Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9600 del 13/04/2017
Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.13/04/2017), n. 9600
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 2310-2016 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– ricorrente –
contro
B.W., elettivamente domiciliato in ROMA, CORSO TRIESTE, 155,
presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE PECORILLA, rappresentato e
difeso dall’avvocato STEFANO FUMAROLA;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 60/29/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della PUGLIA – SEZIONE DISTACCATA DI TARANTO, depositata
il 15/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RILEVATO
che:
– la Commissione tributaria regionale, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava l’appello, proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la decisione di primo grado favorevole al contribuente, inammissibile per essere la notificazione dell’atto di appello, effettuata a mezzo posta, nulla in quanto ricevuta presso lo studio del difensore in primo grado, ma in diverso indirizzo rispetto a quello indicato nell’elezione di domicilio e con firma inesistente del ricevente la raccomandata;
– avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso affidato a due motivi e che il contribuente resiste con controricorso;
– a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni e che il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo, prospettante la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, comma 3 e art. 17, del D.M. 9 aprile 2001, art. 33 è infondato. Ogni diversa questione sollevata con il mezzo, infatti, deve considerarsi assorbita dalla circostanza in fatto (accertata dal Giudice di appello e rimasta incontrastata) secondo cui l’avviso di ricevimento della lettera raccomandata non risulta sottoscritto dal ricevente. Non può, infatti, aderirsi alla tesi difensiva secondo la quale, in mancanza di sottoscrizione del destinatario, la sottoscrizione dell’agente postale comproverebbe la ricezione dell’atto. Tale ipotesi, infatti, concerne il caso, diverso da quello in esame, in cui il destinatario rifiuti la consegna dell’atto.
– il rigetto del primo motivo comporta il rigetto del secondo prospettante la violazione dell’art. 291 c.p.c., trattandosi, nella specie, per come sopra esposto, di notificazione inesistente.
– il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna alle spese, liquidate come in dispositivo, a carico della soccombente.
PQM
Rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente alla refusione, in favore del controricorrente, delle spese di questo giudizio liquidate in complessivi Euro 3.500,00, oltre spese forfetarie nenia misura del 15% ed accessori di legge.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.
Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017