Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9596 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. VI, 25/05/2020, (ud. 03/12/2019, dep. 25/05/2020), n.9596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29846-2018 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLARIZZAZIONI DEI CREDITI INPS (SCCI)

SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e difeso

dagli avvocati EMANUELA DE ROSE, ANTONINO SGROI, LELIO MARITATO,

CARLA D’ALOISIO, ESTER ADA VITA SCIPLINO;

– ricorrente –

contro

R.V., B.M., elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COSSERIA 5, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FRANCESCO

ROMANELLI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PAOLO SOZZI;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1333/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 09/04/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 03/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTO

RIVERSO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte d’appello di Bologna con sentenza n. 1333/2017 ha respinto l’appello dell’Inps avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso di R.V. e B.M. i quali avevano opposto gli avvisi di addebito mediante i quali l’INPS ingiungeva loro il pagamento di contributi iscritti a ruolo. Il primo giudice affermava che, poichè gli avvisi di addebito si fondavano su un accertamento dell’Agenzia delle Entrate opposto presso la Commissione tributaria provinciale, non potesse essere iscritto a ruolo il credito previdenziale in pendenza del giudizio di opposizione al verbale di accertamento. La Corte d’appello aggiungeva che lo stesso giudice non fosse neppure tenuto ad esaminare d’ufficio il merito della pretesa di pagamento azionata esecutivamente dell’Inps dal momento che l’Istituto non aveva proposto una domanda riconvenzionale, restando così assorbito il motivo di appello con il quale l’Inps lamentava l’erronea valutazione del fatto che la Commissione tributaria avesse riconosciuto la fondatezza dell’accertamento tributario posto a fondamento della pretesa contributiva.

L’Inps ha impugnato la sentenza con ricorso per cassazione proponendo un motivo al quale R.V. e B.M. hanno resistito con controricorso.

E’ stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

RITENUTO

CHE:

1.- Con l’unico motivo di ricorso l’INPS denuncia la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 24, comma 3 e dell’art. 416 c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 3) in quanto la tesi sostenuta dal tribunale appariva in contrasto col principio consolidato secondo cui l’illegittimità dell’iscrizione a ruolo non esime il giudice dall’esame della fondatezza della domanda di pagamento secondo i principi che governano l’opposizione a decreto ingiuntivo e senza che occorra una domanda riconvenzionale

2. 11 ricorso appare manifestamente fondato dal momento che, sebbene l’Inps non potesse emettere l’avviso di addebito in pendenza di giudizio di accertamento, tuttavia tale violazione dell’art. 24 cit., e nullità dell’avviso di addebito non impediva, secondo la giurisprudenza oramai consolidata, l’accertamento dell’obbligazione nel merito e la condanna del debitore al pagamento di quanto dovuto; e senza che occorresse alcuna domanda riconvenzionale dell’INPS (su cui Cass. nn. 17858/2018, Cass. 14963/2012, 11515/2017)

3.- Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere quindi accolto, la sentenza deve essere cassata e la causa rinviata al giudice indicato in dispositivo, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

4.- Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data di proposizione del ricorso non sussistono i presupposti processuali di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso. cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della insussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, all’adunanza camerale, il 3 dicembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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