Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9608 del 12/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9608 Anno 2015
Presidente: VIDIRI GUIDO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA
sul ricorso 193-2013 proposto da:
GERACE

MARIA

CONCETTA

GRCCCT64C71H558I,

BRILLI

FRANCESCA BRLFNC50M63H558T, IERACE VINCENZO
RCIVCN60C05H558P, SORRENTI ANTONIO SRRNTN59E15H558K,
OPPEDISANO GIUSEPPINA PPDGPP63R55H558H, tutti
elettivamente domiciliati in ROMA, PIAZZALE DELLE BELLE
2014
4020

ARTI 8, presso lo studio dell’Avvocato ANTONINO
PELLICANO’, che li rappresenta e difende, giusta delega
in atti;
– ricorrenti contro

Data pubblicazione: 12/05/2015

- I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE C.F. 80078750587, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato
in ROMA, VIA CESARE BECCARIA n. 29 presso l’Avvocatura
Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

TRIOLO, giusta delega in atti;
– controricorrente

avverso la sentenza n. 2069/2011 della CORTE D’APPELLO
di REGGIO CALABRIA, depositata il 12/12/2011 R.G.N.
562/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 16/12/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
udito l’Avvocato PELLICANO’ ANTONINO;
udito l’Avvocato CORETTI ANTONIETTA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
inammissibilità, in subordine accoglimento.

avvocati VINCENZO STUMPO, ANTONIETTA CORETTI, VINCENZO

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 12 dicembre 2011, la Corte d’Appello di Reggio Calabria, adita dai Sig.ri
Francesca Brilli, Rosa Grasso, Vincenzo Ierace, Antonio Sorrenti, Concetta Ianni,
Giuseppina Oppedisano, Antonina Giovinazzo e Maria Concetta Gerace, che proponevano
gravame avverso la sentenza del Tribunale di Reggio Calabria il quale, decidendo sulle
singole opposizioni all’esecuzione proposte dall’INPS e da questa riassunte nei confronti

esecutivi costituiti da sentenze dei Tribunali di Palmi e di Reggio Calabria di condanna al
pagamento dell’adeguamento dell’indennità di disoccupazione agricola), accoglieva dette
opposizioni dichiarando la nullità degli atti di precetto e degli atti susseguenti delle
procedure esecutive, respingeva l’appello.
La decisione della Corte territo~ll’aver questa ritenuto infondata tanto la doglianza
relativa al vizio di ultrapetizione derivante dalla mancanza di contraddittorio in primo
grado in merito all’inidoneità del titolo esecutivo per difetto di specificazione nei titoli
esecutivi dell’importo dell’indennità di disoccupazione agricola da adeguare( inidoneità
rilevata d’ufficio dal Tribunale a fronte della generica eccezione di intervenuto pagamento
da parte dell’INPS, avendo il Tribunale operato in conformità ad un orientamento
interpretativo accolto da questa Corte) quanto l’eccezione per la quale il Tribunale avrebbe
erroneamente fatto riferimento esclusivo, ai fini della valutazione dell’idoneità dei titoli
esecutivi, ai dati recati dalla sentenza senza considerare quelli desumibili dagli atti di causa
o da fatti notori o da semplici operazioni di calcolo.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono Francesca Brilli, Vincenzo Ierace, Antonio
Sonenti, Giuseppina Oppedisano, e Maria Concetta Gerace, affidando l’impugnazione a
tre motivi, cui resiste con controricorso, l’INPS.
Entrambe le parti hanno presentato memoria
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 112
c.p.c. per contrasto con il principio di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nonché
il vizio di contraddittoria motivazione, lamentando come la Corte territoriale, nel ritenere
l’inidoneità, per genericità della condanna ivi pronunziata, delle sentenze in forza delle
quali sono stati intimati i precetti a costituire titoli esecutivi a fronte dell’opposizione
dell’INPS fondata sulla mera eccezione di adempimento, avesse pronunziato su un motivo
di opposizione non proposto e, pertanto, su questione estranea alla causa petendi ed al
petitum dell’azione mai fatta oggetto di contraddittorio fra le parti.

dei predetti creditori(che avevano proceduto a pignoramento presso terzi in forza di titoli

