Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9596 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/04/2017, (ud. 30/01/2017, dep.13/04/2017),  n. 9596

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRONZINI Giuseppe – Presidente –

Dott. MANNA Antonio – Consigliere –

Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – rel. Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8258/2014 proposto da:

C.F., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA BALDO DEGLI UBALDI 330, presso lo studio dell’avvocato MARIA

ASSUNTA IASEVOLI, rappresentato e difeso dall’avvocato LUIGI MOLARO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

BOFFA ARREDAMENTI S.R.L., P.I. (OMISSIS), in persona

dell’amministratore e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA DEL POPOLO 18, presso lo

studio dell’avvocato NUNZIO RIZZO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato AMALIA RIZZO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

O-DESIGN S.R.L., BOFFA CONTRACT S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4942/2013 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 17/07/2013 R.G.N. 5302/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

30/01/2017 dal Consigliere Dott. GUGLIELMO CINQUE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FRESA Mario, che ha concluso per l’inammissibilità in subordine

rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato DELLO IACONO MARIAROSARIA per delega Avvocato MOLARO

LUIGI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Nola, con la sentenza n. 1632 del 29.12010 ha rigettato la domanda proposta da C.F. volta ad ottenere la declaratoria di invalidità del licenziamento intimatogli, nell’ambito di una procedura di riduzione del personale, dalla società Boffa Arredamenti srl, con conseguente richiesta di reintegrazione nel posto di lavoro e di risarcimento del danno, e ha condannato il ricorrente alla rifusione delle spese di lite.

2. La Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame presentato dal C., ha riformato la impugnata sentenza unicamente per quanto riguardava la statuizione sulle spese, compensando sia quelle del primo che quelle del secondo grado.

3. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure hanno affermato che: a) la società convenuta, sin dal primo giudizio, aveva dimostrato che l’unità produttiva di (OMISSIS), era l’unico suo stabilimento; b) con del 27.7.2007 la società aveva avviato la procedura di licenziamento collettivo per undici dipendenti su un organico di ventotto dello stabilimento citato; c) non era stato dimostrato che la società avesse altri siti produttivi; d) la Boffa Arredamenti srl, nella nota di avvio della procedura di mobilità a sostegno della necessità di dare corso alla riduzione del personale, aveva richiamato perdite di bilancio nel 2004, nel 2005 e nel 2006 nonchè l’impossibilità di ricorrere a misure alternative, la crisi dei mercati, i tagli operati nelle Amministrazioni Pubbliche e Locali, i mancati notori pagamenti da parte dei clienti pubblici, la impossibilità di effettuare nuovi investimenti; la necessità di ridimensionare l’organico; e) in azienda vi erano solo tre operai di livello 2^ e che il C. era addetto alla manutenzione delle macchine, solo per piccoli interventi in quanto le riparazioni erano affidate a ditte esterne, e non era operaio specializzato; f) gli altri due operai, di pari livello, non erano fungibili in quanto collocati in altri reparti ed aventi carichi di famiglia superiori e, in un caso, anche anzianità di servizio superiore; g) il C., titolare di L. n. 104 del 1992, non era stato avviato al lavoro mediante il collocamento obbligatorio per cui non rientrava tra le categorie protette; h) la natura delle questioni trattate induceva alla compensazione delle spese di primo grado così come di quelle di secondo.

4. Per la cassazione propone ricorso C.F. affidato a due motivi illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

5. Resiste Con controricorso la Boffa Aredamenti srl. Restano intimate la O-Design srl e la Boffa Contract srl.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente deduce la nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, essendo la stessa fondata su un fatto inesistente, in quanto l’eccezione di cessata attività era stata formulata per la prima volta in appello, non era rilevabile di ufficio ex art. 345 c.p.c. e, comunque, non era veritiera perchè, come poteva evincersi dalla visura camerale aggiornata al 19.4.2013, depositata innanzi al Collegio, la società continuava la attività, aveva in data 27.7.2012 stipulato un contratto di affitto di ramo di azienda e, in data 26.5.2009, si era scissa costituendo una nuova società (la Boffa Contract srl).

