Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9603 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4885-2016 proposto da:

M.M., in proprio e nella qualità di amministratore unico

e legale rappresentante della Materdomini Società Sportiva

Dilettantistica a r.l., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA

CAVOUR presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIOACCHINO BARBERA;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 1494/13/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della PUGLIA, depositata il 26/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

M.M., in proprio e nella qualità, ricorre, affidandosi a quattro motivi, avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la Commissione tributaria regionale della Puglia, rigettandone, previa riunione, gli appelli, aveva confermato la decisione di primo grado di rigetto dei ricorsi, proposti avverso gli avvisi con i quali erano stati rideterminati, anche attraverso indagini sui conti correnti bancari intestati alla società ed ai soci, i redditi della Società sportiva e consequenzialmente quello del socio M. negli anni di imposta.

In particolare, il Giudice di appello ha ritenuto che la contribuente non avesse fornito prove idonee, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, comma 5, per giustificare l’acquisto e i costi di manutenzione dei beni e della plusvalenza rinvenente dalla vendita di un terreno in territorio di (OMISSIS).

L’Agenzia delle Entrate ha depositato “atto di costituzione”.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si deduce, ex art. 360 c.p.c., n. 4 la nullità della sentenza per violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. per non essersi la C.T.R. pronunciata sul rilievo contenuto in appello relativo alla circostanza che dall’avviso di accertamento risultavano conteggiati importi riferibili ad un conto corrente bancario che, per espressa affermazione dei militari verbalizzanti e dello stesso Ufficio, non risultava tra i conti bancari acquisiti e sottoposti ad esame. Inoltre, secondo la prospettazione difensiva, la C.T.R. non si era pronunciata relativamente alla mai contestata natura di società sportiva dilettantistica della MATERDOMINI.

2. Con il secondo motivo si rassegnano le medesime circostanze in fatto di cui al motivo precedente e si censura la sentenza, qualora non se ne ravvisasse la nullità, per il mancato esame di un fatto decisivo.

3. La prima censura non è meritevole di accoglimento. Le SS.UU. di questa Corte (sentenza n.8053/14) hanno statuito che la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, art. 54 conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione. Pertanto, è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si esaurisce nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione”. La citata sentenza n. 8053/14 delle S.U di questa Corte ha, altresì, chiarito, riguardo ai limiti della denuncia di omesso esame di una questio facti, che il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente tale denuncia nei limiti dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia) e che il ricorrente, nel rigoroso rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, deve indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività”, fermo restando che l’omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie.

Alla luce di tali principi, il primo motivo è infondato non ravvisandosi la dedotta nullità sussistendo una motivazione ed avendo il Giudice di appello esplicitato le ragioni in fatto ed in diritto che lo hanno condotto alla decisione.

E’, invece, fondato il secondo motivo laddove dalla lettura della sentenza impugnata emerge che il Giudice di appello non ha esaminato il fatto decisivo (emergente dagli atti) costituito dalla differenza del dato numerico nell’intestazione dei due conti correnti bancari, come meglio specificati in ricorso.

3. Con il terzo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione degli artt. 42, 73, 145 e 148, comma 8 TUIR, L. n. 289 del 2000, art. 90, artt. 2247 e 2195 c.c. laddove l’avviso di accertamento doveva ritenersi nullo perchè non si era instaurato alcun preventivo contraddittorio sul disconoscimento della natura dilettantistica della Società.

3.1. Il mezzo è inammissibile laddove non contiene alcuna censura alla sentenza impugnata della quale non riporta le argomentazioni che avrebbero perpetrato le asserite violazioni di legge. Così come formulato, allora, il mezzo introduce una questione nuova.

4. Con il quarto motivo si deduce ancora un omesso esame di un fatto decisivo ma non si individua un “fatto” nell’accezione rilevante di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5 con conseguente inammissibilità della censura.

5. Conclusivamente, in accoglimento del solo secondo motivo, rigettati gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Giudice di merito il quale provvederà al riesame ed al regolamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

In accoglimento del solo secondo motivo, rigettati gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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