Il motivo è inammissibile.
A riguardo, si deve rilevare il difetto di allegazione e prova del denunciato vizio di
ultrapetizione, per aver i ricorrenti omesso, in violazione del principio di autosufficienza
del ricorso’tndicare gli elementi attestanti la carenza di uno specifico motivo di
opposizione sul punto nel ricorso dell’INPS e di riportare il contenuto di tale atto.
Fermo restando il carattere assorbente del rilievo, non ci si esime, tuttavia, dall’evidenziare

da questa Corte da ultimo con la sentenza n. 17566/2012, cui si richiama la Corte
territoriale, secondo cui il giudice dell’opposizione all’esecuzione ha il potere-dovere di
compiere d’ufficio la verifica dell’idoneità del titolo esecutivo, dal momento che
l’esistenza di un titolo che rechi un credito certo, liquido ed esigibile costituisce il
presupposto indefettibile dell’azione esecutiva stessa.
Con il secondo motivo, i ricorrenti, denunciandola violazione e falsa applicazione dell’art.
474 c.p.c. nonché difetto assoluto di motivazione, lamenta come la Corte territoriale,
nell’escludere la liquidità del credito a motivo della mancata indicazione nel testo delle
sentenze azionate in executivis delle giornate indennizzate dall’INPS, abbtk aderito
all’orientamento restrittivo che nega rilevanza, ai fini della quantificazione del credito, a
quei dati extratestuali da ritenersi acquisiti al processo, in quanto oggetto di valutazioneda
parte del giudice e presupposti dell’emanazione del titolo, orientamento, peraltro,
disconosciuto da questa Corte con la sentenza resa dalle Sezioni Unite n. 11067/20012.
IL motivo è infondato atteso che la Corte territoriale dà conto in motivazione di un
processo valutativo, riferito al profilo della liquidazione del credito, condotto alla stregua di
entrambi i richiamati orientamenti, argomentando la propria conclusione negativa, in
rapporto all’interpretazione più comprensiva con riguardo all’omessa produzione da parte
degli allora appellanti, degli estratti contributivi.esibiti nei singoli processi di merito o,
comunque, della documentazione afferente a quei processi da cui fosse desumibile
incontestabilmente fra le parti l’importo dell’indennità di disoccupazione.
Parimenti in ammissibile ed infondato è il terzo motivo di ricorso nella misura in cui
surrettiziamente ripropone i precedenti motivi di impugnativa già così qualificati.
In effetti, tale motivo, con il quale i ricorrenti, nel denunciare la violazione e falsa
e.. e ,
applicazione dell’art. 2967 in combinato disposto con gli artt. 167, 416 e 436 c.p.c. nonché
il vizio di omessa motivazione circa un punto decisivo per il giudizio, lamentano come la
Corte territoriale, in violazione delle regole sull’onere della prova, abbia ritenuto fondata,
in difetto di idonea documentazione a supporto, l’eccezione di adempimento sollevata

l’infondatezza del motivo, ritenendo il Collegio di dover aderire all’orientamento accolto

dall’INPS, addossando agli allora appellanti la prova del quantum del credito già accertato
nei processi di merito e comunque non contestato dall’INPS, presuppone che risultino
acquisiti al giudizio elementi tali da consentire l’esatta quantificazione del credito così da
esonerare il giudice dal procedere alla verifica d’ufficio dell’idoneità del titolo esecutivo.
Ma, come si è visto, così non è, tanto che la statuizione è fondata su una autonoma ratio
decidendi data dal non essere ravvisabili nelle sentenze che avrebbero dovuto configurare i

essere definita in sede di processo di esecuzione, ratio rispetto alla quale la censura qui
mossa risulta priva di fondamento se non del tutto inconferente.
Il ricorso va pertanto rigettato con compensazione delle spese del presente giudizio di
legittimità avendo la controversia ad oggetto la pretesa di prestazioni di natura
previdenziale itt

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PER QUESTI MOTIVI

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La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del presente giudizio di legittimità
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 16 dicembre 2014
Il Consigliere est.

I Presidente

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titoli esecutivi gli elementi necessari per una quantificazione dei crediti, insuscettibile di

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