Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9600 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 22/04/2010), n.9600

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13654/2008 proposto da:

A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI

RIENZO 217, presso lo studio dell’avvocato MARI LEONILDA,

rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSA Elia, BRUNETTO

FRANCESCA, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO, in persona

de Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la

rappresenta e difende, ope legis;

– controricorrente –

avverso il provvedimento n. 1847/08 R.G. del TRIBUNALE di SALERNO

dell’8/03/08, depositato il 12/03/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

udito l’Avvocato Albanese Claudio, (delega avvocati Brunetta, De

Rosa), difensori del ricorrente che si riporta agli scritti;

è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che

nulla osserva rispetto alla relazione scritta.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il tribunale di Salerno, con decreto del 12 marzo 2008, ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino del (OMISSIS) A. T. avverso il provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Salerno il 19 dicembre 2007;

che il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione al quale resiste l’amministrazione con controricorso;

che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che, condividendo quanto affermato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., i motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati o inammissibili;

che, infatti: 1) l’attestazione contenuta nel decreto impugnato circa l’impossibilità di reperire in tempi brevi un interprete di lingua (OMISSIS) è sufficiente a far ritenere valida la traduzione in lingua inglese; 2) non è censurabile, perchè congruamente motivato, il giudizio di fatto circa l’inidoneità di un documento prodotto dal ricorrente a dimostrare l’ingresso legittimo in Italia; 3) che la copia del provvedimento notificato al ricorrente, secondo l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, reca la sottoscrizione autografa dell’organo che lo ha emesso; 4) il generico rinvio a tutti i motivi del ricorso in opposizione viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione;

che le spese seguono la soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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