Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 96 del 04/01/2011

Cassazione civile sez. II, 04/01/2011, (ud. 09/06/2010, dep. 04/01/2011), n.96

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ODDO Massimo – Presidente –

Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –

Dott. BURSESE Gaetano Antonio – Consigliere –

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – rel. Consigliere –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.U. (OMISSIS), elettivamente domiciliato

in ROMA, VIA E Q VISCONTI 20, presso lo studio dell’avvocato FAVA

PAOLO, rappresentato e difeso dall’avvocato AGOSTINELLI MAURIZIO;

– ricorrente –

contro

G.I. (OMISSIS), elettivamente domiciliata

in ROMA, VIA TOSCANA 10, presso lo studio dell’avvocato RIZZO

ANTONIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato

CENDERELLI CARMELO;

– controricorrente –

e contro

G.D. (OMISSIS) G.C.

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 959/2004 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 01/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

09/06/2010 dal Consigliere Dott. MARIA ROSARIA SAN GIORGIO;

udito l’Avvocato AGOSTINELLI Maurizio, difensore del ricorrente che

ha chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito l’Avvocato RIZZO Antonio, difensore della resistente che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. – G.U. e G.C., quest’ultima in proprio e quale legale rappresentante del figlio minore G.D., convennero in giudizio innanzi al tribunale di Massa la signora G.I., esponendo che alla morte della signora B.M.P., avvenuta il (OMISSIS), le erano succeduti i figli G.U., L. e I. nella proprietà di un immobile in (OMISSIS), detenuto da I.; che tra gli eredi si era convenuto che quest’ultima corrispondesse un canone simbolico ai fratelli e che in caso di divisione lasciasse libero l’immobile; che alla morte del genitore E., avvenuta il (OMISSIS), era stato rinvenuto un testamento olografo della madre, datato (OMISSIS), con il quale veniva nominata unica erede la figlia I.; che a seguito di ciò l’eredità B. doveva ritenersi devoluta nella misura di cinque noni a G.I., di due noni a ciascuno dei fratelli, ed alla morte di L., agli eredi, moglie e figlio minore D.; che I. non aveva mai riconosciuto il compossesso lucrando essa sola il canone estivo del bene.

G.I. si costituì in giudizio, rivendicando la sua qualità di unica erede testamentaria.

2. – Il Tribunale di Massa, premesso che nel rogito notarile con il quale era stato pubblicato il testamento I. aveva espressamente dichiarato di voler fare salvi i diritti di legittima dei fratelli, e che tale dichiarazione assumeva valore interruttivo della prescrizione dell’azione di riduzione, ma che il nuovo termine prescrizionale, decorrente dalla data di quell’atto, non risultava interrotto validamente, risalendo la notifica dell’atto di citazione solo al 19 febbraio 1990, dichiarò la prescrizione dell’azione di riduzione della disposizione testamentaria. U. e G. D. e G.C. interposero appello, facendo valere a fini interruttivi della prescrizione la copia autentica dell’atto di citazione del 17 febbraio 1985, fatto notificare a I. il successivo 18, e deducendo che l’azione di riduzione, sorta alla data della scrittura del (OMISSIS), allorchè avevano lasciato a G.I. la disponibilità del bene verso il canone mensile simbolico, non si era estinta per prescrizione.

La signora G.I. si costituì nel giudizio, rilevando che la deduzione di reperimento dell’atto di citazione avrebbe dovuto essere accompagnata da prova; che detto giudizio si era comunque estinto, non essendo stato riassunto innanzi al giudice dichiarato competente per valore, con ordinanza del 20 gennaio 1988;

e che comunque la domanda giudiziale non poteva avere effetto interruttivo della prescrizione, per non avere ad oggetto l’azione di riduzione, neppure azionata.

3. – Con sentenza depositata il 1 dicembre 2004, la Corte d’appello di Genova rigettò il gravame. Osservò il secondo giudice che l’atto di citazione del 17 febbraio 1985 non spiegava alcun effetto interruttivo, in quanto esso aveva dato origine non già all’azione di riduzione delle disposizioni testamentarie, ma alla diversa azione di scioglimento della comunione ereditaria, di cui G. U. e G.C. si affermavano partecipi quali eredi legittimi e non legittimari. Premesso che la domanda giudiziale può avere effetto interruttivo della prescrizione solo se abbia ad oggetto proprio il diritto del cui esercizio si discute, la Corte di merito rilevò come nell’atto introduttivo della domanda di divisione di comunione ereditaria di beni immobili, ad eccezione di un accenno alla lettera del legale della signora G.I., con la quale veniva comunicata la pubblicazione del testamento olografo che attribuiva alla stessa il diritto alla quota di cinque noni anzichè a quella di un terzo dei beni ereditari, le deduzioni in fatto e in diritto ed il petitum fossero univocamente indirizzati alla declaratoria di riconoscimento di una quota pari ad un terzo dei beni relitti ed allo scioglimento della comunione ereditaria.

Nè sarebbe stata sostenibile una assimilazione tra azione di divisione ed azione di riduzione, atteso che le due azioni devono essere considerate nettamente distinte ed autonome per oggetto e causa petendi, presupponendo la prima una comunione ereditaria che si intende sciogliere ed essendo la seconda diretta al soddisfacimento dei diritti del legittimario, indipendentemente dalla divisione.

Nè, infine, si sarebbe potuta ritenere la domanda di reintegra della quota di riserva implicitamente contenuta in quella di divisione, pur essendo consentito al legittimario pretermesso di chiedere cumulativamente nello stesso giudizio sia la riduzione che la divisione.

4. – Per la cassazione di tale sentenza ricorre G.U. sulla base di tre motivi, illustrati anche da successiva memoria.

Resiste G.I., che a sua volta ha depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. – Con la prima censura, si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ. Si lamenta che la Corte di merito, come già il giudice di primo grado, non si sia pronunciata sulla domanda di scioglimento della comunione, legittimamente e ritualmente spiegata dall’attuale ricorrente, che, in qualità di proprietario della quota indivisa di due noni degli immobili ereditari, oggetto di trascrizione in data 17 aprile 1982, aveva esercitato il proprio diritto ai sensi dell’art. 784 c.p.c. e segg.. I giudici di merito, invece, in accoglimento della eccezione di controparte, avevano dichiarato la prescrizione dell’azione di riduzione, in realtà mai spiegata dal G. per non essere necessaria, in considerazione del fatto che l’erede istituita aveva riconosciuto i diritti dei due fratelli legittimari pretermessi, consentendo, ed anzi chiedendo, che la proprietà delle quote loro spettanti venisse trascritta a loro nome: tale riconoscimento – rileva il ricorrente – e la trascrizione della proprietà dei beni caduti in successione rendeva inutile l’esperimento di un’azione di riduzione, nel senso che essa non avrebbe potuto incidere sui suoi diritti, essendo egli già proprietario delle quote dei beni che gli sarebbero spettate quale legittimario. In definitiva, la decisione impugnata avrebbe violato il disposto dell’art. 112 cod. proc. civ. per un duplice ordine di ragioni: da un lato, avrebbe omesso la pronuncia sulla richiesta di scioglimento della comunione, dall’altro avrebbe pronunciato fuori dei limiti della domanda: e ciò anche se il comportamento processuale del G., che aveva ritenuto di dover impugnare anche la statuizione riferita alla reiezione dell’azione di riduzione dallo stesso mai proposta, aveva in qualche misura contribuito a trarre in inganno i giudici di merito.

2. – Con la seconda censura, si lamenta la omessa motivazione su di uno specifico motivo di appello. La Corte di merito avrebbe ignorato la formulazione del motivo di gravame attinente al diritto di proprietà sulle quote indivise dei beni in comunione e al diritto di chiedere lo scioglimento della comunione medesima.

3.1. – Le due censure – che, siccome dirette entrambe a sindacare la mancata pronuncia sul richiesto scioglimento della comunione ereditaria, vanno esaminate congiuntamente – risultano immeritevoli di accoglimento.

3.2. – La Corte di merito, nel confermare la sentenza di primo grado – che non aveva ravvisato un riconoscimento dei diritti di legittimari dei fratelli della G. nella salvezza dei diritti spettanti a costoro contenuta nel rogito notarile con il quale era stato pubblicato il testamento olografo che la istituiva erede – , non si è effettivamente pronunciata sulla domanda di divisione.

