Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9595 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. I, 12/04/2021, (ud. 30/09/2020, dep. 12/04/2021), n.9595

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

Dott. FIDANZIA Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7933-2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in Roma, Via Fonteiana

142, presso lo studio dell’avvocato Fabio Valerini, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS), ope legis domiciliato in Roma, Via

Dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5234/2018 della Corte d’appello di Roma,

depositata il 27/07/2018;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

30/09/2020 dal Consigliere Dott. Annamaria Casadonte.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– il processo trae origine dalla domanda di protezione internazionale, nelle forme dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria ovvero della c.d. protezione umanitaria D.Lgs. n. 286 del 1998, ex art. 5, comma 6, proposta da G.S., cittadino della (OMISSIS);

– a sostegno della domanda egli ha allegato di essere fuggito dal suo paese per il timore di essere imprigionato con l’accusa di concorso in stupro per essere stato l’autista di un uomo, omosessuale, ricercato dalla polizia quale responsabile del fatto e perciò di temere di non ricevere un processo equo a fronte dell’ingiusta accusa;

– l’adito Tribunale di Roma ha respinto l’opposizione avverso diniego deciso dalla Commissione territoriale e la decisione è stata appellata dal ricorrente avanti la corte d’appello capitolina che ha confermato l’insussistenza dei requisiti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione;

– la cassazione della sentenza di secondo grado è chiesta dal cittadino straniero con ricorso affidato a cinque motivi cui resiste con controricorso l’intimato Ministero dell’Interno.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con il primo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c. per avere la corte territoriale omesso di pronunciare sullo specifico motivo di appello formulato con riferimento alla domanda di riconoscimento del permesso di soggiorno per motivi umanitari ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6;

– il motivo è fondato;

– infatti, posto che la fattispecie dell’omessa pronuncia ricorre allorchè risulti completamente omesso il provvedimento del giudice indispensabile per la soluzione del caso concreto (cfr. Cass. 4972/2003; id. 407/2006), nel caso di specie la corte territoriale pur dando atto all’inizio di pag. 3 della domanda proposta dall’appellante di riconoscimento della protezione umanitaria, nessuna statuizione ha adottato sulla stessa;

– con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 5 e art. 8, comma 2, nonchè la nullità della sentenza, per omesso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria là dove la corte d’appello ha negato il riconoscimento dello status di rifugiato affermando che non può ritenersi sussistere nei confronti del richiedente asilo la persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale e per le opinioni politiche, dovendosi ritenere i fatti per i quali egli sostiene di essere fuggito dalla (OMISSIS) attinenti alla sua vita privata, quand’anche considerati verosimili; la corte d’appello, evidenzia altresì il ricorrente, ha escluso il di lui diritto alla protezione rilevando che egli stesso ha dichiarato di non essere omosessuale;

– la censura è fondata;

– l’allegato timore di essere associato alle tendenze sessuali del datore di lavoro e perciò di essere sospettato di essere anch’egli omosessuale e coinvolto nello stupro di cui era accusato il medesimo datore di lavoro, costituiscono, diversamente da quanto sostenuto nella sentenza impugnata, fattori di individuazione integranti la fattispecie del “particolare gruppo sociale” la cui appartenenza, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 8, comma 1, lett. d), configura una ragione di persecuzione idonea a fondare il riconoscimento della “status” di rifugiato (cfr. Cass. 2875/2016; 27437/2016; 7438/2020);

– l’allegata condizione comporta, pertanto, che non possa essere esclusa a priori la sussistenza della persecuzione per ritenuta appartenenza ad un particolare gruppo sociale, dovendo il giudice del merito procedere ad accertare la concreta ravvisabilità dello status domandato; in definitiva, come già da questa Corte rilevato (cfr. Cass. 2875/2018) ciò che rileva non è l’effettiva appartenenza al gruppo, ma il fatto di essere perseguitato perchè ritenuto ad esso appartenente;

– con il terzo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, comma 1, lett. b) nonchè la nullità della sentenza per omesso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria, contestando l’erroneità del mancato riconoscimento della protezione sussidiaria, là dove non era stata riconosciuta la sussistenza dei gravi danni derivanti da tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente;

– con il quarto motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, l’omesso esercizio de dovere di cooperazione istruttoria ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e art. 2, comma 1-bis per non avere la corte d’appello proceduto alla verifica della effettività del sistema giudiziario (OMISSIS) e della reale possibilità di rivolgersi alla polizia;

– con il quinto motivo si censura, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 e 27 con riguardo all’omesso esercizio del dovere di cooperazione istruttoria, per avere la sentenza impugnata erroneamente ritenuto che le condizioni della (OMISSIS), ed in particolare dell’area del (OMISSIS), non integrassero “ipotesi di conflitto armato come delineato in premessa” utile al riconoscimento della protezione sussidiaria nella forma prevista dall’art. 14 cit.;

– l’accoglimento del primo e del secondo motivo, in particolare, è assorbente rispetto all’esame del terzo, quarto e quinto mezzo, involgenti forme di protezione minore rispetto allo status di rifugiato;

– la sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alle Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, affinchè riesamini la domanda del ricorrente alla luce dei principi di diritto sopra enunciati e provveda altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte accoglie primo e secondo motivi, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile, il 30 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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