Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9607 del 12/05/2015


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Civile Sent. Sez. L Num. 9607 Anno 2015
Presidente: ROSELLI FEDERICO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 18519-2013 proposto da:
LIBRO GIACINTO C.F. LBRGNT34D22F158I, domiciliato in
ROMA, PIAllA CAVOUR, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE
SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato FABRIZIO MOBILIA, giusta delega in atti;
– ricorrente contro

2014
4001

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE
C.F. 80078750587;
– intimato –

avverso la sentenza n. 1261/2012 della CORTE D’APPELLO

Data pubblicazione: 12/05/2015

di MESSINA, depositata il 29/06/201tr.g.n.b261/201 ALSO4/ 09”

i
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/12/2014 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
udito l’Avvocato MOBILIA FABRIZIO;

Generale Dott. ALBERTO CELESTE, che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 29 giugno 2012, la Corte d’Appello di Messina veniva investita del
gravame proposto da Giacinto Libro avverso la decisione del Tribunale di Messina, che
aveva respinto la domanda dallo stesso avanzata nei confronti dell’INPDAP per il
riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel pagamento della
somma corrisposta a titolo di indennità premio di fine servizio sommando agli interessi
moratori l’importo occorrente a ricostituire il potere d’acquisto delle somme all’epoca
della maturazione del credito secondo gli indici ISTAT e fino al soddisfo, ritenendo il
diritto prescritto. La Corte territoriale accoglieva parzialmente il gravame rigettando in
ogni caso la domanda per essere il diritto azionato prescritto ma esonerando l’odierno
ricorrente del pagamento delle spese di entrambi i gradi di giudizio ai sensi dell’art. 152
disp. att. c.p.c. in ragione della natura previdenziale dell’indennità premio di fine servizio.
La decisione discende dall’aver la Corte territoriale ritenuto l’applicabilità alla fattispecie,
tato
da un ktite, della norma speciale, ancora vigente in quanto non abrogata dalla legge 8 marzo
1968 n. 152, di cui all’art. 19 del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418, che per l’indennità di
premio di fine servizio prevede la durata quinquennale del termine di prescrizione,
dall’altro, in ragione della natura previdenziale della prestazione oggetto della domanda,
dell’art. 152 disp. att. c.p.c., che, nella formulazione anteriore al d.l. n. 269/2003, prevede
l’esonero dalle spese di lite per il ricorrente nei giudizi relativi a prestazioni previdenziali e
assistenziali, salva l’ipotesi, qui non ravvisata, dell’aver questi agito con malafede o colpa
grave.
Per la cassazione di tale decisione ricorre Giacinto Libro, affidando ad un unico motivo,
poi illustrato con memoria, l’impugnazione, rispetto alla quale l’INPS, succeduto
ll’INPDAP nella gestione delle prestazioni previdenziali di competenza ed al quale era
stato ritualmente notificato il ricorso, è rimasto intimato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo, il ricorrente, nel denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art.
19 del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418 e 2946 c.c., nonché il vizio di omessa o “apparente”
motivazione, lamenta l’erroneità della pronuncia della Corte territoriale nella parte in cui
N
questa ritiene l’aplicabilità alla fattispecie del termine di prescrizione quinquennale
previsto dal citato art.19.
Il motivo è infondato.

.

La Corte territoriale muove dalla considerazione della perdurante vigenza, aldilà
dell’intervenuta riforma organica dell’istituto dell’indennità premio di fine servizi odi cui
alla legge 8 marzo1968, n. 152, dell’art. 19 del R.D. 2 novembre 1933, n. 2418, che, con
specifico riferimento a quell’indennità corrisposta dall’INADEL, alla sua riliquidazione ed
al suo aggiornamento nel tempo, detta la disciplina della prescrizione, fissandone il termine
quinquennale e, così, del suo porsi quale regime speciale rispetto a quello ordinario.

concludere nel senso che correttamente la Corte territoriale vi ha aderito, estendendo la
prescrizione quinquennale prevista per il credito principale agli accessori del medesimo
poiché di questo i primi sono parte integrante tanto da non essere necessaria un’apposita
domanda amministrativa al fine di conseguire gli interessi legali e la rivalutazione
monetaria.
Il ricorso va dunque rigettato, dovendosi, tuttavia, confermare anche in questa sede, in
ragione della natura previdenziale della prestazione richiesta in giudizio, l’esonero dalle
spese legali ex art. 152 disp. att. c.p.c. riconosciuto al ricorrente dalla Corte d’Appello.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese.
Ai sensi dell’ art.13, comma 1 quater del d.P.R. 115/2002 dà atto della sussistenza dei
presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale-e4fteideatale-ft norma del
comma 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell’Il dicembre 2014
Il Consigliere est.

Il Presidente

A tale orientamento il Collegio ritiene di dover dare continuità, dovendosi, pertanto,

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