Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9605 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 22/04/2010), n.9605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 14020/2008 proposto da:

HOTEL ESPLANADE TERGESTEO PADOVA SRL (H.E.T.P.), in persona

dell’Amministratore Unico, P.C. in proprio, P.

G. in proprio, SIMO SAS, in persona del socio accomandatario,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE MILIZIE 19, presso lo

studio dell’avvocato LANIA Aldo Lucio, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CASTELLINI PIERO, giusta mandato a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

G.D., IMMOBILIARE MILA SRL, in persona del medesimo

G.D., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA G.G. BELLI

36, presso lo studio dell’avvocato SAVINO Maria Teresa, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CURTARELLO ANGELO,

giusta procura speciale a margine del controricorso;

– resistenti –

avverso il provvedimento n. 7417/06 del TRIBUNALE di PADOVA,

depositato il 22/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con ordinanza del 22 aprile 2008 il tribunale di Padova ha sospeso d’ufficio, ai sensi dell’art. 295 c.p.c., il procedimento di opposizione al decreto ingiuntivo per Euro 339.870,07 emesso dallo stesso tribunale nei confronti di G.D. e della società Immobiliare Mila a r.l. su istanza della Hotel Esplanade Tergesteo s.r.l. e di P.C. e P.G., in proprio e quale socio accomandatario e legale rappresentante della Simo s.a.s., ritenendo che sull’oggetto della controversia incide l’esisto di altra controversia relativa a un credito vantato dalla Hotel Esplanade Tergesteo s.r.l. nei confronti di Banca Intesa, pendente presso questa corte;

che Hotel Esplanade Tergesteo s.r.l., P.C. e G. hanno proposto regolamento di competenza al quale resistono con memoria G.D. e Immobiliare Mila s.r.l.;

che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c., con la quale si prospetta l’inammissibilità dei primi due motivi del ricorso per regolamento di competenza e la manifesta fondatezza del terzo.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che, condividendo il contenuto della relazione ex art. 380 bis c.p.c., deve dichiararsi l’inammissibilità dei motivi (primo e secondo) con i quali viene dedotta la mancanza o insufficienza di motivazione dell’ordinanza di sospensione, in quanto, investita della questione relativa alla validità e fondatezza della sospensione, questa corte deve comunque accertare se sussistono i presupposti del provvedimento, anche per motivi diversi da quelli indicati nel regolamento di competenza; che è manifestamente fondato il terzo motivo perchè, oltre all’inesistenza di un nesso di pregiudizialità giuridica tra il giudizio pendente presso questa corte e l’opposizione a decreto ingiuntivo chiesto e ottenuto per un credito sul cui ammontare non ha alcun rilievo il diverso credito vantato da Hotel Esplanade Tergesteo s.r.l. nei confronti di Banca Intesa, tra le due controversie non esiste identità di soggetti necessaria al fine di rendere vincolante nel presente giudizio il giudicato che si formerà nella controversia pendente davanti a questa corte; che le spese seguono la soccombenza.

PQM

La corte cassa l’ordinanza di sospensione impugnata e condanna i resistenti in solido al pagamento delle spese con Euro 1.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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