Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9599 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 22/04/2010), n.9599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 13078/2008 proposto da:

H.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA

BALDUINA 7, INT. 15, presso lo studio dell’avvocato TROVATO CONCETTA

MARIA RITA, rappresentato e difeso dall’avvocato DECCHINO Laura,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AMMINISTRAZIONE DEGLI AFFARI ESTERI, AMMINISTRAZIONE DELL’INTERNO;

– intimate –

avverso il decreto n. 1397/06 V.G. della CORTE D’APPELLO di VENEZIA

del 23/04/07, depositato il 14/03/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

con decreto del 1 dicembre 2006 il tribunale di Vicenza ha ordinato all’ambasciata italiana di Abidjan di rilasciare a H.D. il visto d’ingresso per ricongiungimento familiare con il figlio A. A.;

con decreto del 14 marzo 2007 la corte d’appello di Venezia ha revocato il provvedimento e ha confermato il rifiuto del visto d’ingresso osservando che: 1) i provvedimenti e le certificazioni dello stato nazionale dello straniero, pur essendo rilevanti ai fini dell’accertamento dello stato di filiazione, non hanno natura di atti pubblici e, pertanto, il contenuto degli stessi può essere contraddetto da elementi di prova contrari; 2) dagli esami radiologici densimetrici delle ossa è emerso che alla data della richiesta di visto d’ingresso (30 giugno 2005) da parte di M. M., madre di A.D., aveva un’età superiore ai venti anni; 3) non contrastano con tale accertamento ulteriori certificati medici proposti dai reclamanti ministeri degli esteri e dell’interno;

con ricorso del 12 maggio 2008 H.D. sostiene che: a) erroneamente la corte territoriale avrebbe individuato il momento nel quale calcolare il raggiungimento della maggiore età in quello di presentazione della richiesta di visto d’ingresso da parte della madre (30 giugno 2005) invece che in quello di presentazione dell’istanza di nulla osta da parte del padre (7 gennaio 2005); b) la corte territoriale non avrebbe sufficientemente e coerentemente motivato perchè doveva ritenersi che al 30 giugno 2005 il figlio del ricorrente aveva un’età superiore ai venti anni, non considerando che l’accertamento medico eseguito su richiesta dell’ambasciata d’Italia non era univoco e che era altresì contraddetto da certificazione medica prodotta dall’interessato; c) erroneamente la corte territoriale a fronte di contrastanti risultanze documentali non avrebbe disposto c.t.u. d’ufficio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, esaminando congiuntamente i motivi di cui sub a) e b), deve dichiararsene l’inammissibilità perchè con il secondo motivo si contesta un giudizio di fatto del giudice del merito sufficientemente e adeguatamente motivato e pertanto il ricorrente non ha alcun interesse all’accoglimento del primo motivo, in quanto, anche se fosse fondata la tesi giuridica sostenuta, avendo A.D. un’età superiore a 20 anni nel (OMISSIS), era maggiorenne anche nel gennaio dello stesso anno;

che il giudice del merito, avendo superato il contrasto delle risultanze documentali con valutazione immune da vizi logici e giuridici non aveva anche l’onere di motivare specificamente il rigetto della richiesta di c.t.u.;

che pertanto il ricorso va respinto.

Nulla spese non avendo le amministrazioni intimate svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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