Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9606 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 17/12/2009, dep. 22/04/2010), n.9606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico

38, presso l’avv. Ojetti Ugo, che lo rappresenta e difende, insieme

con l’avv. Patrizia Cascadan, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

P.L., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Cavour,

presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e

difesa dall’avv. Beghin Galileo per procura in atti;

– controricorrente –

E

sul ricorso n. 24545/08 proposto da:

M.L., elettivamente domiciliato in Roma, viale Angelico

38, presso l’avv. Ugo Ojetti, che lo rappresenta e difende, insieme

con l’avv. Patrizia Cascadan, giusta procura in atti;

– ricorrente –

contro

P.L.;

– intimata –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1147 del 5

settembre 2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

17 dicembre 2009 dal relatore, cons. Dr. Stefano Schirò;

udito per il ricorrente l’avv. Patrizia Cascadan;

udito Pubblico ministero, in persona del sostituto procuratore

generale, Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso dichiarando di

concordare con la relazione in atti.

LA CORTE:

A) rilevato che è stata depositata in cancelleria, ai sensi

dell’art. 380 bis c.p.c., la seguente relazione, comunicata al

Pubblico Ministero e notificata agli avvocati delle parti:

“IL CONSIGLIERE RELATORE;

letti gli atti depositati.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO

CHE;

1. M.L., con separati ricorsi notificati rispettivamente in data 8 ottobre 2008 e 20 ottobre 2008, ha proposto ricorso per cassazione, sulla base di tre motivi, nei confronti di P.L. avverso la sentenza n. 1147 del 5 settembre 2007, con la quale la Corte di appello di Venezia ha respinto l’appello dal medesimo proposto avverso la sentenza del Tribunale di Padova in data 9 agosto 2006, che lo aveva condannato a corrispondere alla P. un assegno di divorzio nella misura mensile di Euro 500,00;

1.1. l’intimata P.L. ha resistito con controricorso;

OSSERVA:

2. i due ricorsi possono essere riuniti ex art. 335 c.p.c.; con i tre motivi di censura il M., denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, deduce che la Corte di appello di Venezia:

– ha omesso ogni valutazione in ordine alla mancanza in capo alla P. di mezzi adeguati a fruire di un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, circostanza che costituisce indefettibile presupposto per la concessione dell’assegno di divorzio;

– ha invece attribuito rilievo, ai fini del riconoscimento all’assegno di divorzio, al contributo fornito dalla P. alla raggiunta qualificazione professionale del marito, contributo che invece è rilevante solo ai fini della quantificazione di detto assegno;

– ha erroneamente valutato gli incrementi patrimoniali conseguiti nel tempo dal M. come conseguenza di una normale e prevedibile attività dal medesimo svolta durante il matrimonio;

3. va premesso che la sentenza impugnata è stata pubblicata il 5 settembre 2007; di conseguenza il giudizio di cassazione cade sotto il regime processuale introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, ai sensi dell’art. 27, comma 2, del citato D.Lgs.; trova in particolare applicazione il disposto dell’art. 366 bis c.p.c., in forza del quale, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 1, 2, 3 e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena d’inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena d’inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione;

4. ciò considerato, il primo motivo appare inammissibile in relazione alla dedotta violazione di legge, in quanto non contiene il quesito di diritto illustrativo della censura svolta, ed è manifestamente infondato in ordine prospettato vizio di motivazione, in quanto la Corte di merito ha espressamente fatto riferimento, da un lato, all’aspettativa della P. di poter contare su di un più agiato tenore di vita rispetto a quello goduto durante la convivenza matrimoniale, in conseguenza dei maggiori introiti conseguiti dal marito, per effetto della maggiore qualificazione professionale progressivamente da lui acquisita e suscettibile ancora di potenziale incremento, e, dall’altro, all’innegabile diminuzione dei guadagni della stessa P. per ragioni di salute e per mutamenti sopravvenuti nella situazione lavorativa; il secondo e il terzo motivo appaiono inammissibili, non avendo il ricorrente indicato il fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume contraddittoria, o le ragioni per le quali l’insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, nè enunciato i quesiti di diritto illustrativi delle censure svolte (Cass. S.U. 2007/7258; 2007/20603);

5. alla stregua delle considerazioni che precedono e qualora il collegio condivida i rilievi in precedenza formulati, si ritiene che il giudizio, previa riunione dei ricorsi, possa essere trattato in camera di consiglio ai sensi degli artt. 375 e 380 bis c.p.c.”;

B) osservato che il ricorrente M.L. ha impugnato per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 1147 del 5 settembre 2007 con un unico ricorso notificato due volte alla controparte, P.L., rispettivamente l’8 e il 20 ottobre 2008, così introducendo due separati giudizi (R.G. n. 23473/08 e R.G. n. 24545/08), che devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c., riguardando l’impugnazione della medesima sentenza;

rilevato altresì che il ricorso del M. risulta regolarmente sottoscritto dai difensori muniti di procura speciale, diversamente da quanto affermato dalla controricorrente, la cui eccezione d’inammissibilità del ricorso per difetto di sottoscrizione deve essere rigettata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che, a seguito della discussione sul ricorso tenuta nella camera di consiglio, il collegio ha condiviso le considerazioni esposte nella relazione depositata in cancelleria, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., non inficiate dalle argomentazioni difensive svolte dal ricorrente nella propria memoria; osservato, in particolare, che in detta memoria il ricorrente, con riferimento al primo motivo di ricorso nel quale vengono denunciati sia violazione di norme di diritto che vizio di motivazione, non contesta la mancanza del quesito di diritto illustrativo della censura svolta, richiesto dall’art. 366 bis c.p.c a pena d’inammissibilità del ricorso, e nulla oppone alla rilevata idoneità della motivazione della sentenza impugnata, limitandosi a dedurre, con non pertinente argomentazione, che il motivo di doglianza indica chiaramente il fatto controverso su cui la motivazione sarebbe omessa, mentre, in relazione al secondo e al terzo motivo, il ricorrente medesimo muove non pertinenti considerazioni, senza tener conto della mancata formulazione dei quesiti di diritto e senza considerare che la prospettazione del vizio di motivazione deve essere accompagnata da un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione del fatto controverso o della ragioni d’insufficienza della motivazione possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897);

rilevato che le osservazioni che precedono conducono al rigetto dei ricorso e che le spese del giudizio di Cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

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