2. Con il secondo motivo, articolato sotto vari profili, si lamenta la violazione di legge, da parte dell’impugnata sentenza, perchè, nonostante in primo grado fosse stata sollevata l’eccezione (riproposta in appello) circa l’esistenza di reali ragioni di crisi tali da legittimare la procedura di licenziamento collettivo avviata, tuttavia la doglianza era stata superata dai giudici di seconde cure alla luce dell’art. 41 Cost., che sancisce la libertà di esercizio del potere imprenditoriale. Il C. contesta tale assunto sostenendo che detta libertà è subordinata a specifici limiti e non può svolgersi in modo da recare danno alla dignità umana, come nel caso in esame, privando esso dipendente di ogni forma di sostentamento. In particolare, deduce che la perdita di esercizio, dal 2004 al 206, si era ridotta (da Euro 342.281,00 a 91.047,00) e che proprio in quel periodo era stato assunto a tempo indeterminato. Obietta, poi, che erroneamente la Corte territoriale aveva ritenuto valida la comunicazione alle RSA e alle rispettive associazioni di categoria pur essendo quanto mai generica e per luoghi comuni. Sostiene, inoltre, l’erroneità delle sentenze di 1^ e 2^ grado nella parte in cui non lo avevano considerato illegittimo destinatario del licenziamento collettivo perchè appartenente alle categoria protette di cui alla L. n. 104 del 1992, con palese violazione dell’art. 3 Cost., comma 1. Afferma la illegittimità della sentenza gravata perchè erano state disattese le prescrizioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12, in quanto l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, soprattutto con riferimento alla sua posizione, non relazionava sulla sua qualifica di appartenenza. Eccepisce anche la illegittimità della pronuncia nella parte in cui erano state superate le violazioni sui criteri di scelta nella individuazione di esso C. tra i lavoratori da collocare in mobilità; sottolinea di non avere mai sottoscritto alcun verbale di conciliazione e di avere sempre manifestato la sua contrarietà alla procedura di licenziamento collettivo, impugnando immediatamente il recesso appena ricevuta la comunicazione e, tale fatto, non era stato valutato così incorrendo nel vizio “ex art. 360 c.p.c., n. 4” (omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti). Riporta alcune risultanze istruttorie (deposizioni testimoniali) e lamenta il mancato esame di prove documentali quali un pregresso contratto lavorativo per prestazione coordinata e continuativa (illegittimità art. 360 c.p.c., n. 5). Si duole della violazione della L. n. 223 del 1991, art. 5, comma 1 (art. 360 c.p.c., n. 3) perchè la comparazione tra gli operai da licenziare andava fatta tra tutti gli operai della fabbrica e non solo tra quelli del 2^ livello. Censura il mancato esame (art. 360 c.p.c., nn. 4 e 5) della documentazione attestante la continuità della attività da parte della Boffa Arredamenti srl nonchè la mancata violazione sul vizio denunciato in appello circa l’acquisizione tardiva dei documenti da parte del giudice di primo grado (violazione ex art. 360, nn. 4 e 5) relativamente alle cartoline di spedizione e degli avvisi di ricevimento dell’informativa disposta ai sensi dell’art. 4, commi 9 e 12, asseritamente acquisiti ex art. 421 c.p.c., di cui il ricorrente si duole dell’applicabilità.

3. Il ricorso deve essere respinto.

4. Il primo motivo non è fondato.

5. E’ vero che la Corte di appello, nella gravata sentenza, a pag. 3, nello svolgere una premessa sulla L. n. 223 del 1991, ha fatto riferimento all’ipotesi della cessazione dell’attività imprenditoriale, ma tale richiamo si è rivelato ininfluente, in rapporto alla ratio decidendi, poichè l’accertamento del caso concreto è stato eseguito in ordine alla questione sulla riduzione di personale, tanto che sono stati valutati i criteri di scelta del personale da licenziare. Pertanto, la discrasia esistente nella pronuncia non ha inciso nell’iter logico della decisione.

6. Il secondo motivo, articolato con riferimento a più doglianze, è in parte inammissibile e in parte infondato.

7. La dedotta violazione dell’art. 41 Cost. – nella parte in cui prevede che l’iniziativa economia non può svolgersi in modo da recare danno alla libertà e alla dignità umana, fondata sulla circostanza che la risoluzione di licenziamento collettivo per eccedenza di personale facesse riferimento a perdite di esercizio che, invece, secondo l’assunto del ricorrente, attestavano una ripresa economica raffrontando i dati dal 2004 al 2006 tanto è che si era proceduto all’assunzione di nuovo personale – non coglie nel segno perchè, come evidenziato dai giudici di merito, sono stati addotti anche altri motivi per giustificare la procedura di mobilità quali i tagli operati dalle Amministrazioni Pubbliche e Locali, i mancati notori pagamenti da parte dei clienti pubblici, la impossibilità di effettuare nuovi investimenti e la necessità di ridimensionare l’organico.

8. Giova ricordare che il sindacato del giudice, con riguardo all’art. 41 Cost., è limitato alla verifica sulla sussistenza effettiva del motivo adotto dall’imprenditore, mediante un apprezzamento delle prove incensurabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione congrua, logicamente coerente e completa, come nel caso di specie ove sono state valutate appunto tutte le componenti, sopra evidenziate, ai fini di ritenere legittima la procedura di mobilità di cui è processo.

9. In ordine alle dedotte violazioni delle prescrizioni di cui alla L. n. 223 del 1991, art. 4, commi 9 e 12, deve ravvisarsi una violazione del principio di autosufficienza del ricorso.

10. Il C., infatti, avrebbe dovuto riportare in modo preciso gli atti e i passaggi significativi della procedura onde consentire la verifica della regolarità degli stessi e non limitarsi ad un richiamo sommario (“all. n. 06”) nel corpo del ricorso o al loro generico inserimento nell’indice dei documenti allegati al ricorso stesso.

11. La mancanza di specifica indicazione dell’esatto contenuto dei documenti sui quali il motivo si basa comporta, nel caso in esame, la declaratoria di inammissibilità perchè si tratta di censure rispetto alle quali gli specifici atti e documenti richiamati fingono da presupposto e da fondamento.

12. E’ opportuno ricordare che il giudizio di cassazione è un procedimento a critica vincolata, nel quale le censure alla pronuncia di merito devono trovare collocazione entro un elenco tassativo di motivi, in quanto la Corte di Cassazione non è mai giudice del fatto in senso sostanziale ed esercita un controllo sulla legalità e logicità della decisione che non consente di riesaminare e valutare autonomamente il merito della causa (in questi termini, tra le altre, Cass. 28.11.2014 n. 25332).

13. Nel caso in esame, la mancata trascrizione dei passaggi delle comunicazioni e degli accordi richiamati nel motivo, da mettere in relazione alle censure mosse, con la relativa specificazione in ordine ad esse delle doglianze in punto di fatto e di diritto, non consente, quindi, di comprendere pienamente e di valutare il motivo del ricorso e gli indispensabili presupposti fattuali sui quali esso si fonda, nonchè la sua decisività.

14. Quanto, invece, alle asserite violazioni dei criteri di scelta, in primo luogo, deve evidenziarsi anche in questo caso un difetto nella precisa e completa trascrizione dei punti dei documenti necessari per valutare la fondatezza della dedotta lesione del criterio di scelta delle esigenze tecnico-produttive nonchè di quelli asseritamente concordati in sede di esame congiunto. In secondo luogo, va sottolineato che la Corte territoriale ha ritenuto la regolarità dell’operato dell’azienda la quale, limitata la scelta solo ai tre operai di livello 2^ e rilevato che il C. aveva carichi familiari minori e in un caso anche una anzianità di servizio minore, ha sottolineato la non fungibilità degli altri due operai con l’odierno ricorrente e che quest’ultimo, addetto alla manutenzione delle macchine, non era operaio specializzato ma veniva chiamato solo per interventi di piccola manutenzione essendo le riparazioni affidate a ditte esterne.

15. La doglianza così come formulata è, pertanto, inammissibile oltre che per il principio di autosufficienza, anche perchè si chiede un riesame in concreto dei motivi della riduzione del personale che, in questa sede, restano sottratti al controllo giurisdizionale.

