Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9598 del 22/04/2010
Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 22/04/2010), n.9598
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 12582/2008 proposto da:
INCO FRUIT SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CORTE DI CASSAZIONE,
rappresentata e difesa dagli avvocati FALZONE Salvatore, CUTAIA
ALBERTO (avviso postale Via Mazzini n. 205 – 92100 AGRIGENTO), giusta
procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO N. (OMISSIS) DELLA INCO FRUIT SRL, in
persona
del curatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PIAVE 52, presso
lo studio dell’avvocato CARCIONE RENATO, rappresentata e difesa
dall’avvocato BELLANCA Salvatore, giusta mandato speciale a margine
del controricorso;
– controricorrente –
e contro
SUPERFRUTTA SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 24/2008 della CORTE D’APPELLO di PALERMO del
18/01/08, depositata il 09/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’;
è solo presente l’Avvocato Bellanca Salvatore, difensore della
controricorrente.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che con sentenza del 9 aprile 2008 la corte d’appello di Palermo ha confermato la dichiarazione di fallimento della Inco.fruit s.r.l.
pronunciata dal tribunale di Agrigento il 10 ottobre 2007 su ricorso della Superfrutta s.r.l.;
che avverso la sentenza della corte d’appello di Palermo ha proposto ricorso per cassazione la Inco.fruit sulla base di un unico motivo;
che il fallimento della Inco.fruit resiste con controricorso.
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che il ricorso è inammissibile perchè il motivo non si conclude con la formulazione del quesito di diritto, come previsto dall’art. 366 bis c.p.c.;
che le spese seguono la soccombenza.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 1.600,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) oltre agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010