Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9608 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 22/04/2010), n.9608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consiglie – –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

B.G., B.A.I., B.P., B.

G.E., D.R., B.A., BO.

A., C.S., C.C., C.A., D.

M.G., D.R., E.V., con domicilio

eletto in Roma, via Valadier n. 43, presso l’Avv. Romano Giovanni che

li rappresenta e difende come da procure a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro-tempore,

rappresentato e difeso, per legge, dall’Avvocatura generale dello

Stato, e presso gli Uffici di questa domiciliata in Roma, Via dei

Portoghesi, n. 12;

– controricorrente –

Nonchè sul ricorso n. 26367/07 proposto da:

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, come sopra domiciliato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

B.G., B.A.I., B.P., B.

E.G., D.R., B.A., BO.

A., C.S., C.C., C.A., D.

M.G., D.R., E.V.;

– intimati –

per la cassazione del decreto della Corte d’appello di Caltanisetta

depositato il 19 maggio 2007.

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 17 dicembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

B.G. più altri dodici ricorrono per cassazione nei confronti del decreto in epigrafe della Corte d’appello che, liquidando Euro 3.000,00 per ciascuno, ha accolto parzialmente il loro ricorso con il quale è stata proposta domanda di riconoscimento dell’equa riparazione per violazione dei termini di ragionevole durata della procedura relativa al fallimento della Finanziaria Meridionale Popolare s.r.l. e di altri in estensione iniziata il 24 ottobre 1991 e non ancora terminata alla data di presentazione della domanda senza che i ricorrenti avessero ottenuto il soddisfacimento dei loro crediti.

Resiste l’Amministrazione con controricorso e propone ricorso incidentale.

La causa è stata assegnata alla camera di consiglio in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Alberto Giusti con la quale sono stati ravvisati i presupposti di cui all’art. 375 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

La relazione ex art. 380 bis c.p.c., è del seguente letterale tenore: “La Corte d’appello ha accolto la domanda nella misura sopra indicata avendo accertato – a fronte di una procedura fallimentare, ancora in corso, nella quale l’istanza di ammissione al passivo era stata presentata nel novembre 1991 – una irragionevole durata di anni tre circa.

La Corte d’appello ha ritenuto giustificata una durata di oltre dodici anni in relazione all’elevatissimo numero dei creditori ammessi al passivo e alla connessione esistente fra ben tre procedure fallimenti.

Quanto alla misura dell’indennizzo, la medesima Corte d’appello ha riconosciuto una riparazione a titolo di danno non patrimoniale nella misura di Euro 1.000,00 per anni di ritardo, “tenuto conto della natura del diritto sostanziale fatto valere nell’ambito della procedura fallimentare e della circostanza che non si tratta di soggetti che hanno assunto la posizione di falliti ma quella di meri creditori ammessi al passivo”.

Preliminare è l’esame del ricorso incidentale. Esso – che mira ad escludere il procedimento fallimentare dall’ambito di applicazione della L. n. 89 del 2001 – appare manifestamente infondato, giacchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 3 settembre 2003, n. 12807), la disciplina dell’equa riparazione per l’irragionevole durata del processo trova applicazione anche nel caso in cui il ritardo lamentato si riferisca al procedimento esecutivo concorsuale cui da vita la dichiarazione di fallimento.

Il motivo del ricorso principale – con cui si censura l’erronea quantificazione del periodo di irragionevole durata del processo – appare manifestamente fondato, nei termini di seguito precisati.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte (Sez. 1^, 10 novembre 2006, n. 24040), con riferimento alla durata della procedura fallimentare (volta alla realizzazione dell’esecuzione concorsuale), la valutazione del termine di ragionevole durata va effettuata non con esclusivo riferimento al tempo impegnato nella distribuzione dell’attivo ai creditori, occorrendo tener conto anche di quello oggettivamente trascorso nella definizione dei procedimenti incidentali o, comunque, connessi, avviati dal curatore per il recupero di attività alla massa. Ciò in quanto, le lunghe e complesse fasi contenziose, dirette a tale recupero ben possono trovare adeguata considerazione, da parte del giudice, nell’ambito della valutazione della “complessità del caso”, di cui all’art. 2, comma 2, della legge citata, ferma restando, tuttavia, la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti; così come, per converso, rimangono addebitabili allo Stato apparato – e dunque valutabili per l’irragionevolezza dei relativi tempi – errori, inerzie o ritardi della stessa curatela nel promuovere o nel proseguire le azioni in questione.

Ora, nella specie, la Corte d’appello – a fronte di una procedura fallimentare (sulla quale non costano che si siano innestate procedure contenziose dirette al recupero di attività alla massa) pendente da oltre quindici anni dal momento della presentazione della istanza di ammissione al passivo – ha individuato soltanto in tre anni il periodo di irragionevole durata, dando rilievo all’elevatissimo numero dei creditori ammessi allo stato passivo ed alla connessione sussistente tra la procedura fallimentare della Finanziaria Meridionale e quella relativa alla società di fatto tra D.S. e D.L., nonchè alla ulteriore società di fatto tra questi ultimi e C.F. e G. F., che ha comportato la necessità per la curatela del fallimento della Finanziaria di insinuarsi pure nel passivo di queste ultime società. Ma la Corte d’appello – discostandosi dai parametri e dagli standard valutativi emergenti dalla giurisprudenza della CEDU – non spiega in alcun modo come l’elevatissimo numero dei creditori e la connessione esistente tra tre procedure fallimentari (normalmente presenti in molte procedure fallimentari) si sia risolta in una complessità del giudizio presupposto di tale entità da giustificare una durata eccezionalmente superiore a quella consentita dall’art. 6, par. 1, della CEDU. Anche il secondo motivo – relativo al quantum dell’indennizzo – appare manifestamente fondato. Le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito come la valutazione dell’indennizzo per danno non patrimoniale resti soggetta – a fronte dello specifico rinvio contenuto nella L. n. 89 del 2001, art. 2 – all’art. 6 della Convenzione, nell’interpretazione giurisprudenziale resa dalla Corte di Strasburgo, e, dunque, debba conformarsi, per quanto possibile, alle liquidazioni effettuate in casi similari dal Giudice europeo, sia pure in senso sostanziale e non meramente formalistico, con la facoltà di apportare le deroghe che siano suggerite dalla singola vicenda, purchè, appunto, in misura ragionevole (Cass., Sez. Un., 26 gennaio 2004, n. 1340). In particolare, la Corte di Strasburgo, con decisioni adottate a carico dell’Italia il 10 novembre 2004 (v., in particolare, le pronunce sul ricorso n. 62361/01 proposto da Riccardi Pizzati e sul ricorso n. 64897/01 Zullo), ha individuato nell’importo compreso fra Euro 1.000,00 ed Euro 1.500,00 per anno la base di partenza per la quantificazione dell’indennizzo, ferma restando la possibilità di discostarsi da tali limiti, minimo e massimo, in relazione alle particolarità della fattispecie (cfr., ex multis, Cass., Sez. 1^, 26 gennaio 2006, n. 1630), Ora, la Corte di merito, nel commisurare l’entità dell’equa riparazione a titolo di danno non patrimoniale, è rimasta ancorata al mimino discendente dai parametri CEDU; e, nel motivare ciò, ha fatto ricorso ad una motivazione priva di logica (dando rilievo al fatto che nella specie non si tratta di soggetti che hanno assunto la posizione di falliti, ma quella di meri creditori ammessi al passivo), e non ha considerato in alcun modo la particolarità della posta in gioco (consistente nella domanda di recupero dal fallimento dei risparmi custoditi nei libretti di deposito). L’esame del terzo motivo resta assorbito.

Appare invece manifestamente infondata la censura – articolata con il quarto motivo – afferente alla necessità di liquidare l’indennizzo con riferimento alla durata dell’intero processo, posto che la legge nazionale (L. 24 marzo 2001, n. 89, art. 2, comma 3, lett. a),), con una chiara scelta di tecnica liquidatoria non incoerente con le finalità sottese all’art. 6 della CEDU, impone di correlare il ristoro al solo periodo di durata irragionevole, senza che ciò determini dubbi di legittimità costituzionale (Cass., Sez. 1^, 13 aprile 2006, n. 8714; Cass., Sez. 1^, 3 gennaio 2008, n. 14).” Ritiene il Collegio di potere pienamente condividere il contenuto della riportata relazione sia per quanto attiene alla manifesta infondatezza del ricorso incidentale e del quarto motivo del ricorso principale nonchè per quanto concerne la manifesta fondatezza del primo motivo del ricorso principale.