16. Analogamente sono inammissibili tutte le doglianze riguardanti le valutazioni sulle risultanze istruttorie orali e documentali, operate dai giudici di merito, perchè tendenti ad una rivisitazione del merito della vicenda e non già alla verifica dell’omissione di esame di fatti storici decisivi ai sensi del novellato art. 360 c.p.c., n. 5, applicabile ratione temporis in considerazione della data di pubblicazione della sentenza impugnata.

17. Al riguardo è opportuno sottolineare la non decisività della circostanza circa la mancata firma, da parte del C., del verbale di conciliazione individuale, che asseritamente veniva individuato quale criterio concorrente applicativo con quelli disposti dalla L. n. 223 del 1991, art. 5: mancanza di decisività evincibile dal fatto che non è stato specificato se gli altri lavoratori, comunque coinvolti nella procedura di mobilità, l’avessero a loro volta sottoscritto e, quindi, della sua inidoneità a determinare un diverso esito della controversia.

18. Infondata è anche la censura relativa al fatto che, appartenendo esso ricorrente alle categorie protette di cui alla L. n. 104 del 1992, non avrebbe potuto essere destinatario del licenziamento.

19. Invero, non è ravvisabile alcuna violazione di legge in quanto nessuna disposizione prevede che i titolari dei benefici di cui alla L. n. 104 del 1992, non possano essere coinvolti nelle procedure di mobilità.

20. Particolari forme di tutela possono essere previste per i lavoratori assunti nelle forme del collocamento obbligatorio, sulla base dei criteri di selezione eventualmente pattuiti con le organizzazioni sindacali, come per esempio l’obbligo dell’imprenditore di assumere, nel prosieguo, nuovi lavoratori appartenenti alla categoria protetta, ovvero per gli invalidi per effetto del D.L. n. 17 del 1983, art. 9, convertito dalla L. n. 79 del 1983, con riguardo ad una determinata tipologia di imprese.

21. Tali fattispecie, però, non riguardano l’odierno ricorrente.

22. Infine, vanno respinte anche le censure concernenti l’omesso esame, da parte dei giudici di merito, della documentazione relativa alla esistenza aziendale della Boffa Arredamenti srl e alla avvenuta acquisizione delle cartoline e avvisi di ricevimento dell’invio delle comunicazioni L. n. 223 del 1991, ex art. 4, commi 9 e 12.

23. La prima non assume alcun rilievo atteso che la valutazione della Corte di merito è avvenuta considerando appunto l’esistenza della società presso cui il C. era occupato, mai messa in dubbio dai giudici del merito.

24. La seconda è generica e, pertanto, si pone anche essa in violazione del principio di autosufficienza del ricorso in cassazione e di specificità dei motivi, perchè non viene precisato il “come” ed il “quando” la contestazione sia avvenuta con il ricorso di appello nonchè la genuinità e la effettività del vizio atteso che lo stesso ricorrente, a pag. 23 del ricorso in cassazione, testualmente afferma “sembra, invece, che il giudicante investito, abbia disposto, e solo al momento della stesura della sentenza n. 1632/2012 l’acquisizione delle citate cartoline e avvisi di ricevimento richiamando a sostegno l’art. 421 c.p.c.”.

25. Delineata in questi termini, però, si tratterebbe di una violazione del giudizio di primo grado che avrebbe appunto dovuto essere oggetto di motivo di appello.

26. In conclusione, il ricorso deve essere respinto.

27. Al rigetto del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

28. Non può, infatti, essere accolta la richiesta di esonero ex art. 152 disp. att. c.p.c., avanzata da C.F., in quanto la detta disposizione si applica solo ai lavoratori che risultino soccombenti nei giudizi diretti al riconoscimento di prestazioni previdenziali in senso stretto (in questi termini cfr. Cass. 29.9.2005 n. 19136; Cass. 20.5.1997 n. 4485) e non anche alle controversie dirette ad ottenere, come la presente, la declaratoria di illegittimità di un licenziamento, sebbene si possano ipotizzare riflessi di natura previdenziale.

29. Nulla va disposto, invece, per le spese relativamente alle intimate che non hanno svolto attività difensiva.

30. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, deve provvedersi, ricorrendone i presupposti, come da dispositivo.

PQM

rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 30 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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