Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9605 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. I, 12/04/2021, (ud. 13/01/2021, dep. 12/04/2021), n.9605

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3506/2019 proposto da:

U.M., elettivamente domiciliato in Roma presso la Corte di

cassazione, difeso dall’avvocato Casini Ropa Iacopo;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’interno, (OMISSIS), elettivamente domiciliato in Roma

Via Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

lo rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ANCONA, depositato il 15/12/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

13/01/2021 da Dott. DI MARZIO MAURO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

U.M., (OMISSIS), ricorre per quattro mezzi, nei confronti del Ministero dell’interno, contro il decreto del 15 dicembre 2018 con cui il Tribunale di Ancona ha respinto, in conformità alla decisione della competente Commissione territoriale, la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

L’amministrazione intimata resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Il primo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3, come modificato dal D.L. n. 113 del 2018, convertito in L. n. 32 del 2018, e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, censurando il decreto impugnato per aver omesso di riconoscere il permesso di soggiorno in casi speciali contemplato dalla disciplina sopravvenuta.

Il secondo mezzo denuncia violazione dell’art. 1, lett. a, della Convenzione di Ginevra, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e ss. e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2 travisamento dei fatti, insufficienza e contraddittorietà della motivazione, omesso esame di un fatto decisivo, censurando il decreto impugnato in ragione del diniego della domanda di protezione internazionale, fondata sulla non credibilità delle dichiarazioni del richiedente, dichiarazioni viceversa credibili.

Il terzo mezzo denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, degli artt. 3 e 14, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 insufficienza e contraddittorietà della motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, censurando il decreto impugnato in ragione del diniego della domanda di protezione sussidiaria, nonostante la provenienza del richiedente da un paese nel quale si verificano tuttora reiterate violazioni dei diritti umani.

Il quarto mezzo denuncia violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 insufficienza e contraddittorietà della motivazione, ex art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, censurando il decreto impugnato in ragione del diniego della protezione umanitaria.

RITENUTO CHE:

Il ricorso va accolto nei termini che seguono.

Il primo mezzo è inammissibile dal momento che introduce una questione, quella della spettanza del permesso di soggiorno in casi speciali contemplato dalla disciplina sopravvenuta, del tutto nuova, non risultando essa invocata nell’originario atto introduttivo nè trattata nel decreto impugnato.

Il secondo mezzo va accolto.

Nel caso di specie il giudice di merito ha motivato in ordine alla non credibilità del richiedente, in particolare alla pagina 2 del decreto impugnato, in modo soltanto apparente, omettendo di manifestare una ratio decidendi rapportata ad elementi oggettivamente apprezzabili, nel quadro dei criteri di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e dunque idonea a sostenere il giudizio di esclusione della credibilità. In particolare, è lo stesso Tribunale ad affermare che “è da considerare veritiera la motivazione relativa all’incendio che avrebbe determinato il migrante ad espatriare”, sicchè non riesce a comprendersi, in specifico, perchè il richiedente avrebbe mentito su alcuni aspetti della sua narrazione e riferito il vero su altri, dovendosi segnalare che lo scrutinio degli aspetti di ritenuta non credibilità deve essere tanto più approfondito, quanto più la narrazione sia da ritenere per il resto credibile.

Gli altri motivi sono assorbiti.

Il decreto è cassato e rinviato al Tribunale di Ancona che si atterrà a quanto indicato e provvederà anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il primo motivo, accoglie il secondo, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato e rinvia anche per le spese al Tribunale di Ancona in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 13 gennaio 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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