Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9600 del 22/04/2010
Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 22/04/2010), n.9600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 13654/2008 proposto da:
A.T., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA COLA DI
RIENZO 217, presso lo studio dell’avvocato MARI LEONILDA,
rappresentato e difeso dagli avvocati DE ROSA Elia, BRUNETTO
FRANCESCA, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI SALERNO, in persona
de Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
avverso il provvedimento n. 1847/08 R.G. del TRIBUNALE di SALERNO
dell’8/03/08, depositato il 12/03/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
udito l’Avvocato Albanese Claudio, (delega avvocati Brunetta, De
Rosa), difensori del ricorrente che si riporta agli scritti;
è presente il P.G. in persona del Dott. ROSARIO GIOVANNI RUSSO che
nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il tribunale di Salerno, con decreto del 12 marzo 2008, ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino del (OMISSIS) A. T. avverso il provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Salerno il 19 dicembre 2007;
che il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione al quale resiste l’amministrazione con controricorso;
che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che, condividendo quanto affermato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., i motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati o inammissibili;
che, infatti: 1) l’attestazione contenuta nel decreto impugnato circa l’impossibilità di reperire in tempi brevi un interprete di lingua (OMISSIS) è sufficiente a far ritenere valida la traduzione in lingua inglese; 2) non è censurabile, perchè congruamente motivato, il giudizio di fatto circa l’inidoneità di un documento prodotto dal ricorrente a dimostrare l’ingresso legittimo in Italia; 3) che la copia del provvedimento notificato al ricorrente, secondo l’accertamento di fatto compiuto dal giudice del merito, reca la sottoscrizione autografa dell’organo che lo ha emesso; 4) il generico rinvio a tutti i motivi del ricorso in opposizione viola il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione;
che le spese seguono la soccombenza.
PQM
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010