Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9602 del 13/04/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9602

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3838-2016 proposto da:

D.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALCIDE DE GASPERI

35, presso lo studio dell’avvocato GIANLUCA GRAZIANI che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3515/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del LAZIO, depositata il 17/06/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

D.R. ricorre, affidandosi a tre motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Lazio ne aveva rigettato l’appello avverso la decisione di primo grado di rigetto di ricorso avverso l’avviso di accertamento, emesso D.P.R. n. 600 del 1973, ex artt. 38 e 39 e relativo ad irpef, irap ed iva dell’anno di imposta 2006.

In particolare, il giudice di appello, rigettata siccome nuova l’eccezione relativa all’illegittimità della qualifica dirigenziale in capo al sottoscrittore dell’avviso impugnato, nel merito, confermava la legittimità e bontà delle risultanze dell’atto impositivo e, in accoglimento dell’appello incidentale della parte pubblica, condanna il contribuente alle spese del primo e del secondo grado di giudizio.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo – con il quale si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere ritenuto la C.T.R. la novità della domanda relativa all’inesistenza dell’avviso di accertamento perchè sottoscritto da funzionario “illegittimo”- è infondato.

Nella specifica materia questa Corte ha, infatti, ribadito che tale questione per la particolare natura del processo tributario deve trovare ritualmente ingresso solo con l’originario ricorso (cfr. Cass. 18-9.2015 n. 18488 richiamata da Cass.16/10/2015 n.20984).

2. Con il secondo motivo si deduce, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la nullità della sentenza impugnata perchè meramente apparente in quanto motivata per rdationem alla sentenza di primo grado, senza esplicitare le ragioni del proprio convincimento.

2.2 La censura è manifestamente infondata. Dalla lettura della sentenza impugnata emerge che la C.T.R. non si è limitata a richiamare quanto argomentato dai primi Giudici ma ha diffusamente motivato sulle doglianze svolte dall’appellante.

3. Il terzo motivo – prospettante la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis – è inammissibile per più ordini di ragioni. Innanzi tutto le norme richiamate in rubrica non si attagliano alla fattispecie avente ad oggetto accertamento emesso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 38 e 39 e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54. Per altro verso, il mezzo è inammissibile laddove, contenendo generiche doglianze avverso l’avviso di accertamento, non ne riproduce il contenuto ed, ancor prima, non riproducendo gli atti del giudizio (neppure per stralci) nè indicando le argomentazioni con le quali la C.T.R. avrebbe commesso il dedotto error in iudicando, introduce una questione nuova.

4. Ne consegue il rigetto del ricorso con condanna del soccombente alle spese, liquidate come in dispositivo.

5. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alla refusione in favore dell’Agenzia delle entrate delle spese processuali che si liquidano in complessivi Euro 1.500,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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