Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9603 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. I, 12/04/2021, (ud. 16/12/2020, dep. 12/04/2021), n.9603

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14173/2019 proposto da:

K.O., elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo

studio dell’avvocato Angelelli Mario Antonio, rappresentato e difeso

dall’avvocato Pasqualino Gaetano Mario;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dei

Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto del TRIBUNALE di PALERMO, depositato il

26/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/12/2020 dal Consigliere Dott. Paola Vella.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Il Tribunale di Palermo ha respinto le domande di protezione internazionale o sussidiaria proposte dal sig. K.O., n. (OMISSIS) ((OMISSIS)) il (OMISSIS), il quale aveva dichiarato: di essersi trasferito con la sua famiglia dal villaggio d’origine a (OMISSIS) (nella regione di (OMISSIS) – (OMISSIS)), dove era rimasto per 10 anni, sino al 14/11/2012, quando, a seguito di un conflitto insorto con i ribelli (che avevano attaccato il suo villaggio, depredandolo di ogni bene) era stato sequestrato e minacciato di morte per entrare a far parte del loro gruppo, ma era riuscito a fuggire, giungendo in Libia nel 2015, dove nel 2016 era stato arrestato e tenuto in carcere per un anno, riuscendo nel 2017 a fuggire per imbarcarsi alla volta dell’Italia.

1.1. Il giudice a quo ha ritenuto opinabile la credibilità soggettiva del ricorrente (a fronte di un racconto generico e non circostanziato) ed ha escluso tanto i presupposti del riconoscimento dello status di rifugiato (appartenendo il ricorrente, (OMISSIS), al gruppo religioso dominante nel (OMISSIS)) quanto l’attualità del pericolo da parte dei ribelli (a distanza di otto anni), affermando che il ricorrente “non proviene da una delle tre regioni ((OMISSIS)) che compongono la (OMISSIS)”, dove si registra un aspro conflitto tra le forze governative e il (OMISSIS) (rapporto del 18 gennaio 2017 sul (OMISSIS) della Commissione nazionale per il diritto di asilo e report Amnesty international 2015/2016), aggiungendo che egli non ha fornito alcun elemento sull’impossibilità di avvalersi dell’ausilio delle forze dell’ordine o di trovare rifugio in altra area del proprio paese; ha inoltre escluso un radicamento nel territorio libico (nonostante i due anni ivi trascorsi, di cui in prigione ma “per ragioni non chiarite”), la sussistenza di profili di vulnerabilità (trattandosi di soggetto maggiorenne non affetto da patologie non suscettibili di ricevere adeguato trattamento terapeutico in patria) e l’avvenuta integrazione in Italia (non avendo il ricorrente integrato, nel termine concesso, le produzioni documentali su apprendimento della lingua italiana, inserimento nella comunità ospitante e patologie allegate).

2. La decisione è stata impugnata con ricorso per cassazione affidato a cinque motivi. Il Ministero intimato non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

2.1. Con il primo motivo si lamenta omesso esame di fatto decisivo, difetto di motivazione (illogicità), violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14; art. 3 CEDU; artt. 112,113,115,116 c.p.c.; art. 10 Cost., comma 3, art. 32 Cost.; D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, comma 3; D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6; art. 6, par. 4, dir. UE 115/2008; L. n. 881 del 1977, art. 11 nonchè errore di percezione del fatto storico posto a fondamento della domanda circa la provenienza del ricorrente da un villaggio nella regione di (OMISSIS) ((OMISSIS)).

2.2. Il secondo motivo denunzia nullità del decreto, omessa pronuncia e violazione delle stesse norme indicate nel primo, sempre con riguardo alla questione dell’errata considerazione della regione di provenienza, dove il ricorrente aveva vissuto per dieci anni prima di fuggire (v. audizione trascritta a pag. 12 del ricorso).

2.3. Il terzo mezzo prospetta violazione delle medesime norme nonchè del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, artt. 167 e 215 c.p.c., in uno a difetto di motivazione (illogicità), omessa valutazione di circostanze decisive e violazione del dovere di cooperazione istruttoria, avuto riguardo alle lamentate discriminazioni per motivi etnici e per l’inadeguatezza del sistema giudiziario del paese di provenienza.

