Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9608 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 25/05/2020), n.9608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8626-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

(OMISSIS), in persona dei Direttori pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che le rappresenta e difende ope legis;

– ricorrenti –

contro

V.V.M.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3515/16/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 31/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate – Riscossione ricorrono per la cassazione della sentenza della CTR Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione da parte di V.V.M. di avviso di intimazione di pagamento IRPEF, per gli anni dal 2001 al 2006, notificato il 17 settembre 2015, relativo a diverse cartelle di pagamento, ha rigettato sia l’appello principale del contribuente, sia, in parte, l’appello incidentale dell’Ufficio, rilevando, in merito alle cartelle notificate fino al 14 maggio 2005, la mancata deduzione e prova in atti – dell’effettiva valida interruzione della prescrizione decennale applicabile alle predette cartelle.

V.V.M. è rimasto intimato.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso, col quale si censura la sentenza impugnata limitatamente alle cartelle nn. (OMISSIS), è affidato a due motivi.

Con il primo motivo si censura la violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la CTR omesso di pronunciarsi in ordine al motivo d’appello incidentale con cui l’Ufficio ha evidenziato che le cartelle di pagamento trovavano fondamento in sentenze passate in giudicato e, pertanto, il termine prescrizionale era quello di cui all’art. 2953 c.c.

Il motivo è fondato.

Costituisce vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., l’omissione della decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto. (Cass. n. 15255/2019).

Ebbene, dall’esame degli atti di causa, consentito a questa Corte in quanto la denuncia investe un error in procedendo (Cass. Sez. 5 -, Ordinanza n. 25259 del 25/10/2017), emerge che l’Agenzia delle entrate, a differenza di quanto riportato dalla sentenza della CTR, nella parte narrativa, dedicata allo svolgimento del processo (pag. 2), non si è riportata al contenuto dei propri precedenti atti difensivi e ad aderire alle difese dell’Ente riscossore, ma ha, invece, proposto appello incidentale (all. n. 9, dei documenti allegati al ricorso per cassazione – Controdeduzioni con appello incidentale). Quest’ultimo, infatti, conteneva uno specifico motivo di impugnazione (pagg. 2 e 3) riguardante la debenza del tributo a seguito della cristallizzazione della pretesa tributaria fondata su sentenze passate in giudicato, già sollevato, tra l’altro, in primo grado dalla stessa Agenzia con il proprio atto di costituzione a seguito della chiamata in giudizio da parte dell’ex Equitalia Servizi – ora Agenzia delle Entrate – Riscossione – (all. n. 3, atto di intervento a seguito di chiamata in causa, pagg. 1-3).

Talchè, nel caso di specie, la CTR ha del tutto pretermesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello incidentale, incorrendo nel vizio di omessa pronuncia ai sensi dell’art. 112 c.p.c., in quanto l’omissione de qua risulta essere decisiva e necessita di una pronuncia espressa da parte del giudicante.

Col secondo motivo si lamenta violazione dell’art. 2953 c.c., giacchè la CTR avrebbe dovuto rilevare il mancato decorso del termine di prescrizione decennale previsto dalla disposizione in oggetto decorrente dal passaggio in giudicato della sentenza, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Il secondo motivo è assorbito, in quanto dipendente dalla soluzione che la CTR darà nel giudizio di rinvio sul primo motivo.

Conclusivamente, va accolto il primo motivo di ricorso e dichiarato assorbito il secondo. La sentenza impugnata va cassata in relazione al motivo accolto con rinvio alla CTR della Lombardia, in diversa in composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla CTR della Lombardia, in diversa in composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA