Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9598 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 22/04/2010), n.9598

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 12582/2008 proposto da:

INCO FRUIT SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,

rappresentata e difesa dagli avvocati FALZONE Salvatore, CUTAIA

ALBERTO (avviso postale Via Mazzini n. 205 – 92100 AGRIGENTO), giusta

procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA INCO FRUIT SRL, in

persona

del curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIAVE 52, presso

lo studio dell’avvocato CARCIONE RENATO, rappresentata e difesa

dall’avvocato BELLANCA Salvatore, giusta mandato speciale a margine

del controricorso;

– controricorrente –

e contro

SUPERFRUTTA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 24/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del

18/01/08, depositata il 09/04/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;

è solo presente l’Avvocato Bellanca Salvatore, difensore della

controricorrente.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che con sentenza del 9 aprile 2008 la corte d’appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di fallimento della Inco.fruit s.r.l.

pronunciata dal tribunale di Agrigento il 10 ottobre 2007 su ricorso della Superfrutta s.r.l.;

che avverso la sentenza della corte d’appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione la Inco.fruit sulla base di un unico motivo;

che il fallimento della Inco.fruit resiste con controricorso.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

che il ricorso è inammissibile perchè il motivo non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, come previsto dall’art. 366 bis c.p.c.;

che le spese seguono la soccombenza.

PQM

dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre agli accessori come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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