Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9597 del 22/04/2010
Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 22/04/2010), n.9597
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 11835/2008 proposto da:
S.N.F., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la
CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato ODDONE Anna
Rosa (avviso via fax (OMISSIS)), giusta procura speciale in calce
al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TORINO in persona
del Prefetto pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la
rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrente –
e contro
MINISTERO DEGLI INTERNI, QUESTURA DELLA PROVINCIA DI TORINO;
– intimati –
avverso il provvedimento R.G. 773/08 del TRIBUNALE di TORINO del
28.2.08, depositato il 29/02/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
24/06/2009 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che il tribunale di Torino, con decreto del 12 marzo 2008, ha rigettato l’opposizione proposta dal cittadino extracomunitario S.N.F. avverso il provvedimento di espulsione emesso dal prefetto di Torino il 30 gennaio 2008;
che il cittadino straniero ha proposto ricorso per cassazione al quale resiste l’amministrazione con controricorso; che è stata depositata e comunicata alle parti relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Diritto
RITENUTO IN DIRITTO
che, condividendo quanto affermato nella relazione ex art. 380 bis c.p.c., i motivi di ricorso appaiono manifestamente infondati o inammissibili;
che, infatti: 1) il giudice del merito ha accertato che il provvedimento notificato allo straniero consisteva in una traduzione sintetica ma sufficientemente dettagliata in lingua araba e tale accertamento non è suscettibile di censura trattandosi di accertamento di fatto sufficientemente motivato; 2) l’indicazione nel provvedimento di espulsione della possibilità di proporre impugnazione entro 60 giorni al giudice di pace, invece della possibilità di proporre impugnazione entro 30 giorni al tribunale, non ne provoca la nullità, atteso che lo straniero ha esercitato correttamente il potere d’impugnazione; 3) il controllo del giudice del merito in ordine ai presupposti del provvedimento di espulsione (pericolosità sociale) è stato completo e approfondito; 4) è inammissibile, perchè generica, la censura di carenza di motivazione in ordine al dedotto contrasto del provvedimento espulsivo con l’art. 8, comma 2 della CEDU;
che le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in Euro 900,00 oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010