Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 9591 del 22/04/2010

Cassazione civile sez. trib., 22/04/2010, (ud. 17/03/2010, dep. 22/04/2010), n.9591

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Presidente –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma,

Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che

la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.C.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del

Piemonte n. 54/6/07 del 18/10/07.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della contribuente contro una cartella di pagamento IVA, emessa a seguito del disconoscimento di un credito di imposta maturato nel 1996 e portato in detrazione nel 1998, essendo stata omessa la dichiarazione annuale nel 1997.

Il ricorso contiene un motivo. Può essere trattato in camera di consiglio (art. 375 c.p.c., n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con l’unico motivo l’Agenzia sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 28, comma 4, nel testo pro tempore vigente, assume l’indetraibilità del credito IVA, in caso di mancata presentazione della dichiarazione nell’anno precedente a quello in cui esso è portato in detrazione, anche se si tratta di detrazioni computate per i mesi di competenza.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Questa Corte ha infatti affermato che, in materia di IVA, l’inottemperanza, del contribuente all’obbligo della dichiarazione annuale, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30 e 55, oltre ad esporlo ad accertamento induttivo, gli preclude la possibilità di recuperare il credito maturato attraverso il trasferimento della detrazione nel periodo di imposta successivo, residuando quindi la sola possibilità di chiederne il rimborso (Cass. 16477/04, 16257/07)”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata;

che, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

che appare equo disporre la compensazione delle spese dell’intero giudizio, essendo la giurisprudenza citata successiva allei proposizione del ricorso introduttivo.

PQM

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 22 aprile 2010

 

 

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