Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9597 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. I, 12/04/2021, (ud. 19/11/2020, dep. 12/04/2021), n.9597

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente –

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11769/2019 proposto da:

M.S., elettivamente domiciliato in Roma Via Chisimaio, 29

presso lo studio dell’avvocato Cardone Marilena, che lo rappresenta

e difende e difende come da procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura

Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1667/2018 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 1/10/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

19/11/2020 da Dott. FALABELLA MASSIMO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. – E’ impugnata per cassazione la sentenza della Corte di appello di Bari, pubblicata in data 1 ottobre 2018, con cui è stato respinto il gravame proposto da M.S. nei confronti dell’ordinanza ex art. 702 ter c.p.c., comma 5, del Tribunale del capoluogo pugliese. La nominata Corte ha negato che al ricorrente potesse essere riconosciuto lo status di rifugiato ed ha altresì escluso che lo stesso potesse essere ammesso alla protezione sussidiaria e a quella umanitaria.

2. – Il ricorso per cassazione si fonda su quattro motivi. Il Ministero dell’interno, intimato, non ha notificato controricorso, ma ha depositato un “atto di costituzione” in cui non è svolta alcuna difesa.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo sono denunciate la violazione e la falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 4 e art. 7. La censura investe il giudizio espresso dalla Corte di merito quanto alla non plausibilità delle dichiarazioni rese dal richiedente;; è rilevato che nell’atto di appello il ricorrente aveva “precisato che il suo rientro in patria avrebbe causato conseguenze di tipo persecutorio nonchè pericolo per la propria vita, senza poter contare alcun aiuto da parte delle autorità locali”.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito, nel negare l’accesso alle invocate forme di protezione – status di rifugiato e protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e lett. b), – ha anzitutto osservato che l’odierno istante aveva dichiarato (alla Commissione) di aver rilasciato il (OMISSIS) per “cercare lavoro all’estero, non avendo più la propria attività familiare”; ha aggiunto che, in ogni caso, il timore manifestato nei confronti di quanti avevano malmenato suo padre non era “rilevante quale timore di persecuzione o danno grave”, atteso che l’aggressione era “risalente nel tempo ed (era) stata perpetrata da criminali comuni, da cui l’istante avrebbe ben potuto trovare protezione dallo Stato”. Le ragioni sulla base delle quali è stato escluso che la migrazione dell’odierno ricorrente fosse da ascriversi ai timori correlati all’episodio di cui era stata vittima il padre sono, dunque, plurime.

Ora, il ricorrente si limita a rappresentare di aver dedotto, in appello che, nella specifica evenienza occorsa, egli non avrebbe potuto rivolgersi all’autorità. Ma, a prescindere dalla laconicità di tale affermazione (che non si spiega come venne argomentata nel giudizio di gravame), il motivo di ricorso mostra di non confrontarsi con la compiuta articolazione del ragionamento svolto dalla Corte di appello; sicchè esso appare inammissibile per la mancata sua aderenza al decisum.

2. – Il secondo mezzo oppone la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8. Per l’istante la Corte di merito avrebbe mancato di adempiere al proprio dovere di cooperazione istruttoria ufficiosa con riferimento alla situazione oggettiva del paese di origine. La censura investe l’affermazione della Corte di merito secondo cui il (OMISSIS) sarebbe “un paese che, per quanto caratterizzato da instabilità socio-politiche, non si trova in una situazione di violenza generalizzata e indiscriminata”; Secondo il ricorrente, il giudice distrettuale non avrebbe tenuto conto del notevole peggioramento della situazione che si sarebbe determinata degli ultimi anni e menziona, al riguardo, “ritorsioni nei confronti di sostenitori dell’opposizione politica, limitazioni della libertà di espressione, torture ed altre forme di maltrattamento dei detenuti”.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente fa menzione del passaggio della motivazione in cui la Corte di appello assume che il (OMISSIS) sia un paese in cui non è dato di ravvisare una “situazione di violenza generalizzata ed indiscriminata”: egli si riferisce, quindi, a quanto ritenuto dal giudice distrettuale con riguardo alla protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Rispetto a tale fattispecie non appare conferente quanto dedotto con riferimento alle ritorsioni nei confronti di sostenitori all’opposizione politica, alle limitazioni della libertà di espressione, alla pratica di torture e di altre forme di maltrattamento dei detenuti.

3. – Il terzo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6. Si sostiene che una compiuta valutazione della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata con la situazione personale dello stesso prima della partenza (situazione contrassegnata dal totale stato di indigenza) doveva indurre a ritenere la sussistenza di quella condizione di vulnerabilità che giustifica il rilascio del permesso per motivi umanitari.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha disatteso la domanda di riconoscimento della protezione umanitaria evidenziando non essere stata allegata alcuna vicenda che desse ragione di una particolare vulnerabilità del richiedente. Ebbene, tale affermazione – coerente rispetto al principio per cui la proposizione del ricorso al tribunale nella materia della protezione internazionale dello straniero non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. 28 settembre 2015, n. 19197; in senso conforme: Cass. 29 ottobre 2018, n. 27336; Cass. 31 gennaio 2019, n. 3016) – non è stata fatta oggetto di specifica e motivata censura.

4. – Il quarto motivo fa generico riferimento alla “condanna alle spese” e alla “revoca dell’ammissione al gratuito patrocinio”. L’istante osserva che, risultando l’appello “totalmente fondato e in ogni caso motivato”, risulterebbe inspiegabile la condanna del richiedente al pagamento delle spese di lite e la revoca del patrocinio a spese dello Stato.

Il motivo è inammissibile.

Esso non denuncia alcun vizio tra quelli indicati dall’art. 360 c.p.c. e pare piuttosto diretto a sollecitare un riesame della statuizione di condanna alle spese in ragione dell’auspicato accoglimento del ricorso per cassazione: accoglimento che, però, per le ragioni sopra indicate, deve escludersi. Va aggiunto, per completezza, che la revoca dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato adottata con la sentenza che definisce il giudizio di appello, anzichè con separato decreto, come previsto dal D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136 non comporta mutamenti nel regime impugnatorio che resta quello, ordinario e generale, dell’opposizione ex art. 170 stesso decreto, dovendosi escludere che la pronuncia sulla revoca, in quanta adottata con sentenza, sia, per ciò solo, impugnabile immediatamente con il ricorso per cassazione, rimedio previsto solo per l’ipotesi contemplata dall’art. 113 D.P.R. cit. (Cass. 12 agosto 2020, n. 16968; Cass. 3 giugno 2020, n. 10487; Cass. 11 dicembre 2018, n. 32028; Cass. 8 febbraio 2018, n. 3028; Cass. 6 dicembre 2017, n. 29228).

5. – Il ricorso è dunque inammissibile.

6. – Per le spese di giudizio opera il principio di soccombenza.

PQM

LA CORTE

dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Prima Civile, il 19 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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