Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9606 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. I, 12/04/2021, (ud. 11/02/2021, dep. 12/04/2021), n.9606

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 17722/2019 proposto da:

M.A., rappresentato e difeso, giusta procura speciale ad litem a

margine del ricorso per cassazione, dall’Avv. Donato Cecenia, con

domicilio eletto in Roma, alla via Taranto, 95, lotto C, scala A;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro in carica,

domiciliato ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso gli

uffici dell’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di NAPOLI n. 2363/2019,

pubblicata il 30 aprile 2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio

dell’11/02/2021 dal consigliere Dott. Lunella Caradonna.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con sentenza del 30 aprile 2019, la Corte di appello di Napoli, ha annullato l’ordinanza del Tribunale di Napoli del 27 settembre 2017 e rigettato nel merito l’appello proposto da M.A., cittadino proveniente dal (OMISSIS).

2. Il richiedente ha dichiarato di essere stato costretto a lasciare il paese di origine e a trasferirsi in Libia per sfuggire alla cattura di alcuni “gruppi dediti ad attività illecite” che lo avevano minacciato di morte se non si fosse unito a loro.

3. La Corte di appello, dopo avere annullato l’ordinanza del giudice di primo grado che aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività, ha ritenuto che le ragioni personali dell’espatrio non avevano alcuna matrice etnica, religiosa o politica e che la vicenda personale così come riassunta nell’atto di appello non consentiva alcun vaglio critico in ordine alla credibilità in quanto del tutto vaga e non circostanziata, avuto riguardo soprattutto a quanto dal richiedente dichiarato alla Commissione territoriale di Caserta; nessuna delle circostanze evocate dall’appellante era riconducibile ai presupposti della protezione sussidiaria, tenuto conto che sebbene il (OMISSIS) viveva attualmente una situazione di forti tensioni politiche, era altrettanto vero che tale situazione, ben lontana dal conflitto interno diffuso, non riguardava specificamente l’appellante e la vicenda personale narrata; quanto alla protezione umanitaria, non erano ravvisabili situazioni vulnerabili quando la vicenda che induceva il migrante all’espatrio aveva carattere economico e/o strettamente privato.

4. M.A. ricorre per la cassazione della sentenza con atto affidato a tre motivi.

5. L’Amministrazione intimata ha depositato controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, error in procedendo ed error in iudicando ed erroneità della ratio decidendi ed espone tre diversi profili di censura.

In primo luogo, con riguardo alla valutazione sulla credibilità, si duole il ricorrente che la Corte di appello non ha riesaminato ex novo la sua condizione giuridica e fattuale, essendogli preclusa la possibilità di decidere per relationem e di acquisire integralmente il contenuto del verbale della Commissione ministeriale, e che non ha valutato gli atti in modo unitario, cosa che avrebbe consentito di pervenire ad una diversa e non distorsiva ratio decidendi.

In secondo luogo il ricorrente deduce che i giudici di merito non avevano acquisito tutte le informazioni ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 elaborate dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo sulla base dei dati forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti al livello nazionale.

In terzo luogo il ricorrente evidenzia l’errata motivazione della Corte di appello che aveva escluso la sussistenza di un danno grave, dato che l’evidenza del danno emergeva dalla circostanza che egli era considerato un traditore dai compagni di malavita che intendevano vendicarsi per la “scissione” dal gruppo delinquenziale costituito.

2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nullità, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g) e h) e art. 14; violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g) non avendo la Corte di appello valutato che la condizione giuridica rientrava proprio nelle ipotesi elencate dalla norma, che riguardavano la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante (lett. b) e minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile e particolarmente grave era la mancata valutazione da parte della Corte delle fonti di informazione fornite dal ricorrente (lett. c).

3. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, error in procedendo, error in iudicando; la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, comma 1 bis e art. 32, comma 3, avendo la Corte, con motivazione apparente, ricavato il diniego della protezione umanitaria dal diniego della diversa forma della protezione sussidiaria ed essendo, altresì, errata la motivazione che non sussistevano i presupposti della protezione umanitaria basata su situazioni aventi carattere economico e/o strettamente privato, dovendosi compiere una valutazione comparativa della vulnerabilità del ricorrente.

4. Il primo e il secondo motivo vanno trattati unitariamente perchè riguardano entrambi la domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, con la precisazione che entrambi sono fondati avuto riguardo al D.Lgs. n. 251 del 2007, lett. C mentre sono inammissibili con riguardo alle restanti doglianze.

4.1 I ricorrente censura la valutazione di non credibilità della sua vicenda personale, sollecitando, inammissibilmente, la rivalutazione di un apprezzamento di merito, che, nel caso di specie, è stato idoneamente motivato e non è pertanto sindacabile in sede di legittimità (Cass., 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., 12 giugno 2019, n. 15794).

La Corte di appello ha ritenuto che la vicenda personale, come riassunta nell’atto di appello, non consentiva alcun vaglio critico in ordine alla sua credibilità, in quanto vaga e niente affatto circostanziata in ordine al contesto in cui era maturata la decisione di espatriare e che ciò trovava conferma proprio nel tenore letterale delle dichiarazioni rese alla Commissione territoriale di Caserta e che le circostanze evocate dal ricorrente (specificamente indicate) non erano riconducibili ai presupposti della protezione sussidiaria, poichè il ricorrente aveva argomentato il timore di tornare nel paese di provenienza nel fatto che nel suo paese era difficile trovare lavoro e rischiava, quindi, di unirsi di nuovo a quei pessimi amici dediti alla droga e ad attività illecite.

Si tratta di ragioni del decidere che non sono state affatto censurate dal ricorrente, che peraltro non ha dedotto il vizio di omesso esame nel rispetto delle modalità previste, come individuate dalle Sezioni Unite di questa Corte nella sentenza 7 aprile 2014, n. 8053, che ha chiarito che “la parte ricorrente dovrà indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6), e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il fatto storico, il cui esame sia stato omesso, il dato, testuale (emergente dalla sentenza) o extratestuale (emergente dagli atti processuali), da cui ne risulti l’esistenza, il come ed il quando (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti”.

Una volta espresso dal Giudice territoriale, con apprezzamento di fatto incensurabile e con motivazione idonea, come nella specie, il giudizio sulla natura delle vicende personali narrate, non ricorrono i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a) e lett. b), in cui rileva, se pure in diverso grado, la personalizzazione del rischio oggetto di accertamento (Cass., 20 marzo 2014, n. 6503; Cass., 20 giugno 2018, n. 16275).

Non vi è, infatti, ragione di attivare i poteri di istruzione officiosa se questi sono finalizzati alla verifica di fatti o situazioni di carattere generale che, in ragione della non credibilità della narrazione del richiedente, non è possibile poi rapportare alla vicenda personale di questo (Cass., 27 giugno 2018, n. 16925; Cass., 24 maggio 2019, n. 14283; Cass., 29 maggio 2020, n. 10286).

4.3 Diversamente va argomentato in tema di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2017, ex art. 14, lett. c), dove il potere-dovere di indagine d’ufficio del giudice circa la situazione generale esistente nel paese d’origine del richiedente, va esercitato dando conto, nel provvedimento emesso, delle fonti informative attinte, in modo da verificarne anche l’aggiornamento e non trova ostacolo nella non credibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente stesso riguardo alla propria vicenda personale, sempre che il giudizio di non credibilità non investa il fatto stesso della provenienza dell’istante dall’area geografica interessata alla violenza indiscriminata che fonda tale forma di protezione (Cass., 24 maggio 2019, n. 14283; Cass., 12 maggio 2020, n. 8819; Cass., 29 maggio 2020, n. 10286; Cass., 28 luglio 2020, n. 16122; Cass., 22 settembre 2020, n. 19725).

La Corte partenopea, infatti, ha escluso la sussistenza, in (OMISSIS), di un contesto di pericolo diffuso, rilevante ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), senza indicare le fonti internazionali consultate.

L’omissione si risolve in una violazione della disposizione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, che impone al giudice di verificare se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente e astrattamente sussumibile in una situazione tipizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, con accertamento aggiornato al momento della decisione (Cass., 11 dicembre 2020, n. 28349; Cass., 22 maggio 2019, n. 13897; Cass. 12 novembre 2018, n. 28990).

Il predetto accertamento va compiuto in base a quanto prescritto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3 e, quindi, “alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati, elaborate dalla Commissione Nazionale sulla base dei datti forniti dall’ACNUR, dal Ministero degli affari esteri, anche con la collaborazione di altre agenzie ed enti di tutela dei diritti umani operanti a livello internazionale, o comunque acquisite dalla Commissione stessa”.

E’, quindi, onere del giudice di merito procedere, nel corso del procedimento finalizzato al riconoscimento della protezione internazionale, a tutti gli accertamenti officiosi finalizzati ad acclarare l’effettiva condizione del Paese di origine del richiedente, avendo poi cura di indicare esattamente, nel provvedimento conclusivo, le parti utilizzate ed il loro aggiornamento (Cass., 20 maggio 2020, n. 9230). La censura merita, pertanto, accoglimento.

5. Dall’accoglimento del primo e del secondo motivo, nei termini appena indicati, deriva l’assorbimento del terzo motivo che riguarda la protezione umanitaria.

In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo, nei limiti di cui in motivazione, e va dichiarato assorbito il terzo; il decreto impugnato va cassato, in relazione alle censure accolte, e la causa va rinviata alla Corte di appello di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo dichiara assorbito il terzo; cassa il decreto impugnato, in relazione ai motivi accolti e nei limiti di cui in motivazione, e rinvia la causa alla Corte di appello di Napoli, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 11 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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