Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9603 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 22/04/2010), n.9603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13756/2008 proposto da:

H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ALTIERI Edoardo, giusta procura speciale allegata in

atti;

– ricorrente –

RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;

avverso il provvedimento n. R.G. 4750/08 del GIUDICE DI PACE di BARI,

emesso il 7/04/08;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che H.A. ricorre per cassazione avverso il provvedimento del 7 aprile 2008 con il quale il giudice di pace di Bari ha convalidato il provvedimento del Questore di Lecce del 3 aprile 2008 di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea di (OMISSIS);

che il ricorso non risulta notificato all’amministrazione.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che l’omessa notifica del ricorso all’amministrazione intimata comporta l’inammissibilità del ricorso.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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