Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9599 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 13/04/2017, (ud. 09/03/2017, dep.13/04/2017),  n. 9599

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 16187-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

A.G. S.P.A. – C.F. e P.I. 00143780245, in persona del legale

rappresentante pro tempore” elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DELLA GIULIANA 44, presso lo studio dell’avvocato VITTORIO NUZZACI

che la rappresenta e difende unitamente e disgiuntamente

all’avvocato GINO ZAMBIANCO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2140/25/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del VENETO, depositata il 15/12/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/03/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte dell’ A.G. s.p.a. della cartella di pagamento, emessa ai sensi DEL D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e con la quale non veniva riconosciuto un credito di imposta dell’anno precedente, l’Agenzia delle Entrate ricorre, affidandosi a due motivi, nei confronti della contribuente (che resiste con controricorso) e di Equitalia Nord s.p.a. (che non resiste) avverso la sentenza, indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. del Veneto, rigettandone l’appello, aveva confermato la decisione di primo grado rilevando che, alla fattispecie, non fosse applicabile la normativa di cui al D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8 bis per cui non era ammissibile l’eccezione secondo la quale sarebbero decorsi i termini per la presentazione della relativa dichiarazione integrativa. Aggiungeva il Giudice di appello che non era essenziale individuare quale fosse la corretta modalità di rimborso se si riconosce che il credito è effettivo.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Rigettate preliminarmente, siccome infondate, le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dalla parte privata per essere il ricorso sufficientemente specifico e rispettoso dei dettami di cui all’art. 360 c.p.c., il primo motivo – con il quale si deduce la nullità della sentenza, ex art. 360, comma 1, n. 4, per motivazione meramente apparente ovvero apodittica – è infondato alla luce dei principi statuiti di recente dalle Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 8053/2014. La sentenza impugnata, seppur succintamente, esplicita le ragioni in fatto ed in diritto che hanno condotto il Giudice di appello alla decisione.

2. Con il secondo motivo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 445 del 1997, art. 1, comma 5 e del D.P.R. n. 6027 del 1973, art. 38. La censura è infondata alla luce del principio, di recente ribadito, dalle Sezioni Unite di questa Corte (Sentenza n. 13378 del 30/06/2016) secondo cui “In caso di errori od omissioni nella dichiarazione dei redditi, la dichiarazione integrativa può essere presentata non oltre i termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 se diretta ad evitare un danno per la P.A. (D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2, comma 8), mentre, se intesa, ai sensi del successivo comma 8 bis, ad emendare errori od omissioni in danno del contribuente, incontra il termine per la presentazione della dichiarazione per il periodo d’imposta successivo, con compensazione del credito eventualmente risultante, fermo restando che il contribuente può chiedere il rimborso entro quarantotto mesi dal versamento ed, in ogni caso, opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell’Amministrazione finanziaria”.

Ne consegue, corretta in tal senso, ex art. 348 c.p.c., comma 4, la motivazione della sentenza impugnata il cui dispositivo è conforme a diritto, il rigetto del ricorso.

La novità della soluzione giurisprudenziale induce a compensare integralmente tra le parti le spese di lite.

PQM

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese processuali.

Così deciso in Roma, il 9 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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