Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9594 del 13/04/2017


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Cassazione civile, sez. lav., 13/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.13/04/2017),  n. 9594

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – rel. Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6468/2011 proposto da:

F.C., C.F. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA,

VIALE MAZZINI 114/B, presso lo studio dell’avvocato SALVATORE

COLETTA, rappresentato e difeso dall’avvocato BENEDETTO GUGLIELMO,

giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, C.F. (OMISSIS), in

persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli

Avvocati MAURO RICCI, SERGIO PREDEN, CLEMENTINA PULLI, ANTONELLA

PATTERI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8495/2010 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 06/11/2010 R.G.N. 10679/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. FRANCESCA SPENA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione;

udito l’Avvocato GUGLIELMO BENEDETTO;

udito l’Avvocato SERGIO PREDEN.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con ricorso al Tribunale di Latina del 17.3.2005 F.C. agiva nei confronti dell’INPS per l’accertamento del diritto alla rivalutazione dei contributi per il periodo ultradecennale di esposizione ad amianto maturato nella attività di lavoro marittimo, ai sensi della L. n. 257 del 1992, art. 13.

Il giudice del lavoro, con sentenza del 19.5-1.10.2007 (nr. 2520/2007), accoglieva il ricorso.

La Corte d’appello di Roma, sull’appello dell’INPS, con sentenza del 27.106.11.2010 (nr. 8495/2010) riformava la statuizione, respingendo la domanda del F..

La Corte territoriale evidenziava che ai sensi del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 ter, vi era incompatibilità tra il beneficio oggetto di giudizio e la maggiorazione della contribuzione di cui il F. aveva già usufruito.

La disciplina di incompatibilità era applicabile alla fattispecie di causa, poichè la salvezza delle previgenti disposizioni era prevista, come chiarito dalla L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132, soltanto in favore di coloro che alla data del 2 ottobre 2003 avessero già maturato il diritto a pensione ovvero che, non avendo maturato il diritto a pensione, avessero avviato alla stessa data un procedimento amministrativo o giudiziario; nella fattispecie di causa il procedimento amministrativo era stato introdotto dal F. soltanto in data 23.1.2004.

Per la Cassazione della sentenza ricorre F.C., articolando due motivi.

L’INPS resiste con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente ha denunziato la violazione e falsa applicazione della L. n. 326 del 1993, art. 47, n. 6 (rectius: D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 47, comma 6 bis) in riferimento alla L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132 ed al D.M. 27 ottobre 2004, n. 16179.

Ha dedotto che la Corte di merito aveva omesso di considerare il fatto che egli aveva maturato il diritto a pensione dal novembre 2001 (come dal relativo provvedimento di liquidazione) e dunque in epoca anteriore al 2.10.2003.

L’art. 47, comma 6 bis, aveva fatto salve le previgenti disposizioni in favore dei lavoratori che alla data di entrata in vigore del decreto legge 269/2003 avessero maturato il diritto al trattamento pensionistico anche in base ai benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13, comma 8; in tali sensi disponevano anche la L. n. 350 del 2003, art. 3, comma 132 e del D.M. n. 16179 del 2004, art. 1, comma 2.

2. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione della L. n. 326 del 2003, art. 47, n. 6 bis (rectius: D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 ter) con riferimento alla L. n. 413 del 1982, art. 24 (rectius: L. 26 luglio 1984, n. 413, art. 24).

Il motivo afferisce alla ritenuta incompatibilità del beneficio richiesto con l’anticipo del trattamento pensionistico fruito L. n. 413 del 1984, ex art. 24.

Il ricorrente ha assunto che la sua posizione previdenziale non ricadeva tra le ipotesi di incompatibilità previste dal D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 ter.

Detta incompatibilità era relativa ai soli soggetti che avessero usufruito di benefici previdenziali “rispetto ai regimi pensionistici di appartenenza” ed era, comunque, esclusa per coloro che avessero maturato il diritto a pensione alla data del 2.10.2003.

Egli aveva usufruito del cd. “prolungamento”- di cui alla L. n. 413 del 1984, art. 24 – consistente nell’accredito contributivo per i periodi di effettiva navigazione svolti fino all’1 gennaio 1980, in prolungamento del periodo di lavoro effettivo, delle festività e dei giorni di sabato e domenica trascorsi in navigazione nonchè delle ferie maturate. L’accredito veniva attribuito a tutti i marittimi che al momento dello sbarco risolvessero il rapporto di lavoro e, dunque, non configurava un beneficio rispetto al regime di appartenenza ma piuttosto il sistema di calcolo ordinario del regime pensionistico dei marittimi fino al gennaio del 1980.

I due motivi, in quanto connessi, devono essere esaminati congiuntamente.

Gli stessi sono fondati.

La Corte di merito ha ritenuto sussistere la incumulabilità prevista da D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 ter, tra il beneficio oggetto di giudizio e la maggiorazione contributiva riconosciuta al F. per l’accesso al pensionamento.

Questa Corte (Cassazione civile, sez. lav., 29/12/2011, n. 29658; 27 aprile 2007 n. 10037; 15 luglio 2005 n. 15008;. 18 novembre 2004 n. 21862),con orientamento consolidato cui in questa sede va data continuità, ha già rilevato che la suddetta normativa di incompatibilità è innovativa del regime di cui al D.Lgs. n. 257 del 1992, art. 13, comma 8, che riconosceva, stante la assenza di una espressa previsione di incompatibilità, la cumulabilità del diritto alla supervalutazione contributiva ex art. 13, comma 8, con altri benefici comportanti l’anticipazione dell’accesso al pensionamento.

