Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9602 del 22/04/2010

 

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 22/04/2010), n.9602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13734/2008 proposto da:

PREFETTURA DI ASCOLI PICENO – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI

ASCOLI PICENO, in persona del Prefetto pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

L.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso

la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato SOLLINI

Manlia (avviso via fax al nr. (OMISSIS)), giusta procura in calce

al ricorso in opposizione al decreto di espulsione;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 1418/06 R.G. del GIUDICE DI PACE di ASCOLI

PICENO del 12/03/07, depositato il 22/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il giudice di pace di Ascoli Piceno, con decreto del 22 marzo 2007, ha annullato il decreto di espulsione del cittadino (OMISSIS) L.A. emesso dal prefetto di Ascoli Piceno del 31 luglio 2006 in quanto non tradotto in lingua conosciuta dal ricorrente ma solo nelle tre lingue “veicolari” e non ritenendo sufficiente l’affermazione contenuta nel provvedimento dell’impossibilità di reperire in tempi brevi un interprete di lingua conosciuta dallo straniero, anche per la presenza nella zona di molti stranieri (OMISSIS);

che il prefetto di Ascoli Piceno ha proposto ricorso per cassazione al quale resiste il L. con controricorso;

è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che sono manifestamente fondati i motivi con i quali è censurata l’affermazione del provvedimento impugnato circa l’insufficienza dell’attestazione dell’impossibilità di trovare in tempi brevi un interprete di lingua (OMISSIS), essendo orientamento costante e pacifico di questa corte che tale attestazione è condizione necessaria ma anche sufficiente per ritenere valido il provvedimento di espulsione tradotto in una delle tre lingue “veicolari”, non essendo tale attestazione censurabile nel merito;

che del pari manifestamente fondato è anche il terzo motivo con il quale si lamenta che il giudice di pace abbia ritenuto fondato il motivo d’impugnazione con il quale lo straniero ha dedotto l’impossibilità di esecuzione del provvedimento di espulsione per l’esistenza di un provvedimento che gli imponeva l’obbligo di dimora a (OMISSIS), perchè tale misura risulta essere stata revocata e, comunque, lo straniero non ha interesse a dedurre la mancanza di nulla osta all’espulsione da parte del giudice penale, posto a tutela dell’interesse obbiettivo all’esercizio della giurisdizione penale;

che il provvedimento impugnato deve essere quindi cassato e non essendovi ulteriori accertamenti di fatto da compiere può decidersi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigettando l’opposizione all’espulsione per le ragioni già esposte in precedenza;

sussistono giusti motivi per compensare le spese dell’intero giudizio.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., rigetta l’opposizione proposta da L.A.. Spese dell’intero giudizio compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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