Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9595 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. I, 22/04/2010, (ud. 03/06/2009, dep. 22/04/2010), n.9595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – rel. Consigliere –

Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 5805/2006 proposto da:

A.G.S., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

ANDREA DORIA 48, presso lo studio dell’avvocato ABBATE Ferdinando

Emilio, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

e contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto N. 50378/04 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA

del 29/11/04, depositato il 30/12/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

03/06/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. ONOFRIO FITTIPALDI;

lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott.

RICCARDO FUZIO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

manifesta fondatezza, con le conseguenze di legge.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Visto il ricorso proposto il 10/2/06, da A.G.S., avverso il decreto del 30/12/2004 della Corte di Appello di Roma che ha solo parzialmente accolto il ricorso da lei avanzato, ai sensi della L. n. 89 del 2001, per la violazione dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, conseguente al mancato rispetto del termine ragionevole di durata di un procedimento da lui introdotto, con ricorso del 1993, innanzi al TAR, e definito con sentenza del 2003;

rilevato come la Corte territoriale, estrapolata una fase biennale legata alla sospensione del procedimento in conseguenza di un incidente di “costituzionalità” e ritenuta una ragionevole durata di 5 anni, abbia individuato un’irragionevole eccedenza di 3 anni del giudizio, ed abbia liquidato in Euro 3.000,00 la misura dell’indennizzo, e in Euro 850,00 le spese;

rilevato come, la parte ricorrente, con i 2 motivi di gravame, lamenti, anche sotto il profilo del vizio motivazionale, come, la Corte territoriale non abbia riconosciuto, al diritto alla ragionevole durata del processo, quel rango di “diritto fondamentale”, la cui violazione genera – ex se – il diritto al ristoro da liquidare secondo i parametri della Corte CEDU (compreso il “bonus” di Euro 2.000,00) e sulla base dell’intera durata del giudizio presupposto, ed, in ogni caso, abbia fissato in soli 3 anni il periodo di irragionevole durata del giudizio, nonchè illegittimamente abbia contenuto nell’insufficiente importo di Euro 3.000,00 l’indennizzo del “danno non patrimoniale”, liquidando in misura irrisoriamente illegittima le spese;

rilevato come l’Amministrazione non abbia depositato controricorso;

viste la richiesta del P.G. in data 26/10/06, di accoglimento del ricorso, ai sensi dell’art. 375 c.p.c., attesa la sua manifesta fondatezza, nonchè la memoria difensiva del ricorrente;

ritenuta la accoglibilità della richiesta;

ritenuto, in particolare come, se abbia da ritenersi consolidata (per tutte: Cass. 8714/06) la giurisprudenza di questa Suprema Corte secondo la quale: “: a) ai fini della liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale conseguente alla violazione del diritto alla ragionevole durata del processo, ai sensi della L. 24 marzo 2001, n. 89, l’ambito della valutazione equitativa, affidato al giudice del merito, sia sì segnato dal rispetto della Convenzione europea dei diritti dell’uomo, per come essa vive nelle decisioni, da parte della Corte europea dei diritti dell’uomo, di casi simili a quello portato all’esame del giudice nazionale, ma conservi egli un margine di valutazione che gli consente di discostarsi, dalle liquidazioni effettuate dalla Corte europea, in relazione alla particolarità delle fattispecie; b) la precettività, per il giudice nazionale, di tale indirizzo non concerna tuttavia, anche il bonus di Euro 2.000,00, e neppure il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo e detta diversità di calcolo, peraltro, non tocchi la complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001, ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo, e, dunque, non autorizzi dubbi sulla compatibilità di tale norma con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica italiana mediante la ratifica della Convenzione europea e con il pieno riconoscimento, anche a livello costituzionale, del canone di cui all’art. 6, paragrafo 1, della Convenzione medesima (art. 111 Cost., comma 2, nel testo fissato dalla Legge Costituzionale 23 novembre 1999, n. 2), ragion per cui sfuggono a censura tutti i profili dell’impugnata decisione relativi al parametro annuo di liquidazione dell’indennizzo, nonchè alla mancata attribuzione del “bonus” ed alla avvenuta correlazione dell’indennizzo al solo arco temporale di irragionevole durata del “giudizio presupposto”, risulti peraltro altrettanto vero come ogni scostamento dai parametri della Corte della CEDU debba risultare adeguatamente motivato, il che non appare di certo predicabile in ordine all’avvenuta individuazione in soli 3 anni dell’arco di irragionevole durata del giudizio;

ritenuto pertanto che – sotto tale profilo ed in tali limiti – il ricorso vada accolto (con assorbimento delle censure sollevate in ordine alla liquidazione delle spese) e che, conseguentemente, in tal senso l’impugnato decreto vada cassato, ma che, non rendendosi necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa possa essere decisa nel merito, e conseguentemente l’Amministrazione vada condannata all’indennizzo del “danno non patrimoniale” in una misura che si liquida – in ragione di 7 anni di irragionevole durata del procedimento – in Euro 6.250,00), oltre interessi legali dalla domanda, nonchè alla refusione delle spese di giudizio che compensa per la metà per questa fase, atteso il solo parziale accoglimento del ricorso, e che si liquidano come da dispositivo, e che vanno distratte a favore del difensore avv. Ferdinando Emilio Abbate, antistatario; visto l’art. 375 c.p.c..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa l’impugnato decreto e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere, alla parte ricorrente, la somma di Euro 6.250,00 per indennizzo, oltre interessi legali dalla domanda, nonchè le spese del giudizio che determina, per il giudizio di merito, in Euro 100,00 per esborsi, Euro 385,00 per diritti ed in Euro 450,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge, e che compensa per la metà per il giudizio di legittimità, gravando l’Amministrazione della residua metà, e che determina per l’intero in Euro 900,00, di cui Euro 100,00 per esborsi oltre spese generali ed accessori di legge; spese tutte che distrae in favore dell’avv. Ferdinando Emilio Abbate, antistatario.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della struttura centralizzata per l’esame preliminare dei ricorsi della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, il 3 giugno 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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