Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9595 del 13/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 13/04/2017, (ud. 19/01/2017, dep.13/04/2017),  n. 9595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. BERRINO Umberto – Consigliere –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2852-2011 proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,

presso l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso

dagli avvocati ANTONIETTA CORETTI, EMANUELE DE ROSE, VINCENZO

STUMPO, VINCENZO TRIOLO, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

C.M., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA N. FABRIZI, 11/A, presso lo studio dell’avvocato MARIA

D’ALESSANDRO, rappresentato e difeso dall’avvocato GIANFRANCO DI

LEVA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5432/2010 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 21/07/2010 R.G.N. 9264/07;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

19/01/2017 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO;

udito l’Avvocato VINCENZO STUMPO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con sentenza depositata il 21.7.2010, la Corte d’appello di Napoli, in riforma della pronuncia di primo grado, condannava, per quanto qui interessa, l’INPS a corrispondere a C.M. l’indennità di mobilità con l’inclusione, nella relativa base di calcolo, dell’indennità di trasferta percepita durante il pregresso rapporto di lavoro in quanto lavoratore che espletava in via normale e continuativa la propria opera al d,i fuori della sede dell’impresa.

Contro questa statuizione ricorre l’INPS, affidandosi ad un unico motivo di censura, illustrato con memoria. Resiste con controricorso Mariano Cangiano, eccependo preliminarmente l’inammissibilità della censura siccome questione nuova.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di censura, l’Istituto ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto della L. n. 223 del 1991, art. 7, comma 1, della L. n. 427 del 1980, art. 1 (come modificato dal D.L. n. 299 del 1994, art. 1, comma 5, conv. con L. n. 451 del 1994), e della L. n. 164 del 1975, art. 2 in relazione al D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 recante sostituzione del D.L. n. 692 del 1945, artt. 1-2, siccome recepiti nel T.U. n. 797 del 1955, artt. 27-28, e del T.U. n. 1124 del 1965, art. 29 come novellati dalla L. n. 153 del 1969, art. 12 e del D.Lgs. n. 314 del 1997, art. 6 per avere la Corte di merito ritenuto, sulla scorta di un orientamento giurisprudenziale di legittimità maturato anteriormente all’entrata in vigore del D.L. n. 103 del 1991, art. 9 ter (conv. con L. n. 166 del 1991), e del D.Lgs. n. 314 del 1997, che l’indennità spettante ai lavoratori trasfertisti avesse natura retributiva e, in quanto assoggettata per intero a contribuzione, dovesse essere computata per intero ai fini del calcolo dell’indennità di mobilità.

Il motivo è fondato.

Questa Corte, invero, ha già fissato il principio secondo cui, in tema di calcolo della indennità di disoccupazione, il D.L. n. 86 del 1988, art. 7, comma 2, (conv. con L. n. 160 del 1988), indica, quale retribuzione di riferimento, quella media soggetta a contribuzione, di talchè, in forza della L. n. 153 del 1969, art. 12 come interpretato dal D.L. n. 103 del 1991, art. 9 ter (conv. con L. n. 166 del 1991), e del D.Lgs. n. 314 del 1997, artt. 3 e 6, le indennità corrisposte ai lavoratori c.d. trasfertisti rientrano nella retribuzione globale da utilizzare come parametro per il calcolo dell’indennità di disoccupazione per una quota del cinquanta per cento (Cass. nn. 5510 del 2015 e 17527 del 2016). E non essendosi la Corte di merito attenuta al superiore principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, solo dovendosi aggiungere che la questione prospettata alla cognizione di questa Corte non può considerarsi, nuova, così come eccepito da parte controricorrente e ritenuto dal Pubblico ministero al termine della propria requisitoria, dal momento che – essendo incontroverso che le indennità in questione sono state percepite negli anni 1997 e 1998 (cfr. sentenza impugnata, pag. 4) – la sua decisione non comporta nuovi accertamenti di fatto (cfr. in tal senso, fra le tante, Cass. nn. 17957 del 2013 e 26906 del 2014).

Il giudice designato provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

PQM

La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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