Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 960 del 20/01/2021

Cassazione civile sez. VI, 20/01/2021, (ud. 20/10/2020, dep. 20/01/2021), n.960

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 13376-2019 proposto da:

S.V., S.A., S.M., S.P.,

nella qualità di eredi di S.C., elettivamente

domiciliati in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentati e difesi dall’avvocato GAETANO IROLLO;

– ricorrenti –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5240/2018 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 24/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/10/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARGHERITA

MARIA LEONE.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La Corte di appello di Napoli con la sentenza n. 5240/2018 aveva rigettato l’appello proposto da S.V., S.A., S.P. S.M., avverso la decisione con la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato la domanda dagli stessi proposta, nella qualità di eredi, diretta ad ottenere il riconoscimento del diritto di S.C. all’indennità di accompagnamento, ritenendo che, essendo stata la stessa domanda oggetto di precedente giudizio, deciso con sentenza non ancora passata in giudicato, fosse preclusa la proposizione di nuova domanda giudiziale in ragione del disposto della L. n. 69 del 2009, art. 56 comma 2, e della L. n. 222 del 1984, art. 11. Avverso detta decisione i suddetti proponevano ricorso affidato ad un motivo cui resisteva l’Inps con controricorso.

Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Gli eredi S. depositavano successiva memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1) Con unico motivo è dedotta la violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 69 del 2009, art. 56, comma 2, della L. n. 222 del 1984, art. 11, e dell’art. 329 c.p.c..

Si dolgono i ricorrenti della erronea valutazione effettuata dalla corte territoriale circa la improponibilità della azione giudiziaria in oggetto, atteso il mancato passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito il giudizio già incardinato tra le medesime parti, aventi ad oggetto la medesima prestazione attualmente in esame.

La corte d’appello valutava che, in base al disposto della L. n. 69 del 2009, art. 56, comma 2, della L. n. 222 del 1984, art. 11, dispositivo della impossibilità di proporre nuova azione giudiziale in relazione alla medesima prestazione prima che sia concluso il procedimento con il passaggio in giudicato della sentenza, fosse operativa la preclusione nel caso di specie, in cui la precedente sentenza n. 11275/2010 emessa in data 20.4.2010, non era ancora passata in giudicato al momento della proposizione della domanda amministrativa successiva (13.10.2010), per la quale si agiva nel presente procedimento.

La Corte valutava altresì non configurabile la prospettata ipotesi di acquiescenza alla sentenza ai sensi dell’art. 329 c.p.c., in quanto non vi erano stati atti assolutamente incompatibili con la volontà di avvalersi della possibilità di impugnare, tale non essendo la proposizione della nuova domanda amministrativa, in quanto la parte interessata ben avrebbe potuto ancora proporre appello per ottenere, ad esempio, i ratei arretrati.

Gli attuali ricorrenti lamentano la mancata considerazione che la omessa impugnazione della precedente sentenza e la proposizione della nuova domanda amministrativa fossero atti incompatibili con la volontà di avvalersi della impugnazione, così costituendo tacita acquiescenza ai sensi dell’art. 329 c.p.c..

Il ricorso risulta infondato.

Deve rilevarsi che per aversi acquiescenza tacita ai sensi dell’art. 329 c.p.c., è necessario che la parte soccombente compia, spontaneamente e per sua libera decisione, atti o fatti che siano assolutamente incompatibili, in via logica e giuridica, con la volontà di avvalersi delle impugnazioni apprestate dalla legge e che manifestino in modo univoco la volontà di accettare la decisione della controversia ad essa sfavorevole (in tal senso Cass.n. 1045/88).

Questa Corte ha chiarito che “Gli atti incompatibili con la volontà di avvalersi delle impugnazioni previste dalla legge, e che, perciò, implicano una tacita acquiescenza alla sentenza ai sensi dell’art. 329 c.p.c., sono esclusivamente quelli che possono essere spiegati solo supponendo il proposito della parte di non contrastare gli effetti giuridici della decisione, così rivelando, oggettivamente, in modo inequivoco, una corrispondente volontà della parte che li ha posti in essere” (Cass. n. 21491/2014).

Rispetto ai principi così declinati in tema di atti di acquiescenza deve quindi ritenersi correttamente svolta la valutazione della corte territoriale circa la non idoneità della nuova domanda amministrativa a costituire prova inequivoca della volontà di rinunciare alla impugnazione della precedente decisione. La proposizione della nuova domanda non preclude infatti che comunque sussista l’interesse ad ottenere (giudizialmente) la prestazione per il periodo antecedente, evidentemente escluso dal nuovo procedimento amministrativo (sulla reiterazione di domande amministrative si veda Cass. 20664/2011).

Il ricorso va rigettato. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in favore della controricorrente nella misura di cui al dispositivo.

Sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17 (legge di stabilità 2013).

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali liquidate in Euro 2.500,00 per compensi ed Euro 200,00 per spese oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 20 gennaio 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA