Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9599 del 30/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/04/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 30/04/2011), n.9599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 11605/2010 proposto da:

SOCIETA’ GCR SNC DI COLAMARIA BARTOLOMEO & C. (OMISSIS) in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIALE VATICANO 48, presso lo studio

dell’avvocato MARIELLA STEFANO, rappresentata e difesa dagli avvocati

UMMARINO Rodolfo, MICHELETTA TITA’ DANIELE, giusta procura in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

M.C. elettivamente domiciliato in ROMA, VIA AURELIA

353, presso lo studio dell’avv. NAVARRA Michele, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avv. GIANCARLO PERASSI, giusta delega in calce

al controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 979/2009 della CORTE D’APPELLO di TORINO del

2.7.09, depositata il 28/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: M. C. ha chiesto la convalida dello sfratto intimato alla GCR di Colamaria Bartolomeo & C. per grave inadempimento (omessa corresponsione degli oneri accessori; ritardato pagamento di alcuni canoni e dell’adeguamento Istat) della conduttrice.

Con sentenza depositata in data 28 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Pinerolo, che aveva dichiarato risolto il contratto di locazione e ordinato il rilascio dell’immobile.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Ricorso principale della G.C.R..

Il primo motivo denuncia violazione degli artt. 1362 e 1453 c.c..

La censura attiene all’interpretazione di una clausola contrattuale.

Essa si rivela inammissibile, sia perchè non rispetta il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione e dell’art. 366 c.p.c., n. 6 (confronta, tra le altre, le recenti Cass. Sez. Un. n. 28547 del 2008; Cass. Sez. 3^, n. 22302 del 2008), sia perchè non dimostra che la Corte territoriale abbia deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione (vedi art. 360 bis c.p.c., n. 1), sia perchè è orientamento giurisprudenziale costante (confronta, per tutte, Cass. 4849 del 2006; Cass. n. 15381 del 2004) che, in tema di ermeneutica contrattuale, l’accertamento della volontà delle parti in relazione al contenuto del negozio si traduce in una indagine di fatto, affidata al giudice di merito.

Il secondo motivo lamenta violazione degli artt. 1219 e 1453 c.c., ravvisata nella circostanza che la Corte territoriale, pur avendo rilevato che per i canoni non vi è stata una previa diffida ad adempiere, ne abbia poi tenuto conto ad altri fini ma non anche per rigettare l’avversa domanda.

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, poichè non dimostra che la Corte territoriale abbia deciso la conseguente questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione.

Inoltre non dimostra di avere sottoposto la medesima questione alla Corte territoriale (in violazione del principio di autosufficienza) e prescinde totalmente dalle ragioni addotte dalla sentenza impugnata a fondamento della decisione.

4. – Ricorso incidentale del M..

Il primo motivo lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione nella parte in cui la Corte d’Appello ha rigettato l’appello incidentale;

violazione e falsa applicazione dell’art. 91 c.p.c..

11 tema della violazione e falsa applicazione di norma di diritto è inammissibile ex art. 360 bis c.p.c., n. 1, per le ragioni ripetutamente enunciate in riferimento al ricorso principale.

Sotto il profilo motivazionale, la Corte ha spiegato la propria scelta. Le argomentazioni addotte dal ricorrente implicano apprezzamenti non consentiti al giudice di legittimità e, nel contempo, non dimostrano omissioni, insufficienze, contraddittorietà della motivazione, ma si limitano a non condividerla.

Il secondo motivo propone la medesima questione con riferimento alle spese del giudizio d’appello e presenta le medesime caratteristiche negative del primo.

5.- La relazione è stata comunicata al Pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;

Il M. ha presentato memoria; nessuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria sono parzialmente fondate poichè risulta documentalmente che la procura conferita dalla ricorrente principale reca la firma autenticata solo da avvocato non iscritto all’albo degli avvocati abilitati a patrocinare avanti alle giurisdizioni superiori; non vengono, invece, superati i rilievi della relazione riguardanti il ricorso incidentale;

6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione su ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha, conseguentemente, ritenuto inammissibile il ricorso principale e manifestamente infondato l’incidentale; spese compensate;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso principale e rigetta il ricorso incidentale. Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2011

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