Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9598 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 25/05/2020), n.9598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35912-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

C.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DI VILLA

GRAZIOLI 15, presso lo studio dell’avvocato GUIDO GARGANI, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2606/22/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 06/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Lombardia, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione del diniego di rimborso dell’IRAP, anni 2010 e 2011, per Euro 53.787,79, richiesto da C.R., di professione regista televisivo, ha in parte rigettato il ricorso dell’Ufficio, senza pronunciarsi sull’eccezione della nullità della notifica del ricorso in primo grado. La CTR ha parzialmente dichiarato inammissibile l’istanza di rimborso per l’anno 2010 per intervenuta decadenza (in quanto presentata in data 23 dicembre 2014 oltre, quindi, il termine di 48 mesi dalla data dei pagamenti 06 luglio 2010, 16 luglio 2010, 18 ottobre 2010) e ha confermato il diritto al rimborso, come statuito dalla CTP, limitatamente a Euro 48.232,52, giacchè il contribuente ha svolto la propria attività in assenza di una struttura organizzativa di rilievo, come dalla documentazione versata in causa, senza l’ausilio di dipendenti o di terzi, in mancanza di prova contraria dell’Ufficio.

C.R. si costituisce con controricorso e deposita memoria.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Il ricorso è affidato a due motivi.

Con il primo motivo di ricorso si denuncia la nullità della sentenza per violazione dell’art. 111 Cost., degli artt. 101 e 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 21 e ss., anche nel relativo combinato disposto, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver la CTR omesso di pronunciarsi sullo specifico motivo di appello relativo alla mancata notifica del ricorso in primo grado all’Ufficio, censurando, altresì, la ricostruzione dei fatti processuali.

Il motivo è fondato.

Costituisce vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c. l’omissione della decisione su di un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto. (Cass. n. 15255/2019)

Va ribadito che l’omessa pronuncia, ponendosi quale tipico error in procedendo, consente a questa Corte di procedere all’esame diretto degli atti e di acquisire gli elementi di giudizio necessari alla verifica della correttezza della richiesta pronuncia. (cfr. Cass. SS.UU. n. 8077/2012; Cass. n. 13876/2016). Da ciò risulta che, nell’atto di appello, l’Agenzia delle Entrate si doleva specificatamente della mancata notifica del ricorso in primo grado, in quanto il contribuente non aveva depositato il relativo avviso di ricevimento. Evidenziava a supporto la circostanza della mancata costituzione in primo grado che avrebbe dovuto comportare l’esame dello specifico motivo da parte della CTR.

Non risulta, a differenza di quanto riportato in sentenza, la prova dell’avvenuta ricezione del ricorso da parte dell’Ufficio. Invero, risulta che il ricorso in primo grado era stato notificato a mezzo del servizio postale mediante raccomandata con prova di consegna e non con raccomandata A/R.

Sul punto, pertanto, va rilevata inesistenza della notifica e l’inammissibilità del ricorso in primo grado giacchè la notifica è stata effettuata senza seguire le modalità richieste dalla normativa sulle notificazioni a mezzo posta con avviso di ricevimento. Ed infatti questa Corte (Cass. n. 25552/2017) ha affermato che l’avviso di ricevimento prescritto dall’art. 149 c.p.c., è il solo documento idoneo a provare sia l’intervenuta consegna, sia la data di essa, sia l’identità della persona a mani della quale è stata eseguita.

Talchè, nel caso di specie, l’omessa pronuncia da parte della CTR è evidente, in quanto l’omissione de qua risulta essere decisiva ai fini della corretta instaurazione del contraddittorio e necessitava di una pronuncia espressa da parte del giudicante. Ciononostante, il ricorso in primo grado avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile per inesistenza della notifica non essendo stata effettuata con raccomandata A/R.

Il secondo motivo, col quale si assume violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2 e dell’art. 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è dichiarato assorbito.

Il ricorso va, dunque, accolto in ordine al primo motivo con assorbimento del secondo e la sentenza cassata con rinvio alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, dichiara assorbito il secondo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Lombardia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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