Tuttavia, tale omissione è derivata dalla circostanza che essa ha considerato l’attuale ricorrente quale erede pretermesso. Ne consegue che, avendo il giudice di secondo grado accolto la eccezione di prescrizione dell’azione di riduzione, non avrebbe potuto esaminare la domanda di scioglimento della comunione, la quale presupponeva l’avvenuto acquisto della comproprietà del bene.

Al riguardo, merita richiamo l’orientamento della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale il legittimario pretermesso non è chiamato alla successione per il solo fatto della morte del de cuius, potendo acquistare i suoi diritti solo dopo l’esperimento delle azioni di riduzione o di annullamento del testamento, ovvero dopo il riconoscimento dei suoi diritti da parte dell’istituito (v. Cass., sentt. n. 13804 del 2006, n. 6085 del 2000).

3.3. – Del resto, come riconosciuto dallo stesso ricorrente, nelle conclusioni da lui formulate nell’atto di citazione in appello e ribadite in sede di precisazioni definitive, si faceva espresso riferimento alla richiesta di dichiarare in ogni caso interrotto validamente il decorso termine prescrizionale del diritto all’esercizio dell’azione di divisione e/o riduzione dei beni ereditar ….e conseguentemente disporre l’attribuzione delle quote di spettanza dei singoli eredi ……

Una siffatta richiesta non può, evidentemente, essere minimizzata e ridotta, come sembra fare il ricorrente, al rango di mero contributo all’errore del giudice di secondo grado, essendo stata da quest’ultimo correttamente considerata e ritenuta meritevole di una statuizione.

3.4. – In definitiva, nessuna omessa pronuncia, nè alcuna statuizione esorbitante dai limiti della domanda, è configurabile nella specie.

4. – Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell’art. 2946 cod. civ., nonchè la carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione su di un punto decisivo della controversia. Avrebbe errato la Corte di merito anche quanto alla statuizione relativa alla asserita prescrizione del diritto dell’attuale ricorrente ad esercitare l’azione di riduzione, ove tale azione si ritenesse effettivamente azionata. Sarebbe sfuggita al giudice di secondo grado la pregnanza e rilevanza dell’atto interruttivo del termine prescrizionale costituito dalla lettera del legale della signora G.I., datata 17 settembre 1982, con la quale si confermava che, in esito alla pubblicazione del testamento olografo, la sua cliente avrebbe avuto diritto ad una quota di cinque noni dei beni caduti in successione anzichè di un solo terzo, quota spettante in caso di successione legittima. Siffatta dichiarazione – a prescindere dalla circostanza che la G. avesse poi chiesto, per il tramite del notaio, la trascrizione della proprietà a favore dei propri fratelli sulle quote di beni loro spettanti quali legittimari – costituiva atto interruttivo della prescrizione ai sensi dell’art. 2944 cod. civ.: con la conseguenza che, alla data di notifica dell’atto di citazione (19 febbraio 1990), non sarebbe ancora decorso il nuovo termine prescrizionale. La Corte di merito, pur avendo menzionato tale lettera, aveva contraddittoriamente negato allo scritto valenza interruttiva della prescrizione.

5.1. – La doglianza è destituita di fondamento.

5.2. – La Corte di merito ha preso in considerazione la lettera di cui si tratta, escludendo peraltro, motivatamente, e plausibilmente, che il contenuto della stessa, in presenza del petitum e delle deduzioni contenute nell’atto introduttivo della domanda di divisione di comunione ereditaria di beni immobili, univocamente indirizzati alla declaratoria di riconoscimento di quota pari ad un terzo dei beni de quibus ed allo scioglimento della comunione ereditaria, potesse acquisire la valenza di atto interruttivo della prescrizione dell’azione di riduzione che ad essa intende attribuire il ricorrente.

6. – Il ricorso deve, conclusivamente, essere rigettato. In ossequio al criterio della soccombenza, le spese del giudizio – che vengono liquidate come da dispositivo – devono essere poste a carico del ricorrente.

P.Q.M.

LA CORTE rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio, che liquida in complessivi Euro 5200,00, di cui Euro 5000,00 per onorari.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile, il 9 giugno 2010.

Depositato in Cancelleria il 4 gennaio 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA