Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9593 del 13/04/2017

Cassazione civile, sez. lav., 13/04/2017, (ud. 18/01/2017, dep.13/04/2017),  n. 9593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ANTONIO Enrica – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – rel. Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 8735/2011 proposto da:

PEZZAIOLI RIMORCHI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE, C.F. (OMISSIS), in persona

del Liquidatore e attuale legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE G. MAZZINI 6, presso lo

studio dell’avvocato FRANCESCO MARCHIO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato GERARDO SALVATORE, giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, C.F.

(OMISSIS) in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro

tempore, in proprio e quale mandatario della S.C.C.I. S.P.A.

Società di Cartolarizzazione dei Crediti I.N.P.S. C.F. (OMISSIS),

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE BECCARIA N. 29, presso

l’Avvocatura Centrale dell’Istituto, rappresentati e difesi dagli

avvocati LELIO MARITATO, LUIGI CALIULO, CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

ESATRI – ESAZIONE TRIBUTI S.P.A. ora ESATRI EQUITALIA S.P.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 504/2010 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 30/11/2010 R.G.N. 185/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/01/2017 dal Consigliere Dott. ADRIANA DORONZO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

MATERA Marcello, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

udito l’Avvocato GIUSEPPE MATANO per delega Avvocato ANTONIO SGROI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con sentenza pubblicata il 30/11/2010, la Corte d’appello di Brescia ha accolto l’impugnazione proposta dall’Inps contro la sentenza resa dal giudice di primo grado che, su ricorso della Pezzaioli Rimorchi s.r.l., aveva accolto l’opposizione da questa proposta contro la cartella di pagamento notificata per conto dell’Istituto previdenziale e riguardante contributi, sanzioni e interessi relativi a lavoratori assunti per il tramite di altri soggetti, in violazione del divieto di intermediazione di manodopera. La Corte ha così rigettato l’opposizione alla cartella esattoriale n. (OMISSIS) proposta dalla Pezzaioli Rimorchi s.r.l..

2. Contro la sentenza, la società propone ricorso per cassazione fondato su sette motivi, cui resiste l’Inps, anche per conto della società di cartolarizzazione dei crediti. Non svolge attività difensiva la Equitalia Esatri s.p.a..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi quattro motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente per la connessione che li lega, hanno ad oggetto la violazione o falsa applicazione degli artt. 2697, 2700, 2712, 2727, 2729 c.c., nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione. In sintesi la ricorrente censura la sentenza nella parte in cui ha attribuito valore privilegiato ai verbali di polizia giudiziaria, in particolare al verbale di accertamento della Guardia di Finanza svolto nei confronti delle società appaltatrici (Carpenteria MB S.r.l. e Carpenteria Gb S.r.l.), dai quali era emersa la mancanza di una vera e propria struttura imprenditoriale delle stesse e l’attività di mera fornitura di manodopera.

2. Il quinto motivo ha ad oggetto la violazione della L. n. 1369 del 1960, art. 1, nonchè la nullità della sentenza per vizio di extrapetizione o omessa pronuncia in relazione all’art. 112 c.p.c.: si censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente un rapporto di lavoro subordinato tra la ricorrente e i lavoratori inviati presso la stessa, senza alcun accertamento e, anzi, in presenza di elementi deponenti in senso contrario e senza che si fosse accertata la natura del rapporto intercorso tra i lavoratori inviati, peraltro non individuati nominativamente, e la società appaltatrice.

3. Il sesto motivo ha ad oggetto la denuncia di nullità della sentenza per omessa pronuncia (art. 112 c.p.c.), l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, la violazione e falsa applicazione della L. L. n. 153 del 1969, art. 12, comma 1 e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51. La parte lamenta che, a fronte della sua contestazione circa le modalità di calcolo dei contributi, effettuata in modo unilaterale dall’istituto e sulla base dei corrispettivi versati da essa ricorrente alle società appaltatrici e non invece sulla base delle retribuzioni percepite dai lavoratori, la corte non aveva pronunciato nè motivato al riguardo.

4. Il settimo motivo ha ad oggetto la violazione e la falsa applicazione dell’art. 2115 c.p.c. e del R.D.L. n. 1827 del 1935, art. 47, nonchè l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, e con esso la parte censura la sentenza nella parte in cui ha ritenuto sussistente l’omissione contributiva senza che fosse stato individuato l’ambito soggettivo dell’obbligazione contributiva, ovvero i nominativi dei lavoratori.

5. I primi cinque motivi sono infondati.

6. La doglianza relativa alla violazione della norma di cui all’art. 2697 c.c., è configurabile, integrando motivo di ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da quella norma (per tutte, Cass. 19/6/2014, n. 13960). Diversamente, laddove la censura investe la valutazione delle risultanze istruttorie (attività regolata dagli artt. 115 e 116 c.p.c.) il relativo vizio può essere fatto valere ai sensi del n. 5 del medesimo art. 360 (Cass. 17/6/2013, n. 15107; Cass. 4/4/ 2013, n. 8315) ed esso deve emergere direttamente dalla lettura della sentenza, non già dal riesame degli atti di causa, inammissibile in sede di legittimità (Cass. 20/6/2006, n. 14267; Cass. 26/3/2010, n. 7394).

