Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9606 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 22/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13059-2016 proposto da:

R.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

TIZIANA PANE;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 10407/32/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata 20/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/03/2017 dal Consigliere Dott. IOFRIDA GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

R.A. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso), avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 10407/32/2015, depositata in data 20/11/2015, con la quale – in controversia concernente l’impugnazione di un avviso di accertamento emesso per maggiore IRPEF dovuta nell’anno di imposta 2005, a seguito di rettifica del reddito d’impresa della società Novielio Costruzioni 2001 di Ra.Sa. & C. sas (di cui il contribuente era socio) e di conseguente rideterminazione del reddito imponibile del socio – è stata confermata la decisione di primo grado, che aveva respinto il ricorso del contribuente.

In particolare, i giudici d’appello hanno dichiarato inammissibile il gravame del contribuente (con il quale anche si era eccepito il mancato rispetto del litisconsorzio necessario tra soci e società di persone), per difetto di motivi specifici ex art. 53 c.p.c., dopo avere rilevato che la questione del litisconsorzio necessario originario non era neppure presente nella motivazione della decisione impugnata.

A seguito di deposito di proposta ex art. 380 bis c.p.c., è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti; il Collegio ha disposto la redazione della ordinanza con motivazione semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost., comma 2, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, e artt. 101 e 102 c.p.c., in relazione all’art. 5 del TUIR ed al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40, in quanto i giudici avrebbero dovuto rilevare la violazione del principio del litisconsorzio necessario tra soci e società e dichiarare la nullità dell’intero giudizio (come peraltro già disposto da questa Corte con ordinanza n. 7179/2016, in relazione al ricorso proposto da altro socio N.M., “avverso sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Campania n. 5573/45/2014, depositata in data 5/06/2014”). Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, avendo i giudici d’appello dichiarato inammissibile il gravame per difetto di specificità dei motivi, malgrado fosse stata esplicitata la volontà di chiedere la riforma della sentenza impugnata, sia sotto il profilo della violazione del litisconsorzio obbligatorio, sia sotto quello della mancata pronuncia sui motivi del ricorso di primo grado.

2. La prima censura è fondata, con assorbimento della seconda (Cass. 5121/2016).

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno infatti chiarito, con la sentenza n. 14815 del 2008, che – per il principio per cui i redditi delle società di persone si imputano automaticamente a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5 (TUIR)) – la rettifica della dichiarazione dei redditi di una società di persone e le conseguenti rettifiche delle dichiarazioni dei redditi dei relativi soci si fondano su un accertamento unitario.

Dal che discende che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci (salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali), cosicchè in tali casi ricorre una ipotesi di litisconsorzio necessario originario tra tutti questi soggetti, con conseguente nullità assoluta, rilevabile anche di ufficio in ogni stato e grado del procedimento, del giudizio celebrato senza a partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.

Risulta, nella specie, dal ricorso, che, sin dal primo grado, le posizioni di società e soci, nell’impugnazione dei diversi atti impositivi, sono rimaste distinte ed hanno avuto decisioni separate.

3. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento del primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, va cassata la sentenza impugnata e dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla C.T.P. di Napoli, in diversa composizione, affinchè riesamini la vicenda, in contraddittorio con gli altri soci e la società. Sussistono giusti motivi, considerato lo sviluppo processuale della vicenda, per disporre la compensazione delle spese processuali dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo motivo, cassa la sentenza impugnata e dichiara a nullità dell’intero giudizio, con rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli per nuovo esame a contraddittorio integro; dichiara integralmente compensate tra le parti le spese processuali dell’intero giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso, in Roma, il 22 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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