Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9592 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9592

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Curatela Fallimento Arlecchino S.p.A., in persona del curatore,

elettivamente domiciliata in Roma, Via Novenio Bucchi 7, presso

l’avv. Valerio Cannizzaro, rappresentata e difesa dall’avv. LA VIOLA

Armando giusta delega in atti;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Economia e delle Finanze, in persona del Ministro pro

tempore, ed Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore,

domiciliati in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura

generale dello Stato, che li rappresenta e difende per legge;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio

n. 539/40/07 del 22/10/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“La Curatela della società in epigrafe propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato il ricorso della società contro un avviso di irrogazione sanzioni IVA. Resistono con controricorso il Ministero e l’Agenzia delle Entrate.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5), alla stregua delle considerazioni che seguono:

Va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità del ricorso proposto nei confronti del Ministero, che risulta estraneo al giudizio di secondo grado, introdotto – per quanto risulta dalla sentenza – dalla sola Agenzia delle Entrate successivamente al 1 gennaio 2001.

I tre motivi di ricorso proposti nei confronti dell’Agenzia delle Entrate sono inammissibili, quanto ai vizi di violazione di legge, per difetto dei quesiti di diritto previsti dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

La censura di difetto di motivazione si fonda sull’assunto, del tutto indimostrato, che la sanzione impugnata fosse stata irrogata per omessa trascrizione su supporto cartaceo dei dati contabili regolarmente registrati e non – come risulta dalla sentenza – per omessa registrazione delle fatture emesse e ricevute.

Ne va perciò dichiarata la manifesta infondatezza”;

che le parti non hanno presentato memorie; che il collegio condivide la proposta del relatore; che pertanto il ricorso va dichiarato inammissibile nei confronti del Ministero e rigettato nei confronti dell’Agenzia, con la condanna della ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

la Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto nei confronti del Ministero dell’economia e delle finanze, rigetta il ricorso proposto nei confronti dell’Agenzia delle Entrate e condanna la ricorrente al pagamento delle spese, liquidate in complessivi Euro 1.700,00 di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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