7. Sul punto, contrariamente a quanto assunto dalla ricorrente, la sentenza non contiene alcuna affermazione in contrasto con il principio su indicato: al contrario, la Corte territoriale ha ritenuto provato il rapporto di mera fornitura di manodopera sulla base di tutte le emergenze istruttorie, costituite non solo dai processi verbali di constatazione della Guardia di Finanza, ma anche dai verbali di accertamento dell’Inps, dai contratti di appalto stipulati dalla ricorrente con le società fornitrici, nonchè dalle testimonianze acquisite nel giudizio di primo grado. Peraltro, il principio relativo all’onere della prova, di cui all’art. 2697 c.c., non implica affatto che la dimostrazione dei fatti costitutivi del diritto preteso debba ricavarsi esclusivamente dalle prove offerte da colui che è gravato del relativo onere, senza poter utilizzare altri elementi probatori acquisiti al processo, poichè nel vigente ordinamento processuale vale il principio di acquisizione, secondo il quale le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice, senza che la diversa provenienza possa condizionare tale formazione in un senso o nell’altro (Cass. 19/01/2010, n. 739). E anche lì dove la Corte ha ritenuto di escludere ogni valenza probatoria ad alcune dichiarazioni (v. dichiarazioni rese in altro procedimento da B., ritenuto il gestore di fatto delle società pseudo appaltatrici), le ragioni del convincimento emergono dall’intero contesto motivazionale, avendo posto a raffronto tali dichiarazioni con le deposizioni rese da altri soggetti (v. teste P.) ed avendo la Corte indicato le ragioni della preferenze di queste ultime alle prime. Deve aggiungersi che le dichiarazioni del B. depositate unitamente al ricorso per cassazione (doc. 2) oltre a non essere sottoscritte dal dichiarante, sono contenute in un foglio non sottoscritto dal giudice e del cancelliere, pertanto non può essere considerato un verbale di udienza al quale possa attribuirsi l’efficacia probatoria invocata dalla parte.

8. In ogni caso, spetta al giudice di merito, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive, dovendo ritenersi implicitamente disattesi tutti i rilievi e circostanze che, sebbene non menzionati specificamente, sono logicamente incompatibili con la decisione adottata (v. Cass., 13 giugno 2014, n. 13485; Cass., 10 giugno 2014, n. 13054; Cass., ord., 6 aprile 2011, n. 7921; Cass., 15 luglio 2009, n. 16499; Cass., 5 ottobre 2006, n. 21412; Cass. 15 aprile 2004 n. 7201; Cass. 7 agosto 2003 n. 11933).

9. Il quinto motivo è infondato. Il divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro (L. 23 ottobre 1960, n. 1369, art. 1) opera tutte le volte in cui l’appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all’appaltatore datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo, non essendo necessario, per realizzare un’ipotesi di intermediazione vietata, che l’impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l’estraneità dell’appaltatore all’organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell’esecuzione dell’appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l’autonoma organizzazione del medesimo (Cass. 20/05/2009, n. 11720; Cass. 27/07/2009, n. 17444; Cass. 6/04/2011, n. 7898; Cass. 28/03/2013, n. 7820; Cass. 3/8/2016, n. 16206). E’ evidente che per compiere questo accertamento il giudice deve verificare le modalità con le quali concretamente i rapporti di lavoro si sono svolti con l’utilizzatore, senza che ciò comporti un ampliamento del thema decidendum. Tale accertamento è stato compiutamente e correttamente eseguito dalla corte territoriale, la quale ha rilevato come le società pseudo appaltatrici, e per esse il B., si limitavano ad indicare il cantiere cui inviare gli operai, i quali rimanevano assoggettati alle sole disposizioni degli amministratori delle società clienti, mentre il titolare delle società appaltatrici si presentava presso queste ultime a fine mese per incassare il compenso pattuito e rilasciare le fatture. La corte ha così chiarito le caratteristiche dei rapporti intercorrenti tra le società pseudo appaltatrici e la odierna ricorrente, nonchè tra quest’ultima e i lavoratori, rimarcando, per un verso, come entrambe le società fornitrici fossero prive di macchinari e, in generale, di una organizzazione imprenditoriale; dall’altro, come gli operai fossero sottoposti al potere gerarchico e organizzativo della Pezzaioli Rimorchi s.r.l., inseriti nella organizzazione produttiva della stessa e remunerati sulla base di compenso orario, usando mezzi e materiali forniti esclusivamente dalla società pseudo appaltante e residuando in capo alle società pseudo appaltatrici solo la funzione amministrativa e contabile di mera gestione dei rapporti. Non sussiste pertanto alcuna omessa pronuncia, nè violazione delle norme indicate.

10. Sono invece fondati gli ultimi due motivi di ricorso, che si trattano congiuntamente. Come risulta dagli atti di causa, e in particolare dal ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e dalla memoria difensiva in appello, debitamente trascritti nel ricorso per cassazione in osservanza del principio di specificità e autosufficienza dei motivi, la Pezzaioli Rimorchi s.r.l. ha specificamente contestato le modalità di determinazione dei contributi pretesi, in quanto calcolati sulla base dei corrispettivi pagati dalla Pezzaioli Rimorchi alle Carpenterie per i servizi espletati in appalto, anzichè sulle retribuzioni erogate agli operai, senza che fossero individuati il numero e il nominativo dei lavoratori impiegati, la durata delle prestazioni, e quindi i criteri e i fattori in base al quale i contributi erano stati determinati. La questione devoluta con l’opposizione contro la cartella di pagamento involgeva, dunque, anche il quantum della pretesa creditoria, e tale questione è stata anche riproposta in appello nella memoria difensiva, sicchè non può presumersi abbandonata ex art. 346 c.p.c..

11. A fronte di questa specifica contestazione, riproposta in appello, la Corte ha omesso ogni pronuncia e tale omissione, configurando una vera e propria violazione dell’art. 112 c.p.c., impone la cassazione in parte qua della sentenza,

affinchè la Corte provvede all’esame della detta questione. Al giudice del rinvio spetterà regolare le spese anche di questa fase del giudizio.

PQM

La Corte accoglie il sesto ed il settimo motivo del ricorso, rigettati gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Brescia, in diversa composizione, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 8 marzo 2017.

Depositato in Cancelleria il 13 aprile 2017

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