Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9596 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 24/06/2009, dep. 22/04/2010), n.9596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9183/2008 proposto da:

L’ELITE – ASSOCIAZIONE DI CULTURA TEATRALE, in persona del suo

Presidente e legale rappresentante pro tempore, S.M.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIRRO LIGORIO 9, presso lo

studio dell’avvocato MULARGIA MARIA CRISTINA, rappresentati e difesi

dall’avvocato PATTI Giovanni Rosario (avviso postale Via Conte

Ruggero n. 22 – CATANIA), giusta procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrenti –

contro

L’ANTENNA SRL, in persona del suo legale rappresentante pro tempore,

V.S.S.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 74/2008 del TRIBUNALE DI CATANIA, SEZIONE

DISTACCATA DI MASCALUCIA del 2/02/08, depositata il 04/02/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

24/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. GIUSEPPE SALME’.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

– S.M. e l’associazione Elite hanno convenuto in giudizio davanti al tribunale di Catania (sezione distaccata di Mascalucia) V.S.S. e la s.r.l. Antenna, chiedendo che, previo accertamento del proprio diritto esclusivo di utilizzazione economica del documentario televisivo ” (OMISSIS)” e della violazione da parte della (OMISSIS), di proprietà della predetta società L’Antenna, fosse inibito ai convenuti ogni ulteriore utilizzazione e gli stessi fossero in solido condannati al risarcimento dei danni;

– i convenuti hanno eccepito l’incompetenza territoriale del tribunale adito, indicando come competente il tribunale di Nicosia;

il tribunale di Catania, con sentenza del 26 marzo 2008, ha dichiarato la competenza del tribunale di Nicosia, nel cui circondario è il comune di Troina ove ha sede la società Antenna e si trovano gli studi televisivi della emittente (OMISSIS), ai senso degli artt. 18, 19 e 20 c.p.c.;

– gli attori hanno proposto regolamento di competenza;

– gli intimati non hanno svolto attività difensiva;

– il consigliere relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

– il regolamento di competenza è ammissibile anche se con i primi quattro motivi sì contesta esclusivamente la ritualità della proposizione dell’eccezione d’incompetenza da parte dei convenuti (Cass. n. 21858/2007);

– l’istanza è infondata;

– la società L’Antenna, infatti, con la comparsa di risposta, ha contestato la sussistenza del criterio di collegamento di cui all’art. 19 c.p.c, in relazione alla circostanza che la propria sede è nel comune di Troina, compreso nel circondario del tribunale di Nicosia, e di quello di cui all’art. 20 c.p.c., in relazione alla circostanza che il luogo ove si è consumato l’illecito dedotto in giudizio e dove è nata quindi l’obbligazione risarcitoria è quello in cui si è prodotto il danno:

– a conclusioni diverse non si può pervenire per il fatto che la convenuta non abbia contestato anche la sussistenza del forum destinatae solutionis, previsto dall’art. 20 cit., luogo coincidente con quello in cui ha sede la società debitrice, perchè il principio costantemente affermato secondo cui la disciplina di cui all’art. 38 c.p.c., come modificato dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, art. 4, comporta che il convenuto sia tenuto ad eccepire l’incompetenza per territorio del giudice adito con riferimento a tutti i concorrenti criteri previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c., indicando specificamente in relazione ai criteri medesimi quale sia il giudice che ritiene competente, deve essere letto nel senso che la necessità che l’eccezione abbia ad oggetto specifico tutti i criteri concorrenti sussiste solo se sulla base di alcuno di essi si perverrebbe all’individuazione di un giudice diverso da quello determinato sulla base degli altri criteri, mentre nella specie, anche se fosse stata eccepita l’incompetenza sotto il profilo del luogo ove l’obbligazione risarcitoria deve essere adempiuta, resterebbe ferma l’indicazione del tribunale di Nicosia come unico foro competente in applicazione dell’art. 19 c.p.c. e art. 20 c.p.c., prima parte;

infondato è anche il motivo con il quale si sostiene che, in analogia con quanto affermato da una parte della giurisprudenza di questa corte con riferimento alla lesione del diritto alla reputazione, il luogo ove è sorta l’obbligazione risarcitoria dovrebbe identificarsi in quello in cui hanno sede gli attori, perchè, indipendentemente dalla fondatezza del richiamato orientamento, nella specie è dedotto in giudizio l’illecito consistente nella lesione dei diritti di utilizzazione economica di un’opera dell’ingegno e tale illecito si consuma nel luogo in cui è avvenuta l’illecita utilizzazione e quindi nel luogo ove hanno sede gli studi televisi di (OMISSIS), compresi nel circondario di Nicosia;

– è assorbito il motivo relativo al regolamento delle spese.

P.Q.M.

la corte dichiara la competenza del tribunale di Nicosia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura unificata per l’esame preliminare dei ricorsi, Sezione Prima Civile, il 24 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

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