Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9608 del 13/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9608

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13446/2016 proposto da:

R.A.G., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

FLAMINIA N. 79, presso MORANDINI STUDIO LEGALE, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO TRULIO;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 11342/1/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/12/2015;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. GIUDA IOFRIDA.

Fatto

FATTI di CAUSA

R.A.G. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che si costituisce al solo fine di partecipare all’udienza di discussione), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 11342/01/2015, depositata in data 14/12/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiori IRPEF ed addizionali regionali e comunali, in relazione all’anno d’imposta 2007, a seguito di rideterminazione in via sintetica, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 38, commi 4 e segg., del reddito dichiarato, – è stata riformata la decisione di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello, nell’accogliere, parzialmente, il gravame dell’Agenzia delle Entrate hanno rideterminato, in misura ridotta, il maggior reddito imponibile e sostenuto che, dall’esame della documentazione e “dall’insieme dei redditi (dichiarati e non dichiarabili) posseduti dal nucleo familiare e delle disponibilità finanziarie derivanti dal riscatto della polizza assicurativa e dalle liberalità ricevute dal genitore”, il contribuente non poteva “disporre interamente di quanto versato in contanti per l’acquisto dei beni” immobili, intestati al figlio.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in Camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il ricorrente ha depositato memoria ed il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con i due motivi, l’omessa e/o insufficiente motivazione della sentenza impugnata ovvero l’omesso esame di fatti storici decisivi, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

2. Le censure sono inammissibili.

Premessa la piena operatività nei giudizio di cassazione in materia tributaria del nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., n. 5, le Sezioni Unite di questa Corte hanno altresì affermato (Cass. 8053 e 8054/2014) che “la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione a “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione” (cfr. ord. 21257/2014).

Nel caso in esame, è da escludere che ci si trovi innanzi a una di quelle patologie estreme dell’apparato argomentativo, tale da rientrare in quel “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione, delineato dalla Sezioni Unite. Infatti, nel nuovo assetto del giudizio di legittimità, il vizio specifico denunciabile per cassazione col n. 5 cit. è relativo al solo omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti ed abbia carattere decisivo.

Nella specie, viene contestato non tanto l’omesso esame di specifici fatti storici, quanto il vaglio, in concreto, operato dai giudice di appello del complesso dei fatti giustificativi e delle prove offerte dalla contribuente e, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (nella sentenza n. 8053/2014), “l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie”.

3. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

PQM

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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