Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9594 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

So. Cos. S.n.c. di Ruesso Francescantonio & C., in persona del

legale

rappresentante, rappresentata e difesa dall’avv. BARONE Raffaele

giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Campania, sez. 7, n. 311 del 30/10/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Campania che, riformando la pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della società contribuente contro una cartella di pagamento IVA. L’intimata resiste con controricorso e propone ricorso incidentale.

Il ricorso principale contiene due motivi e l’incidentale uno.

Possono essere trattati in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) con accoglimento, previa riunione, del primo motivo di ricorso principale, per manifesta fondatezza, assorbito il secondo motivo ed il ricorso incidentale, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia, preso atto che l’accertamento è stato annullato per la ritenuta tardività della notifica, deduce la violazione del giudicato interno, in quanto il giudice di primo grado aveva ritenuto la questione inammissibile nei confronti dell’Agenzia, per essere legittimato passivamente il solo concessionario, e tale statuizione non era stata appellata dalla società.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Si legge nella sentenza di primo grado che il motivo di doglianza concernente l’intempestività della notifica è inammissibile perchè andava proposto nei confronti del concessionario della riscossione, legittimato passivo, peraltro non chiamato in giudizio. Si tratta, all’evidenza, di una statuizione di inammissibilità per difetto di legittimazione passiva e la circostanza che di seguito siano svolte anche considerazioni di merito è irrilevante, alla luce dell’insegnamento delle Sezioni Unite – riferito all’ipotesi di riconosciuta carenza di giurisdizione ma sicuramente applicabile nei casi di affermata inammissibilità della domanda – secondo cui le affermazioni contenute nella motivazione della sentenza di appello impugnata con ricorso per Cassazione, relative al merito della domanda azionata, devono ritenersi – qualora effettuate nella riconosciuta carenza di potere giurisdizionale – estranee all’unica ratio decidendi della sentenza, e, perciò, svolte ad abundantiam, con argomentazioni meramente ipotetiche e virtuali, che la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare in sede di legittimità, con la conseguenza che gli eventuali motivi proposti al riguardo devono essere dichiarati inammissibili (SS.UU. 8087/07).

Tale statuizione di inammissibilità, non impugnata dalla contribuente, è dunque passata in giudicato, cosicchè il giudice di appello non poteva accogliere nel merito la domanda, sotto il medesimo profilo, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate.

Restano assorbiti il secondo motivo, con il quale, in via subordinata, si censura nel merito la statuizione, ed il ricorso incidentale, relativo al regolamento delle spese”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, riuniti i ricorsi, accolto il primo motivo del ricorso principale e dichiarati assorbiti il secondo ed il ricorso incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 cod. proc. civ., comma 3;

che appare equo compensare le spese del giudizio di appello e condannare la controricorrente al pagamento di quelle di cassazione, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

la Corte riunisce i ricorsi, accoglie il primo motivo del ricorso principale, assorbiti il secondo motivo ed il ricorso incidentale, cassa senza rinvio la sentenza impugnata; compensa le spese di appello e condanna la società controricorrente al pagamento di quelle di cassazione, liquidate in Euro 4.200,00 di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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