Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9600 del 30/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/04/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 30/04/2011), n.9600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11626/2010 proposto da:

M.M. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA VITELLESCHI 26, presso lo studio dell’avvocato PASSALACQUA

Gianfranco, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

BEVACQUA CECILIA, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MI.RO. (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 144/2010 della CORTE D’APPELLO di FIRENZE del

22/1/2010, depositata l’08/02/2010;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Massimo Andreuzzi (delega avvocato Cecilia

Bevacqua), difensore del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si

riporta alla relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

Mi.Ro. ha chiesto la condanna di M.M. a rimborsargli il 50% dell’esborso effettuato a copertura dei debiti societari garantiti da fideiussione bancaria prestata da entrambi; il convenuto ha chiesto, in via riconvenzionale, che venisse accertata la responsabilità dell’attore nella produzione del dissesto con conseguente risarcimento dei danni.

Con sentenza depositata in data 8 febbraio 2010 la Corte d’Appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Firenze – Sezione distaccata di Empoli – che aveva accolto la domanda principale e respinto la riconvenzionale.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo lamenta omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia costituito dalla mancata dichiarazione di tardi vita delle deduzioni del Mi. sulla domanda riconvenzionale e mancata dichiarazione di inammissibilità delle istanze istruttorie della controparte.

La censura non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione. Dalla sentenza impugnata (vedi pag. 2) si evince che la questione prospettata dal M. con il secondo motivo d’appello era diversa da quella ora agitata. Ne consegue che egli avrebbe dovuto riferire 11626/2010 testualmente la censura al fine di consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di eseguire le necessarie verifiche e valutazioni.

D’altra parte la Corte territoriale ha rigettato la domanda riconvenzionale perchè non provata, cioè ha esplicitamente affermato che il M. non aveva assolto l’onere probatorio che sicuramente lo gravava. Per effetto di tale statuizione, le affermazioni e le istanze istruttorie del Mi. non hanno avuto effetto decisivo, essendo altri gli elementi ritenuti tali dalla Corte fiorentina.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 183 c.p.c., in relazione all’art. 2043 c.c., per essersi basati, nel rigettare la domanda di risarcimento dei danni del M., su circostanze di fatto inammissibili perchè dedotte fuori dai termini di legge previsti a pena di decadenza.

La censura ripropone, sotto il profilo della violazione di norme di diritto, la stessa questione prospettata con la precedente e, quindi, ne segue la sorta per le medesime ragioni.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltato in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria prescindono dai rilievi contenuti nella relazione;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; nulla spese;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Nulla spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2011

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