Quanto al secondo motivo de ricorso principale è certamente incongrua la motivazione secondo cui l’indennizzo può essere liquidato in misura pari al parametro minimo per la sola considerazione che i danneggiati non hanno assunto nella procedura la veste di falliti ma quella di creditori. Tuttavia la soluzione adottata dalla Corte che ha liquidato in Euro 1.000,00 in ragione d’anno il danno non patrimoniale è conforme al diritto e deve dunque essere solo modificata la motivazione nel senso che l’adozione di tale parametro è giustificata dalla considerazione che non risulta evidenziato neanche in questa sede il rapporto tra. i crediti vantati e la situazione economica dei richiedenti così che non vi sono ragioni per ritenere che la sola circostanza che il credito sia costituito da risparmi sia tale da incidere in modo straordinario rispetto all’id quod plerumque accidit sul patema d’animo conseguente alla pendenza del procedimento.

Inammissibile è il terzo motivo del ricorso principale con il quale si deduce violazione di legge per avere il giudice del merito ritenuto a sua volta inammissibile la domanda volta ad ottenere il risarcimento di un ulteriore danno per violazione dell’art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione europea sui diritti dell’uomo dal momento che non viene indicato in concreto di quale ulteriore danno si tratterebbe, fermo restando che se questo dovesse essere individuato nell’omessa percezione degli importi insinuati altro non si tratterebbe che del presunto danno materiale conseguente alla irragionevole durata del procedimento la cui sussistenza è stata esclusa dal giudice del merito con statuizione non impugnata.

Il ricorso deve dunque essere accolto nei limiti di cui sopra e cassato il decreto impugnato.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito.

Per quanto attiene al periodo di ragionevole durata del procedimento fallimentare questa Corte ha già avuto modo di osservare che “i criteri ed il parametro elaborati per i giudizi ordinari di cognizione, ovvero per il processo di esecuzione singolare, non sono meccanicamente estensibili alla procedura fallimentare. Secondo il più recente orientamento di questa Corte, occorre infatti tenere conto che questa è caratterizzata, di regola, da una peculiare complessità in considerazione sia della presenza – nella maggioranza dei casi- di una pluralità di creditori, sia della necessità di un numero di adempimenti non semplici (relativi all’accertamento dei crediti, alla individuazione e definizione dei rapporti in corso, al recupero dei crediti, alla ricostruzione dell’attivo, alla liquidazione), stabiliti proprio al fine e nel tentativo di realizzare al meglio i diritti dei creditori (Cass. n. 2195 del 2009;

n. 8497 del 2008). Dunque, la ragionevolezza impone che, nell’interesse anzitutto dei creditori, una siffatta complessa attività possa e debba essere svolta senza il rischio che un incongruo termine giustifichi e legittimi valutazioni giuridiche superficiali, sino a far privilegiare le soluzioni più rapide, eventualmente anche in danno della massa dei creditori.

Nel fissare il termine di ragionevole durata, nella valutazione della complessità della vicenda processuale, deve quindi tenersi conto delle fasi strumentali alla definizione dei rapporti e della liquidazione dei beni, rilevanti in quanto incidenti sulla complessità del caso, ferma restando la necessità di estendere il sindacato anche alla durata di dette cause, ed alle ragioni delle medesime, avuto riguardo alla loro obiettiva difficoltà ed alla mole dei necessari incombenti (Cass. n. 10074 de 2008; n. 20040 del 2006;

n. 29285 del 2005; n. 20275 del 2005), restando escluso che siano ascrivibili a disfunzioni dell’apparato giudiziario tutti i tempi occorsi per l’espletamento delle attività processuali correlate a valutazioni e determinazioni assunte dal giudice nella conduzione di detta procedura, non sindacabili nel giudizio di equa riparazione (Cass. n. 2248 del 2007).

Pertanto, la durata ragionevole del fallimento, all’evidenza, non è suscettibile di essere predeterminata ricorrendo allo stesso standard previsto per il processo ordinario, in quanto ciò è impedito dalla constatazione che il fallimento “è, esso stesso, un contenitore di processi”, con la conseguenza che la durata ragionevole stimata in tre anni può essere tenuta ferma solo nel caso di fallimento con unico creditore, o comunque con ceto creditorio limitato, senza profili contenziosi traducentisi in processi autonomi (Cass. n. 2195 del 2009).

Nel fissare il termine di ragionevole durata, occorre avere riguardo alla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, considerando che detto giudice privilegia una valutazione “caso per caso”, che non rende agevole individuare un termine fisso (in relazione al giudizio civile ordinario è, quindi, possibile desumere soltanto in linea tendenziale che il termine di ragionevole durata è di tre anni).