I destinatari del nuovo regime di incompatibilità sono identificati nell’incipit dello stesso comma 6 ter come “I soggetti cui sono stati estesi, sulla base del presente articolo, i benefici previdenziali di cui alla L. 27 marzo 1992, n. 257, come rideterminati sulla base del presente articolo”.

La locuzione, di non piana formulazione, deve interpretarsi nel senso la incompatibilità introdotta dalla norma riguarda tutti coloro ai quali si applica la disciplina del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, in luogo di quella in precedenza prevista dalla L. n. 257 del 1992; in altri termini, la disciplina di diritto intertemporale del comma 6 ter, è collegata alle previsioni del precedente comma 6 bis nonchè della L. n. 350 del 2003, art. 1, comma 132.

La Corte di merito ha sul punto correttamente interpretato la previsione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 ter.

Con il primo motivo e parzialmente con il secondo in effetti il ricorrente – deducendo l’omesso esame del fatto che egli aveva maturato il diritto a pensione nel novembre 2001 – (e dunque anteriormente al 2.10.2003) – denunzia, piuttosto che un vizio di violazione di legge, un vizio attinente alla ricognizione da parte del giudice del merito della fattispecie concreta sottopostagli.

I vizi relativi all’esame del fatto storico oggetto di giudizio non configurano un errore di diritto ma sono deducibili in sede di legittimità esclusivamente sotto il profilo del vizio della motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

In ogni caso l’onere di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., n. 4, non deve essere inteso quale necessità di una formale ed esatta indicazione della ipotesi, tra quelle elencate nel precedente art. 360, comma 1, cui si ritenga di ascrivere il vizio, comportando, piuttosto, la necessità di una chiara esposizione delle ragioni per le quali la censura sia stata formulata e del tenore della pronunzia caducatoria richiesta, che consenta al giudice di legittimità di stabilire se la parte abbia dedotto un vizio di legittimità inequivocamente riconducibile ad una delle ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c. (Cass. civ. SU nr. 17931/2013).

Nella fattispecie di causa la censura è chiaramente ascrivibile al vizio di motivazione, secondo la formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 5, vigente ratione temporis (la sentenza impugnata è stata pubblicata il 6.11.2010), sotto il profilo dell’omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Ricorrono altresì i requisiti di specificità del motivo richiesti dello stesso art. 366 c.p.c., n. 6, giacchè il ricorrente ha esposto (pagina 10 del ricorso) di avere allegato, con la memoria di costituzione in appello, di essere pensionato dal novembre 2001, rinviando al certificato di pensione prodotto (documento 2). Del resto la stessa sentenza nello svolgimento del processo dà atto della allegazione anche nell’appello dell’INPS del pensionamento del F. (sia pure con la indicazione della anteriore data di decorrenza dell’1.7.1999).

Il fatto non esaminato in sentenza è potenzialmente decisivo del giudizio.

Giova premettere che questa Corte, con orientamento cui si intendere dare continuità, ha affermato (Cassazione civile, sez. lav., 19/01/2007, n. 1179) che i lavoratori marittimi rientrano nella tutela prevista dalla L. n. 257 del 1992, art. 13, pur non essendo assicurati dall’INAIL, giacchè ciò che rileva per il diritto alla rivalutazione contributiva previsto dalla suddetta norma è la sussistenza di un rischio morbigeno qualificato e dell’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall’esposizione all’amianto e non pure la soggettività dell’ente – FS, Poste, Casse marittime, IPSEMA o INAIL – che gestisce l’assicurazione.

Premessa la astratta applicabilità al F., in quanto lavoratore marittimo, del regime previsto dalla L. n. 257 del 1992, deve qui ribadirsi il consolidato orientamento di questa Corte (cfr. ex plurimis Cass. nr 9096/2014; ass. nr. 8649/2012; Cass. n. 15679/2006, Cass. n. 15008/2005, Cass. n. 21862/2004, Cass. n. 21257/2004) secondo cui l’applicabilità della disciplina prevista dalla L. 27 marzo 1992, n. 257, art. 13 è fatta salva – ai sensi della L. 24 dicembre 2003, n. 350, art. 3, comma 132, che sul punto non ha innovato la previsione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 bis – tanto per i lavoratori che alla data del 2 ottobre 2003 abbiano maturato il diritto a pensione che per gli assicurati che, alla data indicata, abbiano avviato un procedimento amministrativo o giudiziario per l’accertamento del diritto alla rivalutazione contributiva.

La Corte di merito ha esaminato la fattispecie concreta soltanto in riferimento alla ipotesi dell’avvio alla data del 2.10.2003 del procedimento amministrativo o giudiziario per il riconoscimento del beneficio contributivo omettendo di considerare il fatto della eventuale titolarità da parte del F. alla stessa data del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base della maggiorazione contributiva per esposizione ad amianto.

Resta assorbito il vizio di diritto dedotto nel secondo motivo, relativo alla falsa applicazione del D.L. n. 269 del 2003, art. 47, comma 6 ter, nelle ipotesi di accredito contributivo ex lege L. n. 413 del 1984, art. 24.

La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata in accoglimento del ricorso e gli atti rinviati ad altro giudice, che si individua nella Corte di Appello di Roma in diversa composizione, affinchè provveda ad un nuovo esame della controversia alla luce delle allegazioni e dei documenti relativi alla data di conseguimento da parte del F. del diritto al trattamento pensionistico anche sulla base della rivalutazione contributiva per esposizione ad amianto.

Il giudice del rinvio provvederà anche alla disciplina delle spese del presente grado.

PQM

La Corte accoglie il ricorso.

Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Roma in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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