Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9595 del 30/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/04/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 30/04/2011), n.9595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10544/2010 proposto da:

M.A. (OMISSIS), M.E.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE DELLE

BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avvocato FERRANTI Alessandra, che

li rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA (OMISSIS) società soggetta

all’attività di direzione e coordinamento da parte di Fondiaria-Sai

SpA in persona del suo procuratore, elettivamente domiciliata in

ROMA, PIAZZA DI S. ANDREA DELLA VALLE 6, presso lo studio

dell’avvocato D’ERCOLE Stefano, che la rappresenta e difende, giusta

procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

contro

P.G. (OMISSIS), R.C.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIALE BRUNO

BUOZZI 53, presso lo studio dell’avv. GIUSEPPE NATALE, che li

rappresenta e difende, giusta procura speciale a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrenti e ricorrenti incidentali –

contro

M.A., M.E., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIALE DELLE BELLE ARTI 7, presso lo studio dell’avv.

ALESSANDRA FERRANTI, che li rappresenta e difende, giusta delega a

margine del ricorso principale;

– controricorrenti al ricorrente incidentale –

– ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 4131/2009 della CORTE D’APPELLO di ROMA del

16.7.09, depositata il 21/10/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito per i ricorrenti l’Avvocato Alessandra Ferranti che si riporta

ai motivi del ricorso;

udito per i controricorrenti e ricorrenti incidentali l’Avvocato

Giuseppe Natale che si riporta agli scritti.

E’ presente il Procuratore Generale in persona del Dott. COSTANTINO

FUCGI che si riporta alla relazione scritta.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente:

A. ed M.E. hanno chiesto il risarcimento dei danni per la morte del padre, avvenuta a seguito di sinistro stradale.

Con sentenza depositata in data 21 ottobre 2009 la Corte d’Appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale, che aveva liquidato il danno escludendo quello patrimoniale.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c..

3. – Il primo motivo del ricorso principale proposto dai M. denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., richiamato dal successivo art. 2056, nonchè contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1.

Infatti non dimostra che la Corte territoriale abbia deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione e, invece, pur essendo stata prospettata anche sotto il profilo della violazione di norma di diritto, in realtà si incentra su argomentazioni che implicano apprezzamenti fattuali.

Il secondo motivo del ricorso principale ipotizza nullità del procedimento, nonchè violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 115 c.p.c., per avere la Corte d’Appello basato la propria decisione sulla negazione di un fatto allegato dagli attori e non contestato dalle controparti costituite.

La censura, peraltro priva di autosufficienza, presenta le medesime caratteristiche negative evidenziate con riferimento al primo motivo e, pertanto, risulta inammissibile per le vedute ragioni.

Il terzo motivo del ricorso principale lamenta contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il vizio di contraddittori età della motivazione ricorre solo in presenza di argomentazioni contrastanti e tali da non permettere di comprendere la “ratio decidendi” che sorregge il “decisum” adottato, per cui non sussiste motivazione contraddittoria allorchè dalla lettura della sentenza non sussistano incertezze di sorta su quella che è stata la volontà del giudice. (Cass. n. 8106 del 2006).

La censura non dimostra alcuna contraddittorietà nei termini sopra delineati, ma si limita a non condividere il merito della decisione impugnata.

4. – Con l’unico motivo di ricorso incidentale, R.C. e P.G. denunciano violazione e falsa applicazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2, per avere la Corte d’Appello immotivatamente compensato inter partes le spese del giudizio di secondo grado.

La censura è inammissibile per le ragioni già illustrate a proposito del primo motivo del ricorso principale. D’altra parte essa attacca un potere discrezionale del giudice di merito, il quale ha adeguatamente indicato le ragioni della propria scelta.

5.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

I M. e la Milano Assicurazioni hanno presentato memorie ed hanno chiesto d’essere ascoltati in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte dai ricorrenti con la memoria non inducono a diversa statuizione, restando confermati i rilievi della relazione;

la procura conferita dalla Milano è valida;

6.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che, pertanto, entrambi i ricorsi vanno dichiarati inammissibili;

sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese tra tutte le parti;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale il ricorso incidentale inammissibili.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2011

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