Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9593 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

ASSIETTA s.r.l., in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, Via L. Arbib Pascucci 64, presso l’avv. Tiziana

Uleri, rappresentata e difesa dall’avv. SALA Armando giusta delega in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 49/25/07 dell’11/12/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della società contribuente contro una cartella di pagamento IVA fondata sul disconoscimento di un credito di imposta, portato in detrazione ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 30, nell’anno 2001, derivante da annualità (2000) per la quale non era stata presentata la dichiarazione.

La società resiste con controricorso.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo l’Agenzia, sotto il profilo della violazione di legge, assume l’indetraibilità del credito IVA, in caso di mancata presentazione della dichiarazione nell’anno in cui esso è sorto.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha affermato che, in tema di imposta sul valore aggiunto, il contribuente che, pure avendo computato le detrazioni per i mesi di competenza, abbia omesso di computarle nella dichiarazione annuale, perde il diritto a dette detrazioni, fermo il diritto al rimborso di quanto versato in eccedenza, in applicazione dell’art. 30, comma 2, del citato D.P.R. (Cass. 21947/07, 16257/07, 16477/04)”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della società;

che appare equo disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio, essendo la giurisprudenza citata successiva alla proposizione del ricorso introduttivo.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

 

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