Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9593 del 25/05/2020

Cassazione civile sez. I, 25/05/2020, (ud. 04/11/2019, dep. 25/05/2020), n.9593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 33848/2018 proposto da:

O.P., rappresentato e difeso dall’avvocato Odovilio

Lombardo, giusta procura alle liti allegata in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

Ministero dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

elettivamente domiciliato in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il

10/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

04/11/2019 dal Cons. Dott. PARISE CLOTILDE.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza n. 2513/2018 depositata il 10-09-2018 la Corte d’Appello di Venezia ha respinto l’appello proposto da O.P., cittadino della (OMISSIS), avverso l’ordinanza del Tribunale di Venezia che aveva rigettato la sua domanda avente ad oggetto in via gradata il riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e di quella umanitaria. La Corte territoriale ha ritenuto che fosse non credibile la vicenda personale narrata dal richiedente, il quale riferiva, inizialmente, di essere fuggito perchè minacciato di morte dai membri di una setta del suo Paese, e, di seguito, dichiarava di essere scappato perchè ricercato dai parenti della sua ex compagna, rimasta uccisa, nonchè perchè ricercato da una banda al soldo di un suo ex amico che per due volte aveva tentato di ucciderlo. La Corte d’appello ha ritenuto che non ricorressero i presupposti per il riconoscimento di alcuna forma di protezione, avuto anche riguardo alla situazione generale della Nigeria e dell’Edo State, descritta nel decreto impugnato, con indicazione delle fonti di conoscenza.

2. Avverso il suddetto provvedimento, il ricorrente propone ricorso per cassazione, affidato ad un solo motivo, nei confronti del Ministero dell’Interno, che si è costituito tardivamente al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

3. Il ricorso è stato fissato per l’adunanza in Camera di consiglio ai sensi dell’art. 375 c.p.c., u.c. e art. 380 bis 1 c.p.c..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con unico motivo il ricorrente lamenta “art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione della legge in quanto la Corte ha effettuato un’errata interpretazione della legge relativa alla protezione internazionale sostanzialmente escludendo che non siano valutabili come motivo di rilascio della protezione umanitaria anche situazioni personali derivanti dalla condizione personale del ricorrente relative a diritti meritevoli di tutela messi in pericolo per qualsiasi motivo nel paese di origine”. Rileva il ricorrente che la Corte territoriale ha rigettato la sua domanda di protezione umanitaria in ragione dell’inattendibilità della vicenda personale narrata dallo stesso ed escludendo che la sua vulnerabilità potesse basarsi esclusivamente sulla provenienza dall’Edo State. Ad avviso del ricorrente il D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, deve essere invece “interpretato nel senso della rilevanza oggettiva (id quod plerumque accidit) oltre che soggettiva della situazione fattuale, concedendo pertanto di riconoscere a tutela residuale a fronte di una richiesta di un permesso umanitario (fisiologicamente limitato nel tempo) ogniqualvolta la vulnerabilità del soggetto a fronte della situazione momentaneamente da affrontare si riveli astrattamente possibile, senza pertanto pretendere un inversione dell’onere della prova” (pag. n. 2 ricorso).

2. Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente svolge deduzioni e argomentazioni del tutto generiche, omettendo di specificare quali siano le “situazioni personali” da tutelare con la misura di protezione richiesta e di precisare le ragioni della dedotta sua vulnerabilità. Neppure è riportata nel ricorso la vicenda che aveva condotto il ricorrente a fuggire dal suo Paese, mentre i fatti in tal senso allegati dal richiedente sono in dettaglio descritti nella sentenza impugnata.

La censura espressa, in modo non del tutto lineare, circa l’interpretazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, richiama la “rilevanza oggettiva (id quod plerumque accidit) oltre che soggettiva della situazione fattuale”, in ordine alla quale nulla di specifico è allegato, neppure con riferimento alla situazione del Paese e dello Stato di origine, pure descritta compiutamente nella sentenza impugnata con indicazione delle fonti di conoscenza.

La giurisprudenza di questa Corte (tra le tante Cass. n. 13079/2019 e n. 9304/2019) ha costantemente affermato che la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6.

Il motivo neppure si confronta, offrendo argomentazioni a confutazione, con la ratio decidendi posta a fondamento della decisione impugnata, che, invece, deve essere specificamente contestata (Cass. n. 19989/2017).

3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, nulla dovendo disporsi circa le spese del presente giudizio, stante la tardiva costituzione del Ministero.

4. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto (Cass. n. 23535/2019).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2020

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