Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9596 del 30/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/04/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 30/04/2011), n.9596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10813/2010 proposto da:

L.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CASSIODORO 6, presso lo studio dell’avvocato MONACO

Michele, che lo rappresenta e difende, giusta procura alle liti in

calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

SOCIETA’ CONSORTILE PER AZIONI GENERALI BUSINESS SOLUTIONS soggetta

alla direzione ed al coordinamento di Assicurazioni Generali SpA,

nella qualità di procuratrice delle società mandanti del Gruppo

Generali, tra cui INA ASSITALIA SPA impresa designata per il Fondo di

Garanzia Vittime della Strada in persona dell’Amministratore Delegato

e del Direttore Generale e legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA LUCREZIO CARO 62, presso lo studio

dell’avvocato FEDELI Valentino, che la rappresenta e difende, giusta

procura generale alle liti per atto notaio Carlo Marchetti di Milano

in data 29.1.2010, n. rep. 6355, racc. 3270, che viene allegata in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4355/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

5.10.09, depositata il 04/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCCI.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

L.A. ha chiesto il risarcimento dei danni conseguenti a sinistro stradale che assumeva essere stato causato da autovettura non identificata.

Con sentenza depositata in data 4 novembre 2009 la Corte d’Appello di Roma, in riforma della sentenza del Tribunale, ha respinto la domanda.

Alla Corte di Cassazione è stata devoluta la seguente questione di diritto: se la sentenza impugnata abbia interpretato e valutato correttamente le risultanze processuali.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.;

3. – Il primo motivo denuncia illegittimità della sentenza per violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., per erronea interpretazione delle risultanze probatorie di primo grado.

Pur formalmente prospettata sotto il profilo della violazione della norma di diritto, la censura poggia su argomentazioni che attengono al merito, in quanto criticano la sentenza impugnata nella parte in cui non ha dato credito alla deposizione testimoniale e, quindi, ne stigmatizzano la ricostruzione della dinamica del sinistro. Ma l’appezzamento del valore probatorio delle risultanze processuali e la ricostruzione dei fatti all’origine della controversia sono attività di competenza esclusiva dei giudici di merito ed estranee al giudizio di legittimità.

Il secondo motivo lamenta omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, anche in relazione agli artt. 115 e 116 c.p.c..

Anche questa censura riguarda la prova testimoniale e le risultanze processuali.

Si ribadisce che il vizio di contraddittorietà della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006), mentre il difetto di insufficienza della motivazione è configurabile soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice del merito e quale risulta dalla sentenza stessa impugnata emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero quando è evincibile l’obiettiva deficienza, nel complesso della sentenza medesima, del procedimento logico che ha indotto il predetto giudice, sulla scorta degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte ricorrente sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati, poichè, in quest’ultimo caso, il motivo di ricorso si risolverebbe in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti dello stesso giudice di merito che tenderebbe all’ottenimento di una nuova pronuncia sul fatto, sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione; in ogni caso, per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in tal caso ritenere implicitamente disattese tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse (Cass. n. 2272 del 2007).

Le argomentazioni a sostegno della censura non dimostrano nè l’una, nè l’altra situazione, ma solo postulano valutazioni diverse e più favorevoli.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

Non sono state presentate conclusioni scritte nè memorie nè alcuna delle parti ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2011

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