Relativamente alle procedure fallimentari, il giudice europeo ha, quindi, ritenuto vulnerato detto termine in casi nei quali la violazione eccedeva in larga misura il limite di tre anni (in particolare, la durata era stata di: 15 anni, Seconda Sezione, sentenza del 10/6/2009, ricorso 6480/03; 19 anni, Seconda Sezione, sentenza dell’8/6/2009, ricorso 24824/03; 16 anni, Seconda Sezione, sentenza dell’8/6/2009, ricorso 13606/04; venti anni e sette mesi, sentenza del 18/12/2007, Seconda Sezione, ricorso 14448/03; ventitrè anni e tre mesi, sentenza del 3/07/2007, Seconda Sezione, ricorso 10347/02; 14 anni ed otto mesi, sentenza del 17/07/2003, Prima Sezione, ricorso 56298/00), nondimeno ha anche avuto cura di ribadire che occorre trovare un corretto equilibrio tra i differenti interessi in conflitto, affermando, in riferimento al soggetto sottoposto a procedura concorsuale, sia pure a fini in parte diversi, che talune limitazioni che lo riguardano non possono comunque eccedere i cinque anni (sentenza del 23/10/2007, Seconda Sezione, ricorso 4733/04;

sentenza del 20/09/2007, Seconda Sezione, ricorso 39638/04)” (Sez. 1^, sentenza 7 luglio 2009 n. 15953)”.

Sempre in tema di ragionevole durata del procedimento fallimentare e tenendo conto della sua peculiarità l’indicato termine, che può ritenersi normale in procedura di media complessità, è stato ritenuto elevabile fino a sette anni allorquando il procedimento si presenti particolarmente complesso (Sez. 1^, sentenza 24 settembre 2009, n. 20549), ipotesi questa che è ravvisabile in presenza di un numero particolarmente elevato dei creditori, di una particolare natura o situazione giuridica dei beni da liquidare (partecipazioni societarie, beni indivisi, ecc.), della proliferazione di giudizi connessi alla procedura ma autonomi e quindi a loro volta di durata vincolata alla complessità del caso, della pluralità di procedure concorsuali interdipendenti.

Pertanto, ritenuta la fattispecie particolarmente complessa in considerazione degli elementi evidenziati dal giudice del merito e, in particolare, del contemporaneo svolgimento di più procedure connesse, in applicazione della giurisprudenza della Corte (Sez. 1^, 14 ottobre 2009, n. 21840) a mente della quale l’importo dell’indennizzo può essere ridotto ad una misura inferiore (Euro 750,00 per anno) a quella del parametro minimo indicato nella giurisprudenza della Corte europea (che è pari a Euro 1.000,00 in ragione d’anno) per i primi tre anni di durata eccedente quella ritenuta ragionevole in considerazione del limitato patema d’animo che consegue all’iniziale modesto sforamento mentre per l’ulteriore periodo deve essere applicato il richiamato parametro, cui la Corte può attenersi non comportando la pronuncia una quantificazione in peius dell’importo già riconosciuto, il Ministero della Giustizia deve essere condannato al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti di Euro 7.250,00 a titolo di equo indennizzo per il periodo di anni otto di irragionevole ritardo.

Tenuto conto dell’accoglimento solo parziale del ricorso, le spese del giudizio di legittimità possono essere compensata per un mezzo e poste a carico per la differenza dell’Amministrazione resistente che deve essere condannata altresì al rimborso di quelle del giudizio di merito.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, rigetta quello incidentale, accoglie quello principale nei limiti di cui in motivazione; cassa in parte qua il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia al pagamento in favore di ciascuno dei ricorrenti della somma di Euro 7.250,00 oltre interessi nella misura legale dalla data della domanda, nonchè alla rifusione delle spese del giudizio di merito che liquida in complessivi Euro 3.764,00 di cui Euro 1.764,00 per diritti, Euro 1.900,00 per onorari e Euro 100,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge; compensa per un mezzo le spese del giudizio di legittimità e condanna l’Amministrazione alla rifusione in favore del ricorrente del 50% delle spese che, per l’intero, liquida in complessivi Euro 2.000,00 di cui Euro 1.90000 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge; spese di questa fase distratte in favore del difensore antistatario.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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