Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9603 del 22/04/2010
Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 22/04/2010), n.9603
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13756/2008 proposto da:
H.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA
CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso
dall’avvocato ALTIERI Edoardo, giusta procura speciale allegata in
atti;
– ricorrente –
RICORSO NON NOTIFICATO AD ALCUNO;
avverso il provvedimento n. R.G. 4750/08 del GIUDICE DI PACE di BARI,
emesso il 7/04/08;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che H.A. ricorre per cassazione avverso il provvedimento del 7 aprile 2008 con il quale il giudice di pace di Bari ha convalidato il provvedimento del Questore di Lecce del 3 aprile 2008 di trattenimento presso il centro di permanenza temporanea di (OMISSIS);
che il ricorso non risulta notificato all’amministrazione.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che l’omessa notifica del ricorso all’amministrazione intimata comporta l’inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010