Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9593 del 30/04/2011

Cassazione civile sez. VI, 30/04/2011, (ud. 31/03/2011, dep. 30/04/2011), n.9593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 10279/2010 proposto da:

R.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, CORSO VITTORIO EMANUELE II 308, presso lo studio dell’avvocato

RUFFOLO UGO, rappresentata e difesa dall’avvocato DE NINA Angelo,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AZIENDA TRASPORTI MILANESI (A.T.M.) SPA (OMISSIS), in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

PIAZZA SALLUSTIO 9, presso lo studio dell’avvocato SPALLINA Bartolo,

che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato RHO ALBERTO,

giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2724/2009 della CORTE D’APPELLO di MILANO del

14/10/09, depositata il 02/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

31/03/2011 dal Consigliere Relatore Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato Piera Cartoni Moscatelli (delega avvocato Angelo De

Nina), difensore della ricorrente che si riporta ai motivi di

ricorso;

è presente il P.G. in persona del Dott. COSTANTINO FUCCI che si

riporta alla relazione.

La Corte, letti gli atti depositati:

Fatto

OSSERVA

E’ stata depositata la seguente relazione:

1 – Il fatto che ha originato la controversia è il seguente: R. S. ha chiesto il risarcimento dei danni che asseriva avere subito a causa della chiusura improvvisa delle porte di accesso dell’autobus su cui si accingeva a salire.

Con sentenza depositata in data 2 novembre 2009 la Corte d’Appello di Milano ha confermato la sentenza del Tribunale di Monza, che aveva respinto la domanda.

2 – Il relatore propone la trattazione del ricorso in Camera di consiglio ai sensi degli artt. 375, 376 e 380 bis c.p.c.;

3. – Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 346 e 343 c.p.c., nonchè insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione. Si assume che la Corte territoriale ha errato nel rilevare che l’ATM, nel costituirsi in appello, non aveva riproposto – cosa che avrebbe potuto fare solo con appello incidentale – la rigettata eccezione di incompetenza per valore.

La censura è inammissibile per carenza d’interesse processuale (che, semmai, avrebbe avuto l’ATM) prima che infondata (la statuizione della sentenza impugnata è corretta).

Il secondo motivo ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 1681, 2043 e 2049 c.c..

La censura è inammissibile ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., n. 1, poichè non dimostra che la sentenza impugnata abbia deciso la questione di diritto in modo difforme dalla giurisprudenza della Corte di Cassazione. Essa ha correttamente affermato che, in tema di trasporto di persone, la responsabilità del vettore si estende anche ai sinistri che avvengono durante le operazioni preparatorie e accessorie, quali l’imbarco e lo sbarco dal mezzo, ma non alla diversa ipotesi in cui l’utente bussi alle porte del mezzo per farle aprire. Anzi, la Corte territoriale ha valorizzato la circostanza che la stessa R. aveva affermato di essersi procurata le lesioni non per l’improvvisa chiusura delle porte, ma perchè l’autobus l’aveva urtata con la fiancata, versione dei fatti che, però, non aveva trovato riscontri istruttori.

Così definite le modalità del sinistro con accertamento di fatto non suscettibile di riesame in questa sede, vale il principio (vedi Cass. Sez. 3^, n. 13635 del 2001) secondo cui la presunzione di colpa stabilita dall’art. 1681 c.c., a carico del vettore per il sinistro che colpisca il passeggero durante il viaggio, (comprese le operazioni accessorie, tra cui la salita o la discesa dal messo di trasporto) opera sul presupposto che sussista il nesso di causalità tra l’evento e l’esecuzione del trasporto ed è perciò superata se il giudice di merito accerta invece, anche indirettamente, che tale nesso non sussiste, come nel caso in cui il comportamento imprudente del viaggiatore costituisca la causa esclusiva del sinistro.

Considerazioni del tutto analoghe valgono con riferimento alla denunciata violazione degli artt. 2043 e 2049 c.c..

Le ulteriori argomentazioni addotte con la censura attengono al merito e non possono trovare ingresso in questa sede.

Il terzo motivo lamenta omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per la decisione.

Le argomentazioni a sostegno attengono esclusivamente al merito e mancano del percorso critico necessario per dimostrare l’asserito vizio motivazionale.

Il quarto motivo attiene ancora alla motivazione della sentenza impugnata e presenta le medesime caratteristiche negative evidenziate per la precedente.

4.- La relazione è stata comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai difensori delle parti;

La ricorrente ha presentato memoria ed ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;

Le argomentazioni addotte con la memoria non inducono a diversa statuizione: il tema della incompetenza territoriale è irrilevante poichè non ha spiegato alcun effetto sulla decisione della Corte territoriale, il secondo motivo implica ricostruzione del fatto e valutazione del comportamento delle parti; il terzo e il quarto motivo trattano manifestamente questioni di merito;

5.- Ritenuto:

che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;

che il ricorso deve perciò essere rigettato essendo manifestamente infondato; le spese seguono la soccombenza;

visti gli artt. 380 bis e 385 cod. proc. civ..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 1.200,00, di cui Euro 1.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 3, il 31 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 30 aprile 2011

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