Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9599 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 25/05/2020), n.9599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 36177-2018 proposto da:

C.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FILIPPO

TURATI 86, presso lo studio dell’avvocato MARCO NESOTI,

rappresentato e difeso da se medesimo;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 399/8/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SARDEGNA SEZIONE DISTACCATA di SASSARI, depositata

il 03/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

C.P. ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Sardegna, che in controversia su impugnazione di cartella di pagamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 ter, per Irpef anno 2003, pur avendo accolto l’appello del contribuente, ha compensato le spese del giudizio.

L’agenzia delle entrate si è costituita con controricorso. Il contribuente deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

col primo motivo di ricorso, si deduce violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, per avere la CTR disposto la compensazione delle spese del giudizio, pur avendo accolto l’appello del contribuente; col secondo motivo si deduce violazione degli artt. 15 e 92 c.p.c., mancando la specificazione dei motivi che hanno indotto la CTR a compensare le spese.

Il ricorso è fondato.

E’ utile premettere che la condanna alle spese non ha una natura sanzionatoria, nè costituisce un risarcimento del danno, ma è un’applicazione del principio di causalità, per cui l’onere delle spese grava su chi ha provocato la necessità del processo. Il principio cardine che regola la materia è il criterio della soccombenza, di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, per il processo tributario, e alla norma generale di cui all’art. 91 c.p.c., laddove prevede che il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell’altra parte e ne liquida l’ammontare insieme con gli onorari di difesa (Cass. n. 189/2017).

E’ stato affermato da questa Corte che la soccombenza non va esclusa neppure nel caso in cui il convenuto non si sia opposto alla pretesa dell’attore, posto che essa non va riferita all’espressa contestazione del diritto fatto valere in giudizio, che può anche mancare, ma al fatto oggettivo di aver provocato la necessità del processo. Nè è ragione adeguata e sufficiente per disporre la compensazione la contumacia della parte convenuta, permanendo, comunque, la sostanziale soccombenza della controparte che deve essere adeguatamente riconosciuta sotto il profilo della suddivisione del carico delle spese (Cass. 23 gennaio 2012, n. 901; Cass. 17 ottobre 2013, n. 23632).

Al fine della distribuzione dell’onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è stato rinvenuto nell’aver dato causa al giudizio, per cui la soccombenza non è stata esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l’accertamento giudiziale (Cass. n. 13498/2018).

Quanto alla compensazione delle spese, il giudice può compensare, in tutto o in parte, le spese processuali a norma dell’art. 92 c.p.c., comma 2. Tale norma che è stata dapprima emendata dalla L. n. 263 del 2005, art. 2, comma 1, lett. a), come modificata dalla L. n. 51 del 2006, art. 39-quater, poi è stata ulteriormente modificata della dalla L. n. 69 del 2009, art. 45, comma 2, ed infine, dal D.L. 12 settembre 2014, n. 132, art. 13, comma 1, (applicabile ratione temporis alla fattispecie, essendo stato il ricorso depositato nel 2018). Tale norma, che ammette la compensazione delle spese processuali in caso di soccombenza reciproca, specifica che deve trattarsi di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti (Cass. 11217/2016).

Ai sensi dell’art. 92 c.p.c., pertanto, come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014, e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92 c.p.c., comma 2.

Nel caso in esame, in assenza di una reciproca soccombenza, la CTR ha dichiarato sussistere i giusti motivi per la compensazione delle spese “anche a fronte dell’evoluzione giurisprudenziale sulla sottesa questione di diritto”. Tale stringata e generica motivazione non è conforme ai suindicati principi; in particolare manca la motivazione dell’ipotizzato contrasto.

Il ricorso va pertanto accolto e cassata la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Sardegna, diversa composizione, che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Commissione Tributaria Regionale della Sardegna in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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