Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9605 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 25/05/2020), n.9605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6540-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.U., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se medesimo

e dall’avvocato LUIGI MARIA CASCINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5826/7/2018 della COMMISSIONE TRIBTUARIA

REGIONALE della SICILIA SEZIONE DISTACCATA di CALTANISSETTA,

depositata il 17/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LA TORRE

MARIA ENZA.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sicilia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avverso il silenzio rifiuto sull’istanza di rimborso dell’IRAP, anni 2006 e 2007, presentata da C.U., avvocato, e la richiesta di riconoscimento del diritto all’esonero dal pagamento IRAP, anno 2008, già portato in compensazione, ha accolto l’appello del contribuente. La CTR, in applicazione della sentenza delle SS.UU. n. 9451 del 2016, non ha ravvisato il requisito dell’autonoma organizzazione, in relazione alle mansioni meramente esecutive svolte dal collaboratore part-time.

C.U. si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, e dell’art. 2697 c.c., con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la CTR omesso di esaminare la presenza di altro professionista nello studio.

Il motivo è inammissibile in quanto introduce un fatto nuovo del quale non vi è traccia nella sentenza impugnata e che non risulta sia stato proposto nei precedenti gradi di giudizio, difettando pertanto di autosufficienza (cfr. Cass. Sez. 5 -, Sentenza n. 13625 del 21/05/2019).

Con esso peraltro si deduce come violazione di legge un vizio che avrebbe dovuto essere, al più, sollevato sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella formulazione disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, laddove ne ricossero i presupposti.

Nel caso di specie, poi, la censura dell’omesso esame della presenza di altro professionista è inammissibile, in quanto dedotta ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come violazione di legge, non sussistente nella fattispecie. Peraltro, neanche la riqualificazione del motivo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, potrebbe scongiurare l’inammissibilità, giacchè il ricorso si presenta manchevole degli elementi strutturali richiesti. La parte ricorrente avrebbe dovuto, infatti, indicare – nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui all’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6) e all’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4), – il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato” testuale o extratestuale, da cui ne risulti l’esistenza, il “come” e il “quando” (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la “decisività” del fatto stesso” (Cass. sez. un. 22/9/2014 n. 19881, Cass. sez. un. 7/4/2014 n. 8053).

Conclusivamente il ricorso è dichiarato inammissibile.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna l’Ufficio al pagamento delle spese in favore di controparte che liquida in Euro 3.500,00, oltre spese generali nella misura forfetaria del 15% e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA