Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9607 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. I, 12/04/2021, (ud. 04/03/2021, dep. 12/04/2021), n.9607

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. RUSSO Rita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31915/2018 proposto da:

N.T., nata il (OMISSIS) elettivamente domiciliata in Pesaro

via Castelfidardo 26 presso lo studio dell’avv. Antonio Fraternale,

(antoniofratemale.pec.ordineavvocatipesaro.it);

– ricorrente –

contro

PREFETTURA PESARO URBINO;

– intimata –

avverso il decreto del GIUDICE DI PACE di PESARO, depositata il

26/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

04/03/2021 dalla Cons. Dott. RUSSO RITA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1.- In data 26 settembre 2018 il Prefetto di Pesaro ha emesso decreto di espulsione nei confronti di N.T., cittadina (OMISSIS), e in pari data è stato disposto dal Questore l’accompagnamento alla frontiera. Il giudice di pace di Pesaro, in data 26 settembre 2018 ha convalidato il decreto di accompagnamento alla frontiera rilevando che il permesso di soggiorno era scaduto e non rinnovato e che la domanda di riconoscimento dello status di protezione internazionale era stata del pari rigettata.

2.- Avverso la predetta ordinanza propone ricorso per cassazione la cittadina (OMISSIS) affidandosi a un motivo. Non si è costituita la intimata amministrazione.

3.- Con il primo e unico motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione dell’art. 46 della Direttiva UE 2013/32/UE e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis per violazione del diritto a ricorso effettivo nonchè ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 l’erronea motivazione. Deduce la ricorrente che le è stato notificato in pari data il diniego della protezione internazionale e il provvedimento di espulsione di conseguenza ella non ha avuto la possibilità di impugnare il diniego di protezione internazionale. Deduce inoltre la contraddittorietà della motivazione addotta dal giudice di pace in quanto l’ordine di lasciare il territorio riconosce il diritto di volontario allontanamento.

4.- Il motivo è fondato nei termini di cui appresso.

Il giudice di pace ha dato atto che l’espulsione è avvenuta in pari data al rigetto della domanda di protezione internazionale, documento che la parte allega al ricorso (n. 4 dell’indice), e ciononostante ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera senza considerare che secondo quanto dispone il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 4 l’obbligo del richiedente protezione internazionale di lasciare il territorio nazionale sorge soltanto dopo il decorso del termine previsto per l’impugnazione delle pronunce di rigetto; la norma specifica altresì che “A tale fine, alla scadenza del termine per l’impugnazione, si provvede ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, commi 4 e 5 salvo gli effetti dell’art. 35-bis, commi 3 e 4”. Il richiedente asilo non può pertanto essere espulso finchè non sono scaduti i termini per impugnare la decisione di rigetto resa dalla Commissione (Cass. 13891/2019) e il giudice di pace, anche in sede di convalida del decreto del Questore di accompagnamento alla frontiera, ha il potere, ma anche il dovere, di rilevare, incidentalmente, la manifesta illegittimità del provvedimento di espulsione, che può essere data anche dalla sussistenza di una condizione di non espellibilità (Cass. 19334/2015; Cass. n. 5750/2017; Cass. 7829/2019).

3. Ne consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione senza rinvio del provvedimento impugnato, che deve essere annullato, non potendosi più convalidare il provvedimento espulsivo per l’avvenuto decorso del termine D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 13, comma 5.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato; condanna l’amministrazione al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2.100,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario di spese generali nella misura del 15% e accessori di legge, se dovuti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio da remoto, il 4 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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