Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9608 del 13/04/2021

Cassazione civile sez. trib., 13/04/2021, (ud. 26/10/2020, dep. 13/04/2021), n.9608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto – Presidente –

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Consigliere –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. 22503/2012 R.G. proposto da:

Fibe s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,

rappresentata e difesa dagli avv. Giancarlo Zoppini, Giuseppe Russo

Corvace e Giuseppe Pizzonia, con domicilio eletto lo studio del

primo, sito in Roma, via della Scrofa, 57;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, n. 26/1/12, depositata il 23 gennaio 2012.

Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 26 ottobre 2020

dal Consigliere Paolo Catallozzi;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

generale De Augustinis Umberto, che ha concluso chiedendo il rigetto

del ricorso;

udito gli avv. Giuseppe Pizzonia, per la ricorrente, e Alfonso

Peluso, per la controricorrente.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Fibe s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania, depositata il 23 gennaio 2012, che, in parziale accoglimento dell’appello erariale, ha determinato in Euro 3.172.325,00 l’Iva detraibile per l’anno 2004, in luogo dell’importo di Euro 5.108.381,00, indicato in dichiarazione, confermando, nel resto, l’avviso di accertamento impugnato.

2. Dall’esame della sentenza impugnata si evince che con l’atto impositivo impugnato l’Ufficio aveva rettificato la dichiarazione resa dalla società contestando l’indebita detrazione dell’I.v.a. di rivalsa, in quanto assolta nella misura indicata nelle fatture ricevute del 20%, anzichè in quella agevolata applicabile alle operazioni rilevate del 10%.

2.1. Il giudice di appello, dopo aver riferito che la Commissione provinciale aveva accolto il ricorso, ha dato atto che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione finanziaria aveva ridotto l’originaria pretesa erariale da Euro 2.509.191,00 ad Euro 1.846.055,95, corrispondente alla differenza tra il totale dell’I.v.a. detraibile indicato dalla contribuente e quanto spettante secondo l’Ufficio in relazione all’I.v.a. ridotta applicabile alle operazioni in esame, così come rideterminato nel corso del giudizio.

Ha, quindi, accolto il gravame erariale, riconoscendo il diritto alla detrazione dell’I.v.a. nella minor somma di Euro 3.172.000,00, conformemente alla richiesta formulata dell’Amministrazione finanziaria nell’atto di appello, a seguito della riduzione della originaria pretesa esercitata con l’atto impositivo.

3. Il ricorso è affidato a tre motivi.

4. Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

5. La ricorrente deposita memoria ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso la contribuente denuncia, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c. e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per aver la sentenza impugnata, in presenza di una contestazione attinente esclusivamente l’indebita detrazione dell’I.v.a. in quanto operata sull’imposta assolta e non su quella dovuta, da un lato, affermato il diritto della contribuente alla detrazione dell’imposta nella misura assolta, e, dall’altro, omesso di trarne le conclusioni, riconoscendo il diritto alla detrazione solo nel minor importo corrispondente all’imposta dovuta.

2. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata al primo, deduce, con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’omessa motivazione in ordine ad un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’importo delle operazioni erroneamente assoggettate all’aliquota Iva ordinaria, anzichè a quella agevolata.

3. Con l’ultimo motivo di ricorso la società prospetta, con riferimento al capo di sentenza relativo alle sanzioni, censura analoga a quella formulata con il primo motivo.

3.1 Il primo e il terzo motivo di ricorso possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi, e sono fondati.

Occorre preliminarmente osservare che la ricorrente, pur invocando la violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, espresso dall’art. 112 c.p.c., puntualmente richiamato, sviluppa il motivo formulato lamentando, nella sostanza, la contraddittorietà della sentenza, nella parte in cui, pur riconoscendo l’integrale infondatezza della pretesa erariale relativa al recupero dell’I.v.a. asseritamente detratta in eccesso rispetto a quella dovuta, ha escluso il diritto alla detrazione dell’imposta nella misura indicata nella dichiarazione e confermato le sanzioni irrogate.

Orbene, l’erronea indicazione della norma processuale violata nella rubrica del motivo non determina ex se l’inammissibilità di questo se la Corte, come nel caso in esame, possa agevolmente procedere alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, in quanto la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l’esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura (così, Cass., ord., 23 maggio 2018, n. 12690; cfr., altresì, Cass., Sez. Un., 24 luglio 2013, n. 17931).

Infatti, ai fini della ammissibilità del ricorso per cassazione, non è necessaria l’esatta indicazione delle norme di legge delle quali si lamenta l’inosservanza, nè la corretta menzione dell’ipotesi appropriata, tra quelle in cui è consentito adire il giudice di legittimità, essendo necessario, invece, che si faccia valere un vizio astrattamente idoneo ad inficiare la pronuncia (cfr. Cass., ord., 6 ottobre 2017, n. 23381; Cass. 29 agosto 2013, n. 19882).

1.2. Ciò posto, la sentenza di appello afferma, ripetutamente che “non può disconoscersi al cessionario/committente che abbia effettivamente (anche se erroneamente) versato I.V.A. al 20% il diritto a comportarla in detrazione, in quanto effettivamente realmente versata” (pag. 3, terzo capoverso), che “in forza del suindicato principio della c.d. neutralità dell’I.V.A. va sempre riconosciuta la detraibilità dell’Iva nella misura versata al fornitore, anche quando sia stata applicata erroneamente una maggiore aliquota I.V.A.” (pag. 3, quarto capoverso) e che l’erronea indicazione in fattura di un I.V.A. in tutto o in parte non dovuta… attribuisce al cessionario/committente il diritto alla detrazione (pag. 4, primo paragrafo).

Tuttavia, nel dispositivo, con una evidente contraddittorietà, è, sia pure implicitamente, negato il diritto alla detrazione dell’I.v.a. nella misura erroneamente applicata e versata al prestatore, atteso che è riconosciuto tale diritto, conformemente alla richiesta dell’Ufficio, solo in misura pari all’I.v.a. dovuta e corrisposta al cedente, e ha confermato l’atto impositivo anche con riguardo alle sanzioni irrogate.

Mentre, dunque, la motivazione della sentenza di secondo grado sembra esprimersi per un integrale rigetto dell’appello, il dispositivo perviene al suo accoglimento (erroneamente qualificato quale parziale, benchè coerente con le conclusioni del gravame).

In questo caso, poichè il provvedimento è inidoneo a consentire l’individuazione del concreto comando giudiziale, non essendo possibile ricostruire la statuizione del giudice attraverso il confronto tra motivazione e dispositivo, con valutazioni di prevalenza di una delle affermazioni contenute nella prima su altre di segno opposto presenti nel secondo, sussiste un contrasto insanabile tra dispositivo e motivazione, che determina la nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 156 c.p.c. e art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, (cfr., ex coeteris, Cass., ord., 27 giugno 2017, n. 16014; Cass. 11 luglio 2014, n. 15990).

4. L’accoglimento del primo e terzo motivo di ricorso osta all’esame del secondo, proposto solo in via subordinata al mancato accoglimento del primo.

5. La sentenza impugnata va, dunque, cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, che provvederà anche all’esame delle questioni ritenute assorbite dal giudice di appello, nonchè al regolamento delle spese.

PQM

La Corte accoglie il primo e il terzo motivo del ricorso e dichiara assorbito il restante; cassa la sentenza impugnata con riferimento ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 26 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2021

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