Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9607 del 19/04/2013


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Civile Sent. Sez. 6 Num. 9607 Anno 2013
Presidente: SALME’ GIUSEPPE
Relatore: CAMPANILE PIETRO

SENTENZA
sul ricorso 22948-2011 proposto da:
MOTAIR FATNA, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE
DELL’UNIVERSITA’ 11, presso lo studio dell’avvocato BENZI EMILIANO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato
BALLERINI ALESSANDRA, giusta procura alle liti in calce al ricors o;

– ricorrente –

contro
MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585 e MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI in persona dei rispettivi Ministri pro-tempore,
elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

Data pubblicazione: 19/04/2013

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lio
rappresenta e difende, ope legis;

controricorrenti

avverso il decreto nel procedimento R.G. 859/2010 della CORTE
D’APPELLO di GENOVA del 12.11.2010, depositato il 25/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
14/12/2012 dal Consigliere Relatore Dott. PIETRO CAMPANILE.
E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. ROSARIO
GIOVANNI RUSSO che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso;
in subordine per il rigetto.
Ritenuto in fatto e in diritto
Con decreto depositato in data 6 settembre 2012 il Presidente della
Corte, preso atto della rinuncia al ricorso ritualmente presentata dalla
ricorrente indicata in in epigrafe avverso la decisione con la quale era
stato confermato il diniego di rilascio del visto di ingresso in Italia, dichiarava estinto il giudizio, con condanna della parte ricorrente al pagamento delle spese processuali.
E’ stata proposta tempestiva opposizione, con riferimento alla condanna alle spese, deducendosi che la rinuncia era intervenuta all’esito
della formazione, solo in epoca successiva alla pronuncia del ricorso, di
un orientamento sfavorevole alla tesi sostenuta dalla ricorrenti e che,
in materia di immigrazione, è sempre giustificata la compensazione delle spese processuali.
Osserva la Corte che, ferma la declaratoria di estinzione del giudizio,
la questione inerente al regolamento delle spese processuali non possa
essere risolta in maniera difforme alla soluzione adottata nel decreto di
estinzione, sia perché, contrariamente a quanto sostenuto nell’atto di
opposizione, non esiste un generalizzato principio di compensazione
Ric. 2011 n. 22948 sez. M1 – ud. 14-12-2012
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delle spese processuali in funzione della materia trattata, sia perché i
principi sui quali la decisione impugnata si fondava, ed in virtù dei quali si asserisce sia intervenuta la rinuncia al ricorso, erano stati affermati
da questa Corte in epoca precedente alla sua proposizione (Cass., n.
15247 del 2006; Cass. N. 5324 del 2008).

regolamento delle spese processuali, liquidate in € 900,00, oltre spese
prenotate a debito.

P.Q.M.
Rigetta l’opposizione e conferma il decreto di estinzione, condannando
la parte ricorrente al pagamento delle spese processuali relative al presente giudizio di legittimità, liquidate in € 900,00, oltre spese prenotate
a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 1, della Corte suprema di Cassazione, il 14 dicembre 2012.

Pertanto, il decreto di estinzione va confermato anche il relazione al

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