Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9597 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 30/01/2020, dep. 25/05/2020), n.9597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – rel. Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 34171-2018 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso PAVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

STUDIO LEGALE TRIBUTARIO D’ANDREA, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CASTIGLIONE 55, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO BENINCASA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3741/14/2018 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 17/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 30/01/2020 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ENZA

LA TORRE.

Fatto

RITENUTO

che:

L’Agenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR della Campania, meglio indicata in epigrafe, che, in controversia su impugnazione avverso distinti dinieghi di rimborso dell’IRAP per gli anni 2011, 2012 e 2013, ha rigettato l’appello dell’Ufficio, riconoscendo il diritto al rimborso del contribuente. In particolare, la CTR ha ritenuto che “i compensi percepiti da D.C. – associato nell’associazione professionale Studio legale Tributario D’Andrea – per l’attività di sindaco e revisore espletata in favore della Napolipark srl, dell’Ordine degli Avvocati di Napoli, della Fondazione dell’Avvocatura Napoletana per l’Alta formazione Forense, non sono soggetti ad IRAP, giacchè riconducibili a reddito derivato in via esclusiva dall’attività del singolo professionista”.

Lo Studio si costituisce con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

Con l’unico motivo di ricorso l’Ufficio denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, art. 3, comma 1, lett. c), e art. 8, comma 1, nonchè del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 50, comma 1, lett. c-bis), ex art. 360 c.p.c., n. 3, per non avere la CTR ritenuto tutti i compensi percepiti dal contribuente quali redditi attribuibili in via esclusiva allo studio associato, soggetto come tale a IRAP, omettendo l’esame di una specifica clausola dell’atto costitutivo dell’associazione professionale (pag. 6 ricorso, doc. 1, atto costitutivo società, art. 6: “I ricavi correlati all’esercizio di attività professionali sia di natura giudiziale, sia stragiudiziale, sia di consulenza, sia di assistenza, saranno comunque imputati all’associazione (…) All’associazione saranno altresì imputati gli eventuali proventi derivanti dagli incarichi di consigliere d’amministrazione, di sindaco o revisore di società e/o enti ricoperti dai singoli associati”).

Il motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato che in materia di Irap ricorrono ex se i presupposti per l’applicazione dell’Irap in ipotesi di studio associato senza che occorra accertare in concreto la sussistenza di un’autonoma organizzazione, questa essendo implicita nella forma di esercizio dell’attività, salva la facoltà del contribuente di dimostrare l’insussistenza dell’esercizio in forma associata dell’attività stessa (ex multis n. 30873 del 26/11/2019).

Ciò però a meno che non venga dimostrato che l’attività di sindaco e componente di organi di amministrazione e controllo di enti di un componente dello studio associato avvenga in modo individuale e separato con conseguente dimostrazione a carico del soggetto richiedente (Cass. n. 14077/2017, 14996/2017, 3790/2018). E’ stato in proposito statuito che (Sez. 5 n. 766 del 15/01/2019) in tema di IRAP, il professionista il quale sia inserito in uno studio associato, sebbene svolga anche una distinta e separata attività professionale, diversa da quella espletata in forma associata, ha l’onere di dimostrare, al fine di sottrarsi all’applicazione dell’imposta, la mancanza di autonoma organizzazione, ossia di non fruire dei benefici organizzativi recati dalla sua adesione alla detta associazione che, proprio in ragione della sua forma collettiva, normalmente fa conseguire agli aderenti vantaggi organizzativi e incrementativi della ricchezza prodotta quali, ad esempio, le sostituzioni in attività – materiali e professionali – da parte di colleghi di studio, l’utilizzazione di una segreteria o di locali di lavoro comuni, la possibilità di conferenze e colloqui professionali o altre attività allargate, l’utilizzazione di servizi collettivi e quant’altro caratterizzi l’attività svolta in associazione professionale.

In ogni caso l’onere della prova relativa alla modalità di conseguimento del reddito – volta a dimostrare che l’attività è stata espletata in modo individuale e senza fruire dei benefici organizzativi derivanti dall’adesione alla associazione – grava sul contribuente, in modo ancor più pregante in ipotesi, come quella in esame, di richiesta di rimborso.

Nella fattispecie la CTR non si è attenuta agli indicati principi, laddove ha riconosciuto il diritto al rimborso, senza tener conto

della clausola espressamente prevista dallo statuto

dell’associazione, e riportata dall’Agenzia delle entrate, che imputa all’associazione tuti i ricavi, anche quelli derivanti dagli incarichi di consigliere d’amministrazione di sindaco o revisore, conseguiti dai soci.

La CTR ha pertanto errato, incorrendo nel dedotto vizio, ritenendo attribuibili in via esclusiva al socio i redditi conseguiti in base alle fatture emesse per le attività di sindaco e revisore, elementi questi idonei solo a dimostrare i ricavi e la loro provenienza, ma non già a dimostrare la non riconducibilità all’associazione di tali redditi nè il loro conseguimento senza fruire dei benefici organizzativi derivanti dall’appartenenza all’associazione professionale.

Il ricorso va pertanto accolto e la sentenza cassata, con rinvio alla CTR della Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR della Campania, che provvederà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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