Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9593 del 12/04/2021

Cassazione civile sez. I, 12/04/2021, (ud. 08/09/2020, dep. 12/04/2021), n.9593

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. FALABELLA Massimo – Consigliere –

Dott. CARADONNA Lunella – rel. Consigliere –

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 26504/2014 proposto da:

Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via

A. Bosio, n. 2, presso lo studio dell’Avv. Massimo Luconi,

rappresentata e difesa dall’Avv. Francesco Fiore, giusta procura a

margine del ricorso per cassazione;

– ricorrente –

contro

Fallimento (OMISSIS) S.r.l.;

– intimato –

avverso il decreto del Tribunale di NAPOLI n. cronol. 1860/2014

depositato in data 3 ottobre 2014;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

08/09/2020 dal Consigliere Dott. Lunella Caradonna;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso;

udito, per la ricorrente, l’Avv. Francesco Fiore che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il Tribunale di Napoli, con decreto del 3 ottobre 2014, ha respinto l’opposizione allo stato passivo proposta da Monte dei Paschi di Siena S.p.a. in ordine ad un credito vantato nei confronti della società fallita (OMISSIS), per un ammontare di Euro 264.296,83 e fondato su un Decreto Ingiuntivo divenuto definitivo per tardività della riassunzione del giudizio di opposizione.

2. A sostegno della decisione assunta il Tribunale aveva rilevato che: il decreto ingiuntivo in questione era divenuto definitivo dopo la dichiarazione di fallimento, in quanto il termine per la riassunzione era scaduto il 5 marzo 2013 e la società era stata dichiarata fallita il 20 febbraio 2013, sicchè il Decreto Ingiuntivo non aveva acquistato efficacia esecutiva in via definitiva; la documentazione prodotta a sostegno del credito, che risultava dal saldo debitore di due conti correnti, il n. (OMISSIS) e (OMISSIS) chiusi rispettivamente il (OMISSIS) e specificamente le copie dei contratti, gli estratti parziali dei conti correnti e il saldaconto, non era idonea a fornire la data certa dei contratti di conto corrente sottoscritti dalla società fallita, ritenendo in particolare insufficiente la produzione dell’estratto conto parziale perchè non consentiva la piena ricostruzione dei movimenti che avevano condotto alla formazione delle poste attive e passive; il saldaconto non costituiva prova ai fini dell’ammissione al passivo di un credito perchè, contenendo solo l’indicazione del saldo con le ultime operazioni, rappresentava un mero indizio liberamente apprezzabile dal giudice e suscettibile di acquisire efficacia probatoria solo se supportato da altri elementi ugualmente significativi; gli estratti conto certificati conformi ai sensi dell’art. 50 TUB, la cui efficacia era limitata al procedimento monitorio, non avevano alcuna efficacia probatoria perchè piuttosto che rappresentare il fatto costitutivo del diritto, costituivano soltanto il risultato della somma algebrica di reciproche rimesse annotate in conto corrente.

3. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per cassazione, con tre motivi, la Banca dei Paschi di Siena S.p.a..

4. La Curatela fallimentare non ha svolto difese.

5. Con ordinanza interlocutoria depositata il 7 giugno 2017, la VI-1 sez. di questa Corte, rilevata l’insussistenza dell’evidenza decisoria, ha disposto la trattazione della causa in pubblica udienza ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., u.c.;

6. Con successiva ordinanza interlocutoria depositata in data 10 febbraio 2020, tenuto conto che la causa era stata fissata all’udienza stabilita in Camera di consiglio ex art. 380 bis.1 c.p.c., questa Corte ha disposto il rinvio a nuovo ruolo della causa per la trattazione in pubblica udienza.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la Monte dei Paschi di Siena S.p.a. deduce la nullità del decreto per la violazione della L. Fall., art. 99 e l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, affermando che era stata espressamente presentata richiesta di acquisizione del fascicolo relativo alla fase di ammissione allo stato passivo e che il Tribunale non si era pronunciato su questa richiesta istruttoria.

2. Con il secondo motivo la Banca lamenta la nullità del decreto per la violazione dell’art. 2704 c.c. e l’insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, assumendo che la prova certa ex art. 2704 c.c., dell’anteriorità del credito era stata fornita con la produzione della copia del decreto ingiuntivo e del fascicolo monitorio ricostruito.

3. Con il terzo motivo la Banca deduce la nullità del decreto per omesso esame su un punto decisivo della controversia, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, perchè il Tribunale non aveva esaminato la documentazione prodotta e allegata nel fascicolo della fase monitoria, produzione che unita a quella contenuta nel fascicolo di parte della quale era stata richiesta l’acquisizione avrebbe fornito la prova cera dell’esistenza e dell’anteriorità del credito azionato in sede monitoria.

4. Il primo motivo è fondato.

Questa Corte ha affermato che in tema di verifica dello stato passivo, i documenti trasmessi dal creditore al curatore tramite posta elettronica certificata e da questo inviati telematicamente alla cancelleria del giudice delegato entrano a fare parte del fascicolo d’ufficio informatico della procedura, ai sensi del D.M. n. 44 del 2011, art. 9, comma 1, sicchè, proposta opposizione allo stato passivo, il tribunale deve disporre l’acquisizione dei documenti specificatamente indicati nel ricorso dall’opponente, L. Fall., ex art. 99, comma 2, n. 4), che siano custoditi nel detto fascicolo informatico (Cass. 18 maggio 2017, n. 12548; Cass., 8 marzo 2018, n. 5570).

Ne consegue che l’art. 99, richiamato, a norma del quale il ricorso in opposizione deve contenere, a pena di decadenza, “l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti” non comporta l’onere per l’opponente di produrre ex novo i documenti già allegati alla domanda di ammissione, ma richiede unicamente che, come avvenuto nel caso di specie, i documenti in questione siano fra quelli indicati nell’atto introduttivo, sui quali il creditore mostri di voler fondare la propria pretesa anche nel giudizio di impugnazione.

5. All’accoglimento del motivo conseguono la cassazione del decreto impugnato ed il rinvio della causa al Tribunale di Napoli in diversa composizione, che liquiderà anche le spese di questo giudizio di legittimità.

Restano assorbiti gli ulteriori due motivi di ricorso che illustrano questioni sulle quali il Tribunale di Napoli, limitandosi ad esaminare le copie dei contratti, gli estratti parziali dei conti correnti e il saldaconto ex art. 50 TUB, non si è pronunciato e che dovranno essere esaminate dal giudice del rinvio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso e, assorbiti gli altri, cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e rinvia al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 132 c.p.c., comma 3, stante l’impedimento dell’estensore a causa della emergenza epidemiologica da COVID-19, sottoscrive il solo Presidente.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 12 aprile 2021

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