2.4. Il quarto lamenta violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 e delle altre norme già citate, nonchè difetto di motivazione sui trattamenti inumani e degradanti subiti nella carcerazione “a seguito della denuncia e dell’accusa di vendita di medicinali scaduti e contraffatti”, ai fini della protezione sussidiaria (motivo poi sviluppato a pag. 14 con riferimento al sequestro subito dai ribelli e alla zona di provenienza).

2.5. Con il quinto motivo ci si duole della violazione delle norme già citate e del difetto di motivazione per illogicità, avuto riguardo alla vulnerabilità del ricorrente che giustificherebbe la protezione umanitaria, in considerazione della “minore età al suo ingresso in Italia” (però contrastante con i dati esposti), dei traumi subiti in Libia, “della situazione di instabilità sociale e politica e della rilevante compressione dei diritti fondamentali nel paese di provenienza”, oltre che della mancata valutazione comparativa in caso di rimpatrio.

3. I primi due motivi, che in quanto connessi vanno esaminati congiuntamente, sono da accogliere, con assorbimento dei restanti.

3.1. Invero, a pag. 7 del decreto il Tribunale afferma che un “conflitto armato interno”, in ipotesi rilevante ai fini del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), sarebbe “circoscritto alla regione della (OMISSIS)”, ma che “il ricorrente invece non proviene da una delle tre regioni ((OMISSIS)) che compongono la (OMISSIS)”, dopo aver dato atto a pag. 3 (cfr. verbale di audizione trascritto a pag. 12 del ricorso) che il ricorrente, nato a (OMISSIS), si era però trasferito con la sua famiglia (per ragioni di lavoro del padre, che era un contadino) nel villaggio di (OMISSIS) – collocato proprio nella regione di (OMISSIS) – dove era rimasto per dieci anni.

4. Al riguardo occorre precisare che con il D.Lgs. n. 251 del 2007 è stata esercitata la facoltà, prevista dall’art. 8 della direttiva 2004/83/CE, di non escludere dalla protezione il richiedente straniero quando il rischio di persecuzione o di danno grave sia limitato a determinate regioni o aree del Paese di origine e appaia ragionevolmente possibile il trasferimento in altre regioni o aree sicure, sicchè, per valutare la sussistenza delle ragioni ostative al rimpatrio, occorre avere riguardo alla zona del Paese in cui il richiedente potrebbe effettivamente fare ritorno, considerando la sua origine o ai suoi riferimenti familiari e sociali, mentre, qualora il predetto abbia vissuto in più regioni, occorre effettuare un giudizio comparativo che privilegi il territorio di maggiore radicamento al momento dell’eventuale rimpatrio (Cass. 8230/2020, 18540/19).

5. Da ultimo merita aggiungere che l’inserimento del paese di origine – come è per il (OMISSIS) – nell’elenco dei cd. “paesi sicuri” di cui al D.M. 4 ottobre 2019, art. 1 del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, non preclude al richiedente “la possibilità di dedurre la propria provenienza da una specifica area del paese stesso interessata a fenomeni di violenza ed insicurezza generalizzata che, ancorchè territorialmente circoscritti, possono essere rilevanti ai fini della concessione della protezione internazionale o umanitaria, nè esclude il dovere del giudice, in presenza di tale allegazione, di procedere all’accertamento in concreto della pericolosità di detta zona e sulla rilevanza dei predetti fenomeni” (Cass. 19252/2020); in ogni caso, questa Corte ha già chiarito che il D.M. citato si applica solo ai ricorsi giurisdizionali presentati dopo la sua entrata in vigore, poichè i principi del giusto processo ostano al mutamento in corso di causa delle regole cui è informato il conseguente aggravamento dell’onere di allegazione del richiedente, fermo restando il conseguente potere-dovere del giudice di acquisire con ogni mezzo tutti gli elementi utili ad indagare sulla sussistenza dei presupposti della protezione internazionale (Cass. 25311/2020).

6. All’accogliento dei primi due motivi di ricorso segue la cassazione con rinvio del decreto impugnato, per una nuova valutazione della domanda che tenga conto della effettiva zona di provenienza del ricorrente, alla luce di C.O.I. appropriate e aggiornate, con assorbimento dei restanti tre motivi.

PQM

Accoglie i primi due motivi di ricorso, dichiara assorbiti i restanti tre, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Palermo, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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